Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20225 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.21/08/2017),  n. 20225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25434-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO N. 57, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

PICCHIARELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

N.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

B.A., M.R.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 7609/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2010 R.G.N. 4904/06.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 19 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da M.R. nei confronti di Poste Italiane Spa, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a termine intercorso tra le parti dal 2.10.2000 al 31.1.2001, ex art. 8 CCNL 1997, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla medesima; in accoglimento dell’appello proposto da T.P., N.V. ed B.A. ha dichiarato la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti rispettivamente dal 1.10.2002 al 31.12.2002, dal 8.10.2002 al 31.12.2002 e dal 9.5.2002 al 30.6.2002, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, in relazione agli accordi sindacali del 2001/2002, e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate da ciascuno nel triennio successivo, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui hanno resistito T.P. e N.V. con distinti controricorsi, notificato da quest’ultimo tardivamente; non hanno svolto attività difensiva la M. e la B. che N.V. ha comunicato memoria e, nonostante la notifica tardiva del controricorso, essa è da ritenere ammissibile per le ragioni già esposte da questa Corte con sentenza n. 4906 del 2017, cui integralmente si rinvia.

Diritto

CONSIDERATO

che, rispetto alla posizione della M., la società denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla eccezione di risoluzione consensuale del contratto accolta dal giudice di prime cure (primo motivo); violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto per avere la sentenza impugnata ritenuto di individuare nel 30 aprile 1998 il termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 (secondo motivo); omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare alla data ultima del 30 aprile 1998 il termine di efficacia di detto accordo integrativo (terzo motivo);

che il primo motivo è inammissibile perchè censura impropriamente nella forme del difetto di motivazione un preteso error in procedendo rappresentato dalla omessa pronuncia della Corte territoriale sulla “eccezione di risoluzione consensuale del contratto”, senza peraltro riportare in esso il contenuto degli atti processuali dai quali evincere come la questione fosse stata introdotta nel giudizio ed eventualmente coltivata in fase di impugnazione; come questa Corte ha più volte affermato “l’omessa pronuncia integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c.” (da ultimo: Cass., sez. 6, n. 329 del 2016; conforme a: Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012);

che le doglianze contenute nel secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondate per le ragioni già reiteratamente esposte da questa Corte in fattispecie analoghe (di recente v. Cass. n. 4221 e 5298 del 2016; ord. 6 n. 17381 del 2016; cui si rinvia per ogni ulteriore considerazione qui ribadita), atteso che, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31/1/98 e successivamente al 30/4/98, l’indicazione della causale in questione nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto sia stipulato in data non successiva al 30/4/98 (v. Cass. n. 18378 del 2006), per cui i contratti – come quello in controversia – stipulati al di fuori del limite temporale del 30/4/98 sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo -collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962;

che, rispetto alla posizione di T.P., N.V. e B.A., Poste Italiane Spa, lamentando violazione e falsa applicazione di legge, sostiene che sarebbe stato onere della controparte provare l’estraneità dell’assunzione rispetto alle esigenze individuate nei singoli contratti (primo motivo) nonchè omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla ammissibilità ed alla rilevanza della prova testimoniale richiesta dalla società (secondo motivo);

che detti motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili (analogamente v. da ultimo Cass. n. 5255 del 2017);

che, infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine grava sul datore di lavoro (tra tante: Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 3325 del 2014), mentre il giudizio in ordine all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova sfugge al sindacato di questa Corte (Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011); nè, al riguardo, appare pertinente il richiamo alla facoltà del giudice di richiedere chiarimenti al teste o di esercitare i propri poteri istruttori officiosi, posto che la prima facoltà presuppone l’ammissibilità dei capitoli di prova così come formulati ed entrambe restano comunque circoscritte dall’ambito delle allegazioni ritualmente dedotte dalle parti;

che il terzo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni ed a tale motivo si connette anche la richiesta di applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che tali censure, esaminabili congiuntamente, vanno accolte per quanto di ragione, essendo applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. n. 16763 del 2015 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f, (cfr. Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che pertanto non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32 affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, conclusivamente, va rigettato il ricorso per cassazione proposto nei confronti di M.R., senza liquidazione di spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata; rispetto al ricorso per cassazione proposto nei confronti degli altri lavoratori, respinti i primi due motivi, va accolto l’ultimo nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062 del 2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio tra dette parti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per cassazione proposto da Poste Italiane Spa nei confronti di M.R. ed accoglie quello proposto nei confronti di T.P., N.V. e B.A. limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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