Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20226 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20226 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 27794-2014 proposto da:
ALTAMURA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato
MONICA BATTAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROBERTO LOSITO;
– ricorrente contro

2018

1449

IMMOBILIARE

4M

S.r.l.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio
dell’avvocato RENATO MACRO, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIOVANNI FRANZESE, GIUSEPPE DE ZIO;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2014 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/03/2018 dal Consigliere ANTONINO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SCALISI;

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

Fatti di causa
Anna Maria Altamura conveniva in

giudizio davanti al

Tribunale di Trani la società srl Immobiliare 4 M e Francesco
Lacetera:

giudicato) 4.3.1991 n. 290/91 con la quale il Tribunale di
Trani (in accoglimento della domanda ex art.2932 c.c.
spiegata dal Lacetera nei riguardi della Immobiliare 4 M in
riferimento al preliminare con il quale in data 14.12.1984
quest’ ultima aveva promesso di vendere al predetto, al
prezzo di lire 152.000.000, alcuni immobili, tra i quali era
compreso un appartamento di 3 vani, posto a Bisceglie in via
Sant’Andrea. ad essa appartenenti) aveva trasferito al
Lacetera la proprietà di tali immobili, subordinatamente, al
pagamento da parte del predetto del residuo prezzo e, in forza
della scrittura privata (notificata alla Immobiliare 4 M il
6.8.1990), con cui il 23.7.1990 il Lacetera aveva ceduto alla
stessa Altamura “ogni diritto sul succitato appartamento al
prezzo di lire 78.000.000, ricevendo acconti per lire
12.000.000” (atto di citazione datato 3.12.2001, pagina 1) si era “ex art. 1478 c.c. realizzato il trasferimento di proprietà
dell’appartamento in oggetto, automaticamente a favore dell’
attrice fin dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva
n. 290/91”
i

a) per far dichiarare che – in forza della sentenza (passata in

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

b) per far dichiarare sia la nullità del verbale di transazione con il
quale il 24.9.2001 il Lacetera – chiamato in giudizio dalla
Immobiliare 4 M (citazione notificata il 12.7.2001 di cui alla
causa n. 1749/2001 R.G. Tribunale di Trani) per la risoluzione

da parte sua del prezzo dovuto – aveva convenuto con la
Immobiliare 4 M lo scioglimento consensuale di tale contratto,
sia la nullità del provvedimento con il quale il giudice, dichiarata
l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, aveva, a richiesta
delle parti, ordinato la cancellazione dai Registri Immobiliari della
domanda ex art. 2932 c.c. e della sentenza costitutiva n.
290/91, sia la nullità ex art. 1418 c.c. degli atti dispositivi
compiuti dal Lacetera (o. in subordine. l’inefficacia di tali atti per
simulazione);
c) per far riconoscere ex art. 1203 c.c. il proprio diritto a
surrogarsi al Lacetera a versare il saldo pattuito di lire
66.000.000 direttamente alla Intesa Gestione Crediti ad
estinzione del credito della Immobiliare 4 M, previa cancellazione
delle ipoteche;
d) per ottenere la consegna immediata dell’appartamento de quo
e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da
ritardato rilascio.
Si costituiva Lacetera, contestando le deduzioni di parte attrice
e, dispiegando domanda riconvenzionale per ottenere il
2

contratto di vendita in questione, stante il mancato pagamento

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

riconoscimento della nullità per mancanza di negoziazione del
parcheggio pertinenziale e, comunque, della risoluzione per
inadempimento della Altamura della scrittura privata del 23
luglio 1990.

domanda riconvenzionale la condanna della Altamura per il
risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 380 del 2006, ritenendo
che nella precedente causa ex art. 2932 cod. civ. intentata da
Lacetera contro l’Immobiliare 4 M

era stato ritenuto

inammissibile l’intervento di Altamura, basato su nomina a sub
acquirente, essendosi realizzato un giudicato interno, rigettava
tutte le domande e condannava l’Altamura al rimborso della
metà delle spese giudiziali

relative all’Immobiliare 4M e a

Lacetera l’interezza delle spese giudiziali da questi sostenute.
Avverso questa sentenza ha proposta appello Altamura, negando
l’influenza del giudicato relativo alla precedente causa ex art.
2932 cod. civ. e nel merito insistendo sull’acquisito diritto
sull’immobile oggetto del giudizio.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 410 del 2014,
rigettavaf sia l’appello principale che l’appello incidentale
dispiegato dalla società Immobiliare 4M, condannava Altamura al
pagamento delle spese giudiziali. Secondo la Corte di Appello di
Bari, il contratto intervenuto tra Altamura e Lacetera integrava
3

