Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20226 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5814-2014 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO DALLA

VEDOVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

GIUCASTRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

ARNOLD WORLDWIDE ITALY S.R.L., P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

ARNOLD WORLDWIDE ITALY S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA 1 (Studio Legale e Tributario ABBATESCIANNI),

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IZZO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIROLAMO ABBATESCIANNI e EUGENIA

GARGALE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1348/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 22/11/2013, R.G. N. 2107/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato STEFANO ROSSI per delega PAOLO GIUCASTRO;

udito l’Avvocato EUGENIA GARGALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e, pronunziando sulla domanda proposta da M.M. nei confronti di Amold Worldwide Italy S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento dell’ingiustificatezza del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale in esser con il M. dichiarato dalla Società a seguito di contestazioni disciplinari riguardanti l’inadempimento di obblighi di ufficio e varie irregolarità contabili nonchè la condanna della Società al pagamento di differenze retributive relative al periodo dal (OMISSIS), dichiarava ingiustificato il recesso con diritto del M. all’indennità di preavviso e all’indennità supplementare, condannava la Società al pagamento delle differenze retributive nell’importo di Euro 20.870,41, condannava il M. a pagare alla Società un rimborso a titolo di sanzioni applicate per violazioni del codice della strada. Rigettava la domanda riconvenzionale della Società avente ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte nel periodo di malattia dal (OMISSIS).

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inconsistenza degli addebiti disciplinari contestati al M. e cosi l’inidoneità degli stessi ad integrare gli estremi di una pur tenue lesione dello stretto vincolo fiduciario con il dirigente in relazione alla quale può essere ravvisata la giustificatezza del recesso del resto prospettata solo in appello, essendo stato in prime cure il licenziamento prospettato solo sotto il profilo della ricorrenza di una giusta causa; irrilevante, in considerazione della natura non risarcitoria della misura sanzionatoria applicabile, l’aliunde perceptum; inammissibile la richiesta integrazione della condanna restitutoria e, per contro, infondata, tenuto conto dell’originaria prospettazione e dei criteri di quantificazione dell’indennità supplementare la richiesta di rideterminazione della stessa liquidata nel minimo in prime cure.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il M. affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, la Società, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale articolato su quattro motivi rispetto al quale il M. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente principale, nel denunciare il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio in parte non controverso tra le parti, lamenta incongruità logico-giuridica della motivazione addotta a sostegno della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione dell’indennità supplementare, contenuta nel minimo, motivazione che nel negare in radice il carattere lesivo del licenziamento intimato va oltre il pronunciamento parimenti negativo del giudice di prime cure già contraddittoriamente fondato sulla carente allegazione delle ragioni di danno.

Dal canto suo la Società, nel proporre a sua volta ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, lo articola su quattro motivi, dei quali, il primo, con il quale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2, 3, 11 e art. 2119 c.c., è inteso a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’irrilevanza disciplinare dell’addebito contestato al M., relativo alla mancato adempimento del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società di risolvere il rapporto di lavoro con il direttore finanziario della stessa, senza considerare l’intervenuta accettazione senza riserve di quel mandato da parte del M. nonostante fosse a lui nota la sussistenza di ragioni almeno temporaneamente ostative di cui non dava conto nel corso della seduta del Consiglio; il secondo ripropone i medesimi vizi di cui al precedente motivo in relazione alla ritenuta irrilevanza disciplinare della circostanza per la quale, indipendentemente dal concerto con l’allora direttore finanziario, il M., nell’appropriarsi di un aumento contrattuale che, viceversa, non spettava, dovendo essere assorbito nel superminimo individuale in godimento, ha fruito di un indebito oggettivo in danno della Società così tradendone la fiducia; il terzo è inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione ancora una volta della L. n. 604 del 1966, artt. 2, 3, 11 e art. 2119 c.c. in relazione alla ritenuta irrilevanza disciplinare dell’addebito relativo alle ingiustificate discrepanze, quanto all’utile, tra il progetto di bilancio presentato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2010 e la situazione reale quale emersa a seguito di un audit interno della Società, viceversa riconducibili alla responsabilità del dirigente quanto meno sotto il profilo del mancato intervento sugli uffici affinchè ivi fosse tempestivamente predisposto un progetto di bilancio attendibile; il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione delle predette norme di legge ed altresì degli artt. 112, 113, 115, 116 e 437 c.p.c., è volto a censurare la statuizione in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto essere precluso l’accertamento della giustificatezza del licenziamento intimato al dirigente, per rappresentare questo una novità rispetto alla difesa processuale della Società fino ad allora incentratasi esclusivamente sulla sussistenza dell’invocata giusta causa di recesso, e ciò sulla base del rilievo per cui tale pronunzia risulterebbe in contrasto con il principio che assume l’ammissibilità della valutazione da parte del giudice, anche d’ufficio, di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto, con riguardo alle diverse qualificazioni giuridiche che gli stessi possono rivestire.

