Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20226 del 15/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 3709-2021 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 16,
presso lo studio dell’avvocato CARAVELLA, rappresentato e difeso da
se stesso;
– ricorrente –
contro
METAL SIDER SUD SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 26815/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 25/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RILEVATO
che:
C.P. quale difensore di Publiservizi srl, ricorre per la correzione di errore materiale contenuto nell’ord. di questa Corte n. 26815/2020 dep. 25 novembre 2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Metalsud Sider sud srl, liquidando Euro 1.200,00 di spese oltre spese forfetarie e accessori di legge, senza distrarli a favore del difensore, come richiesto nel controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è ammissibile, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare alla mancata distrazione delle spese, così come richiesto dai difensori nella memoria.
Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 26815/2020 dep. 25 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito “con distrazione a favore del difensori antistata do”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 26815/2020 dep. 25 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito: “con distrazione a favore del difensore antistatario”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021