Si costituiva, anche, la società 4 M la quale chiedeva con

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

gli estremi di una vendita di cosa altrui. Il Lacetera non ha mai
acquistato l’immobile venduto ad Altamura e, dunque, Altamura
non è mai divenuta proprietario. Pertanto, risultava infondata la
tesi della Altamura secondo cui sarebbero affetti di nullità, sia il
verbale di transazione intervenuto tra Lacetera e la Immobiliare

4 M, sia il provvedimento con il quale il giudice dichiarava
estinto il giudizio intentato dalla società immobiliare 4M per la
risoluzione del contratto preliminare per mancato adempimento
del Lacetera.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Altamura
‘ Anna Maria con ricorso affidato a sette motivi. La società
Immobiliare 4 M ha resistito con controricorso•Lacetera in questa
fase non ha svolto attività giudiziale. In prossimità dell’udienza
pubblica, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod.
proc. civ.
Ragioni della decisione
1.= Con il primo motivo di ricorso Altamura Anna Maria lamenta
la violazione degli artt. 1453, 1356, 1357, 1358, 1347, 1470,
1478 e 2909 cod. civ. nonché dell’art. 111 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 360 ,primo comma, n. 3 cod. proc. civ..
Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale nel
ritenere che Altamura non avesse alcun diritto sul bene
cedutole da Lacetera, perché Lacetere, al momento del
trasferimento non era proprietario del bene e, dunque, avrebbe
4

1)1

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

posto in essere una vendita di cosa altrui e, a sua volta, Lacetere
non aveva acquistato il bene dalla società Immobiliare 4 M, posto
che il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. dalla società
Immobiliare a Lacetere era stato condizionato al pagamento del

Avrebbe errato, perché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto
conto che l’effetto traslativo, di cui si dice a favore del Latere si
era verificato in ragione della sentenza costitutiva ex art. 2932
cod. civ., nonostante, fosse condizionato al pagamento da parte
di quest’ultimo del saldo di £. 82.000.000 e, dunque, l’effetto si
sarebbe esteso anche alla Altamura. Insomma, ritiene la
ricorrente, il trasferimento del diritto condizionato sancito dalla
sentenza ex art. 2932 cod. civ. e realizzato a favore del
. Lacetera spiegherebbe effetti, direttamente e di diritto, a favore
della ricorrente che ne diviene l’effettivo titolare ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1347 cod. civ.
1.1.= Il motivo è infondato.
Appare opportuno precisare che è un dato pacifico, per stessa
ammissione della ricorrente (pag. 10 del ricorso), che la scrittura
privata intercorsa tra Lacetera e Altamura del 23 luglio 1990,
integra gli estremi di un contratto di vendita di cosa altrui. Ed è,
altrettanto, pacifico che, ai sensi dell’art. 1478 cod. civ,.
Altamura, quale acquirente, sarebbe diventata proprietaria nel
momento in cui Lacetera avrebbe acquistato il bene di che
5

prezzo concordato e tale condizione non si sarebbe realizzata.

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trattasi dal titolare di essa (che nel caso sarebbe la società
Immobiliare M4).
La questione che viene prospettata è, dunque, quella di verificare
se Altamura sia diventata proprietaria in forza di una sentenza ex

Immobiliare M4 che aveva trasferito il bene a Lacetera a
condizione che fosse corrisposto il prezzo dell’acquisto (nel caso
concreto la somma di £. 82.000.000).
1.2.= Ora, senza entrare nel merito dell’inquadramento teorico
della sentenza condizionale e, condividendo, in questa sede,
‘ l’opinione maggioritaria in dottrina e nella prevalente
giurisprudenza anche di questa Corte, va qui evidenziato che la
sentenza ex art. 2932 cod. civ. è sentenza costitutiva che tiene
luogo del contratto non concluso, ovvero, è una sentenzacontratto. Tenendo presente, che la sentenza-contratto, si
confronta con un «sistema di interessi» che non è, come
fisiologicamente avviene per i contratti, improntato alla
convergenza, ma, piuttosto, all’incompatibilità: una parte vuole il
contratto, l’altra lo rifiuta. Tuttavia, identificata la sentenza quale
sentenza-contratto, anche a tale sentenza può essere, anzi, va
estesa la normativa di cui agli artt. 1353 e ss. cod. civ, in tema
di condizione contrattuale. Con la precisazione che, nel caso della
sentenza ex art. 2932 cod. civ., una specifica condizione è
proprio quella rappresentata dal pagamento del corrispettivo
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art. 2932 cod. civ. intercorsa tra Lacetera e la società

