Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20226 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.21/08/2017),  n. 20226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17945-2013 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.T., C.F. (OMISSIS), S.A. C.F.

(OMISSIS), S.S. C.F. (OMISSIS), nella loro qualità di

eredi di S.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DEI COLLI PORTUENSI 57, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CIPRIANI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M.T. C.F. (OMISSIS), S.A. C.P.

(OMISSIS), S.S. C.F. (OMISSIS), nella loro qualità di

eredi di S.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DEI COLLI PORTUENSI 57, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CIPRIANI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 930/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2013 R.G.N. 11144/2008;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO

che con sentenza n. 930/2013 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’INPS, cui aveva aderito Trenitalia SPA, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta a titolo di bonus L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 12 da S.D. nei confronti di INPS e Trenitalia SPA, condannando quest’ultimi al pagamento del dovuto.

che a fondamento della decisione la Corte sosteneva che la L. n. 243 del 2004, art. 1 stabiliva il diritto al bonus rimandando al successivo decreto ministeriale la sola determinazione delle modalità di riconoscimento ed erogazione del bonus, senza perciò che il decreto ministeriale potesse eccedere da tali limiti; che la legge poneva soltanto un unico limite temporale per la fruizione del bonus limitandolo al periodo 2004/2007, ma senza contenere alcun richiamo alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, sicchè il D.M. 6 ottobre 2004 che conteneva tale condizione era illegittimo ed andava disapplicato;

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale Trenitalia con un unico motivo di censura, l’INPS ha depositato controricorso con ricorso incidentale con un motivo; resistono con controricorso C.M.T. e litisconsorti in qualità di eredi di S.M.; le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso principale ed incidentale chiedono la cassazione della sentenza in quanto la sentenza avrebbe violato la L. n. 243 del 2004 riconoscendo il diritto del S. a fruire del bonus per il periodo successivo al compimento da parte dello stesso del requisito anagrafico per accedere al pensionamento di vecchiaia e sino al momento di efficacia della predetta disciplina ovverossia al 31.12.2007 e ciò in forza della disapplicazione del D.M. 6 ottobre 2004, n. 15507 ritenuto illegittimo;

che preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla difesa di C.M.T. e litisconsorti per aver concluso in prime cure per la pronuncia secondo equità (che non equivale ad acquiescenza) e per difetto di interesse all’impugnazione (in quanto la corresponsione del bonus incide sulla struttura del rapporto retributivo);

che i ricorsi sono fondati nel merito per le corrette ed assorbenti ragioni compiutamente esposte da questa Corte con la sentenza n. 15356/2014 e poi ribadite dalle sentenze 14948/2016 e 15442/2016, nelle quali si è affermato il seguente principio: “la L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 12, in base alla sua interpretazione letterale e logico-sistematica, va intesa nel senso che il “bonus” ivi previsto (consistente nella possibilità, per le categorie di lavoratori indicate, di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, che il datore di lavoro è tenuto a versare agli enti previdenziali, previa rinuncia all’ordinario accredito dei contributi stessi) non può essere attribuito a coloro che abbiano conseguito i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, in quanto tale beneficio, espressamente finalizzato ad incentivare il posticipo del pensionamento, è destinato a coprire il periodo intercorrente tra il momento in cui l’interessato (in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità) esercita la facoltà di ottenerlo e quello della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in cui si ripristina l’obbligo contributivo del datore di lavoro”.

che pertanto è da escludere qualsiasi illegittimità del D.M. 6 ottobre 2004 (a cui la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 15 demanda le modalità di attuazione) nella parte in cui, riaffermando quanto già contenuto nella legge, stabilisce che “il diritto al bonus sussiste non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia”;

che in base alla lettera ed alla ratio della legge occorre altresì escludere la fondatezza della tesi secondo cui l’esercizio dell’opzione di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 6 (in base al quale il lavoratore soggetto a lavori usuranti maturava il diritto al pensionamento di vecchiaia a 58 anni, salvo richiesta di posticipo fino al 65 anno di età valevole per tutti i lavoratori dipendenti) avrebbe determinato lo slittamento sino al 65 anno di età del termine finale di percezione del bonus;

che infatti sul piano letterale occorre rilevare che la legge fissa il limite ultimo per il diritto al bonus alla data di conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia onde a nulla rileva se dopo la maturazione di detto limite il lavoratore soggetto a lavori usuranti abbia deciso discrezionalmente di rimanere in servizio fino al raggiungimento dell’ulteriore termine di 65 anni stabilito per il conseguimento materiale e per il godimento della pensione di vecchiaia, di cui aveva già perfezionato i requisiti;

che sul piano logico è del pari evidente che anche in tal caso esista la stessa ragione che porta ad individuare il fondamento del limite di godimento del diritto al bonus, per tutti i lavoratori, nel conseguimento dei requisiti per il diritto al pensionamento di vecchiaia, quale che sia la disciplina in base alla quale esso sia stato ottenuto. La ratio legis è quella di contenere, nel periodo 2004/2007, il ricorso alle pensioni di anzianità, con il duplice effetto, per la spesa pubblica, di differire la corresponsione della pensione attraverso il mantenimento in servizio dei dipendenti, incentivato dalla possibilità di ricevere direttamente la contribuzione previdenziale e di cristallizzare l’anzianità contributiva al momento dell’esercizio dell’opzione in favore del beneficio in oggetto;

che pertanto è incompatibile con l’anzidetta normativa il riconoscimento del beneficio a coloro che avessero già maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia; in quanto una volta venuta meno la possibilità del verificarsi dell’evento che la norma aveva inteso scongiurare – ossia l’anticipazione del momento di collocamento in quiescenza con accesso alla pensione di anzianità con conseguente maggiore aggravio per la finanza pubblica – ed il lavoratore prosegua nel rapporto di lavoro (benchè avesse maturato il diritto a pensione di vecchiaia) riprendono vigenza le disposizioni di carattere generale, senza che si giustifichi l’erogazione di bonus;

che in conclusione i ricorsi sono fondati e vanno accolti; mentre la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi fin qui espressi e deve essere cassata con rigetto della domanda di S.D. nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che le spese dell’intero giudizio devono essere compensate per i contrasti in materia ed in quanto l’orientamento di questa Corte è sopravvenuto alla presentazione dei ricorsi;

che non sussistono i presupposti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da S.D.. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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