Prendendo le mosse, in ragione della sua evidente priorità logica, dall’esame del ricorso incidentale è a dirsi come tutti i motivi su cui lo stesso si articola risultino infondati per svilupparsi la pronunzia della Corte territoriale in coerenza con il principio di prospettazione della domanda, avente ad oggetto nella specie l’accertamento della legittimità del provvedimento espulsivo in concreto adottato dalla Società a carico del dirigente, ovvero un licenziamento disciplinare relativo a condotte dichiarate suscettibili di integrare gli estremi della giusta causa di recesso.

E’ una prospettazione che, mentre eccede la dimensione della “giustificatezza”, parametro ordinario individuato dalla contrattazione collettiva ai fini della valutazione dell’applicabilità al dirigente della tutela indennitaria convenzionalmente riconosciutagli in caso di recesso non sostenuto da adeguate ragioni ed irriducibile, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, ai criteri legali (giusta causa e giustificato motivo) di tutela avverso i licenziamenti illegittimi riservati alle altre categorie di lavoratori, vincola il giudice nel suo iter valutativo, identificando il criterio alla stregua del quale svolgerlo.

Si vuole dire, in sostanza, come, nel caso di specie, il giudizio, che non poteva che avere ad oggetto la “giustificatezza” del licenziamento, tale essendo il solo parametro di diritto in base al quale valutare la spettanza o meno della tutela indennitaria prevista dal contratto collettivo a favore del dirigente, non poteva che essere condotto in relazione al criterio della sussistenza o insussistenza delle specifiche mancanze disciplinari addebitate, avendo la Società in base a questa motivazione inteso risolvere il rapporto.

Ma se così è bene ha fatto la Corte territoriale a concludere per l’inammissibilità della domanda formulata in sede di gravame dalla Società odierna ricorrente di accertamento della legittimità del recesso sotto il profilo della sussistenza non solo della giusta causa ma altresì della “giustificatezza”, trattandosi in questo caso non, come qui assume la Società ricorrente, di dar corso ad una ulteriore valutazione del comportamento risolutivo sulla base di una diversa e più circoscritta qualificazione giuridica dello stesso, bensì di mutare nel corso del processo il criterio valutativo del medesimo giudizio di “giustificatezza”.

Il che rende ragione dell’infondatezza non solo del quarto motivo, espressamente inteso a censurare quella pronunzia di inammissibilità, ma altresì dei primi tre motivi, nei quali le censure sollevate dalla Società ricorrente, tutte identicamente volte ad evidenziare la mancata considerazione da parte della Corte territoriale del pregiudizio determinato dai comportamenti tenuti dal dirigente in difformità dalle indicazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sulla peculiare relazione fiduciaria che connota il rapporto dirigenziale, non tengono conto della valutazione, non a caso non fatta oggetto dalla Società ricorrente di alcuna specifica critica, del carattere incolpevole delle condotte tenute dal dirigente, valutazione correttamente operata dalla Corte territoriale, a ciò indotta dalla prospettazione di quelle condotte quali mancanze disciplinari proposta in giudizio dalla stessa Società ricorrente.

Venendo ora all’unico motivo del ricorso principale parimenti se ne deve rilevare l’infondatezza, non ravvisandosi nella motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale, riassunta nella valutazione di assenza nel comportamento della Società di profili di particolare lesività, del resto non specificamente dedotti dal ricorrente, se non con riferimento alla contestualità, meramente casuale, di tale vicenda lavorativa, riflettente il mero esaurirsi di un rapporto di piena fiducia con i vertici della Società, del tutto plausibile data la durata del rapporto corrispondente ad un medio ciclo gestionale, con quella personale relativa alla separazione dal coniuge, la denunciata incongruità logico-giuridica, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità da riconoscersi a riguardo al giudice del merito.

Tanto il ricorso principale quanto quello incidentale vanno dunque rigettati giustificandosi in relazione alla reciproca soccombenza la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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