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stabilito dalle parti, ormai, pacificamente ammessa dalla
giurisprudenza di questa Corte, nonostante il dissenso di una
parte (sia pure minoritaria) della dottrina (già Cass., 24 febbraio
1983, n. 1432; cfr. poi Cass., 15 novembre 2006, n. 24299; Id.,

15 settembre 1999, n. 9840; Id., 3 marzo 1997, n. 1842). Il
condizionamento, cui la sentenza sottopone l’effetto traslativo,
serve (anche) a non aggravare la posizione del venditore,
dall’altro a migliorare l’aderenza della regolamentazione
giudiziale all’effettivo assetto di interessi presente al momento
del giudizio. L’acquirente, se vuole, avrà la possibilità di ottenere
l’effetto giuridico auspicato, che è, per così dire, a sua portata di
mano, ma, di contro, il venditore, a fronte del comportamento
inadempiente della controparte, tornerà libero dal vincolo
contrattuale. In buona sostanza, la valenza giurisdizionale e
quella negoziale del fenomeno giuridico in esame si fondono
armoniosamente e la parte del dispositivo in cui si dispone, «il
trasferimento del bene condizionando l’efficacia della sentenza al
pagamento (….)» deve essere intesa, a seconda del punto di
vista prescelto, come statuizione condizionale o come clausola
condizionale.
Ciò detto, appare del tutto evidente che alla sentenza
condizionale va estesa la disciplina normativa relativa alla
condizione, quale elemento accidentale del contratto, così come
7

24 novembre 2003, n. 17859; Id., 21 luglio 2000, n. 9587; Id.,

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

nel tempo è stata specificata dalla giurisprudenza, soprattutto, di
questa Corte. Con la conseguenza che, nel rapporto giuridico che
si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica
dell’obbligo di concludere il contratto preliminare di
compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal

natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il
valore e la funzione di una condizione sospensiva dell’effetto
traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a
divenire irrealizzabile, precludendo l’effetto condizionato, nel
caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza, o,
in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la
mora del promittente compratore assuma i caratteri
dell’inadempimento di non scarsa importanza per il creditore,
rendendo non più possibile l’adempimento tardivo contro la
volontà di quest’ultimo. Ed è certo, contrariamente a quanto
sostenuto dalla parte ricorrente (pagg. 11 e 12 del ricorso), che
il mancato avversarsi della condizione <(il mancato pagamento del prezzo (nel nostro caso della somma di £. 82.000.000)>,
preclude l’effetto traslativo, che pur è stato disposto dalla
sentenza ex art. 2932 cod. civ., giusta la normativa in tema di
condizione contrattuale e, comunque, giusta la norma di cui
all’art. 1357 cod. civ.

promittente compratore), pur conservando la sua originaria

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

1.3.= Ciò detto, nel caso in esame, così come è pacifico,
Lacetera non ha provveduto a pagare la somma cui la sentenza
ex art. 2932 cod. civ. aveva condizionato l’effetto traslativo del
bene oggetto del giudizio. E, pertanto, dovendo ritenere che il

l’effetto traslativo disposto dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ. /
la sig.ra Altamura;( non è a sua volta diventata proprietaria dello
stesso bene, perché non si è verificata la condizione di cui al
secondo comma dell’art. 1478 cod. civ., indipendentemente da
una eventuale responsabilità di Lacetera, anche, ai sensi dell’art.

1358 cod. civ.
Correttamente, dunque, la Corte distrettuale (pag. 6) ha
affermato che “Il Lacetera non ha mai acquistato la proprietà
dell” appartamento da lui venduto il 23.7.1990 alla Altamura, dal
momento che, se è vero che il Tribunale di Trani con la sentenza
(passata in giudicato sul punto) 4.3.1991 n. 290’91 – in
accoglimento della domanda ex art.2932 c.c. spiegata dal
Lacetera nei confronti della Immobiliare 4 M in riferimento al
preliminare, con il quale, in data 14.12.1984, quest’ultima aveva
promesso di vendere al predetto, al prezzo di lire 78.000.000 e
ricevendo acconti per lire 12.000.000. alcuni immobili, tra i quali
era compreso L’appartamento in questione , ad essa
appartenenti) – ha trasferito al Lacetera la proprietà di tali
immobili, non è men vero che tale sentenza ha subordinato
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mancato pagamento della somma di cui si dice abbia impedito

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

l’effetto traslativo al pagamento da parte del Lacetera del residuo
prezzo (lire 82.000.000), pagamento che il Lacetera non ha mai
effettuato. Conseguentemente, inapplicabile risulta nella specie il
disposto dell’ art. 1481 c.2 cod. civ. cui la Altamura fa

suddetto appartamento (….)”.
2.= La sig.ra Altamura lamenta ancora:
a) Con il secondo motivo, la violazione degli artt. 1966 e 1421
cod. civ., nonché art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente,
che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della
transazione con la quale il Lacetera i chiamato in giudizio per la
risoluzione del contratto di compravendita di cui si dice per
mancato pagamento di parte del prezzo della vendita stessa,
aveva convenuto con la società Immobiliare 4M, perché con essa
il Lacetera dispoYe\del diritto sull’appartamento oggetto di causa
e rinunciava alla penale, già in precedenza, trasferiti alla sig.ra
Altamura e cristallizzati con il passaggio in giudicato della
sentenza del Tribunale di Trani n. 290 del 1991.
b) Con il terzo motivo, la violazione degli artt. 1421, 1342, 1344
e 1345 cod. civ., nonché dell’art. 100 cod. proc. civ. , in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene
la ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe

omesso di

esaminare e pronunciarsi sulla nullità della transazione tra il
10

riferimento per sostenere l’avvenuto acquisto da parte sua del

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

Lacetera e la società Immobiliare 4M per illeceità della causa,
dell’oggetto e del comune motivo nonostante fosse stata
formulata esplicita richiesta, in tal senso, dell’Altamura.
c) Con il quarto motivo, la violazione degli artt. 1421,1458,
1445, 2909 e 2690 n. 3 e art. 111 cod. proc. civ. in relazione

La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe omesso
di esaminare di pronunciarsi sulla domanda di nullità della
transazioni e sulla inopponibilità della domanda di risoluzione
avanzata dalla società Immobiliare 4M. In particolare sostiene la
ricorrente, posto che l’art. 2909 cod. civ. dispone che
l’accertamento contenuto nella sentenza passato in giudicato fa
stato ad ogni effetto tra le parti loro eredi ed avanti causa, la
sig.ra Altamura avrebbe acquistato il diritto di proprietà
dell’immobile oggetto del giudizio per gli effetti della sentenza ex
art. 2932 cod. civ. più volte richiamata. Pertanto la sua azione di
rivendicazione trascritta anteriormente alla domanda di
risoluzione avanzata dalla società Immobiliare 4M prevale su
quest’ultima.
d) Con il quinto motivo, la violazione degli artt. 2668, 2883,
2884, 2909 e art. 111 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente, che la
Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che la transazione
era nulla, anche. per un error in procedendo. In particolare,
11

all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

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sostiene la ricorrente, considerato che la transazione di cui si
dice tendeva alla cancellazione della sentenza n. 190 del 1991
del Tribunale di Trani, e siccome la sig.ra Altamura aveva in
forza di quella sentenza acquistato il diritto di proprietà correlato
alla scrittura del 23 luglio 1990, era parte interessata e avrebbe

la società Immobiliare 4M.
2.1.= I motivi due, tre, quattro e cinque, che, per la loro
innegabile connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono
inammissibili, perché muovono da un presupposto che, per le
ragioni di cui si è detto, non sussiste, proprio perché la sig.ra
Altamura non aveva acquisito alcun diritto di proprietà
sull’appartamento di cui si dice per mancato avveramento della
condizione stabilita dalla sentenza del Tribunale di Trani n. 190
del 1991. Piuttosto, le stesse ragioni avrebbero potuto costituire
i presupposti per un’azione di responsabilità del Lacetera nei
confronti della sig.ra Altamura, ai sensi dell’art. 1358 cod. civ.
ma , giammai, altrettante cause di nullità della transazione che,
ai sensi dell’art. 1965 e ss. cod. civ. risulta stipulata dai soggetti
legittimati a farlo e, cioè, dai contraenti che hanno inteso
risolvere una controversia giudiziale insorta tra le stesse parti.
3.= Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 111 e 324 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene
12

dovuto prendere parte alla transazione intercorsa tra Lacetera e

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la ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto
della sentenza della Corte di appello di Bari n. 11 del 2000 che
ha disposto la immediata consegna di tutti i beni de quibus al
Lacetera. Sicché, ritiene ancora la ricorrente, la Corte
distrettuale, in ragione della sentenza appena richiamata e

il diritto alla consegna dell’appartamento in quanto effettiva
titolare del diritto a riceverlo, quale successore di Lacetera, dato
che il passaggio in giudicato farebbe stato nei confronti delle
parti e dei loro aventi causa.
3.1. = il motivo è inammissibile perché neppure questo motivo
coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Come ha
avuto modo di evidenziare la Corte distrettuale: “(….) la
subordinazione dell’effetto traslativo della sentenza in questione
al pagamento del prezzo da parte del Lacetera non è venuta
meno per il fatto che, su rinvio della Cassazione, la Corte di
Appello di Bari con sentenza n.11/99 abbia condannato la
Immobiliare 4 M a consegnare incondizionatamente al Lacetera
tutte le unità immobiliari oggetto del preliminare con lo stesso
stipulato, dato che la consegna del bene promesso in vendita
non comporta il trasferimento della proprietà del bene stesso
(…)”.

Come è evidente, dunque, la Corte ha esplicitamente

chiarito che la sig.ra Altamura

sarebbe potuta divenire

proprietaria del bene oggetto di controversia in forza della
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passata in giudicato, avrebbe dovuto riconoscere alla Altamura

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

scrittura privata di vendita del 23 luglio 1990 alla sola condizione
che il Lacetera fosse a sua volta divenuto proprietario e nel caso
concreto lo stesso, per le ragioni di cui si è detto, non era
divenuto proprietario del bene di cui si dice. E ad un tempo la
Corte distrettuale ha escluso correttamente che la consegna del

integra gli estremi di un trasferimento della proprietà del bene
stesso, a favore del Lacetera.
4.= Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione
degli artt. 1414, 1415 secondo comma, 1417 cod. civ. in
relazione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e4 cod.
proc. civ. Sostiene la ricorrente, che la Corte distrettuale avrebbe
errato nell’avere escluso la simulazione della transazione, così
. come era stata chiesta e aver fornito tutti gli elementi probatori
necessari.
4.1.= Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse
perché, pur ritendo la transazione di cui si dice simulata, tuttavia
Lacetera non potrebbe, comunque, aver acquistato la proprietà
dell’appartamento venduto alla sig.ra Altamura perché, come
ripetutamente è stato riconosciuto, non ha corrisposto la somma
al cui pagamento il Tribunale di Trani aveva condizionato l’effetto
traslativo di che trattasi.
E, comunque, a parte questa prima considerazione l va detto che
gli elementi presuntivi che Altamura specifica di aver posto a
14

bene di cui si dice dalla società Immobiliare al Lacetera non

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

fondamento della richiesta dichiarazione di simulazione della
transazione non hanno un significato univoco e certo, dovendo
considerare che la transazione è intervenuta nel corso di un
giudizio e, dunque, di una conflittualità tra le parti e al fine di
risolvere una lite insorta tra le parti.

principio di soccombenza, va condannata al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate
con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
,
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale; condanna la parte ricorrente
a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente
giudizio di cassazione che liquida, in C. 4.200,00 di cui C. 200,00
per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed
accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale

,

a norma del comma 1-bis

dello stesso art. 13.
15

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del

RG. 27794 del 2014 Altamura Anna Maria – Immobiliare 4M srl

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 28 marzo 2018

o ano Giudizi/do

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

3 1 LUG. 2018

Il Consigliere relatore

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