Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20224 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20224 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19896-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE AFRICA 40, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICA SORDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIANFRANCO CHIARELLI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
DI CRISTO ANTONIO, SOGET SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 71/2014 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 10/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. LUCIO CAPASSO che ha

;”(

Data pubblicazione: 31/07/2018

richiesto

il

rigetto

del

secondo

motivo

del

ricorso,

l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo,
l’accoglimento del quarto motivo, con assorbimento del terzo
motivo;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

ad Equitalia Sud S.p.A. proponeva opposizione, qualificata
come ad esecuzione, avverso alcune iscrizioni ipotecarie su
immobili di sua proprietà, scaturenti da cartelle esattoriali
emesse in suo danno, chiedendo pertanto dichiarare la nullità o
inesistenza delle formalità ipotecarie.
Sospesa l’efficacia dei titoli esecutivi e dell’iscrizione ipotecaria,
la Soget si costituiva in giudizio eccependo la propria estraneità
alla

lite,

mentre Equitalia

Sud eccepiva

il difetto di

giurisdizione, l’incompetenza del giudice adito nonché
l’infondatezza dell’opposizione.
Il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria – con
sentenza del 20 giugno 2012 accoglieva l’opposizione e
dichiarava l’inesistenza dei titoli esecutivi nonché degli atti
successivi, ordinando la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
Avverso tale sentenza proponeva appello Equitalia Sud, cui
aderiva con appello incidentale la Soget, e nella contumacia
dell’altro appellato, la Corte d’Appello di Lecce – Sezione
distaccata di Taranto con la sentenza n. 71 del 10 febbraio
2014 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle
esattoriali afferenti a crediti tributari, come precisato in
motivazione, rigettando nel restio gli appelli proposti.
In primo luogo osservava che anche le controversie in tema di
legittimità dell’iscrizione ipotecaria ed al fermo di beni mobili
registrati di cui agli artt. 77 ed 86 del DPR n. 602/73 sono

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -2-

1. Di Cristo Antonio, con ricorso notificato alla Soget S.p.A. ed

devolute al giudice tributario, laddove la pretesa creditoria che
è sottostante a tali misure abbia carattere tributario.
Peraltro nella fattispecie le ragioni addotte dall’opponente a
sostegno dell’opposizione erano idonee a fondare non già
un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma una

del titolo ovvero la sua sopravvenuta inefficacia.
Per l’effetto andava dichiarato il difetto di giurisdizione per i
ruoli emessi per il pagamento dei tributi, e relativi alle cartelle
elencate a pag. 10 dell’appello.
Quanto ai ruoli trasmessi dall’INPS, ribadiva che la competenza
in merito all’opposizione promossa spettava al giudice
ordinario, ma non poteva reputarsi competente il giudice del
lavoro, in quanto vertendo avverso atti di natura esecutiva,
come doveva reputarsi essere l’iscrizione ipotecaria, costituiva
un’ordinaria opposizione all’esecuzione.
Ancora, dopo avere ritenuto che le cartelle fossero state
regolarmente notificate, potendosi il concessionario avvalere
della possibilità di notifica diretta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, senza quindi dover formare una relata di
notifica, venendo al merito osservava che l’estratto di ruolo
non costituiva prova sufficiente in sede giudiziale del credito
dell’appellante, in quanto atto riproduttivo di una o più parti
della cartella, a discrezione della stessa parte attestatrice che
poi intende avvalersene come prova in giudizio.
E ciò a prescindere dalla forza probatoria della notifica della più
ampia cartella.
Pertanto, conformemente alla precedente giurisprudenza della
stessa Corte distrettuale, la doglianza dell’appellante doveva
essere rigettata rivestendo tale rigetto portata assorbente
rispetto alle altre questioni poste con l’atto di appello.

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -3-

opposizione all’esecuzione, mirando a far accertare la vigenza

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Equitalia
Sud S.p.A. sulla base di quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase,
2. Deve, per evidenti ragioni di precedenza logica, esaminarsi
prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale si

sentenza impugnata ha qualificato la domanda proposta
dall’opponente, e finalizzata ad ottenere l’annullamento delle
iscrizioni ipotecarie impugnate e di ogni atto presupposto,
quale opposizione all’esecuzione, anzichè come opposizione
agli atti esecutivi.
Ed, infatti, la richiesta dell’attore era supportata dalla mancata
notificazione delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di
pagamento sulla scorta delle quali si era proceduto ad iscrivere
ipoteca sui suoi immobili, sicchè trattandosi di una
contestazione che concerneva la regolarità formale degli atti,
l’azione proposta andava sussunta nella previsione di cui
all’art. 617 c.p.c.
Da tale corretta qualificazione discenderebbe poi che
l’opposizione debba essere dichiarata inammissibile in quanto
intempestiva, tenuto conto del termine previsto dallo stesso
art. 617 c.p.c., e ciò sia avuto riguardo alle date delle notifiche
delle singole cartelle esattoriali, sia alla data di notificazione
delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria.
Il motivo è infondato, sebbene debba procedersi alla correzione
della motivazione della sentenza gravata.
Come già rilevato nell’ordinanza del 3 gennaio 2015, con la
quale il consigliere relatore originariamente designato presso la
Sesta Sezione civile, rimetteva gli atti al Presidente della
Sezione al fine di valutare l’assegnazione alla sottosezione

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -4-

lamenta la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in quanto la

Seconda civile, la questione investita dal motivo in esame
aveva già costituito oggetto di rimessione alle Sezioni Unite.
Queste ultime hanno nelle more avuto modo di pronunciarsi
affermando il principio per il quale (Cass. S.U. n. 15354/2015)
il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non

alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad
indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa,
sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della
pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di
cognizione in tema di riparto della competenza per materia e
per valore.
Le affermazioni contenute nella sentenza citata, atteso il
tenore della sua motivazione, sono poi destinate a trovare
applicazione anche nel diverso caso, che qui ricorre, di
impugnazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal
concessionario per la riscossione, come ribadito da Cass. n.
24234/2015, a mente della quale l’impugnazione dell’ipoteca,
iscritta ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, e del
fermo di beni mobili registrati, iscritto ex art. 86 dello stesso
d.P.R., costituisce un’azione di accertamento negativo della
pretesa dell’agente della riscossione, sicché dà luogo ad un
giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza
a ppella bile.
In tal direzione, se risulta non condivisibile la conclusione dei
giudici di appello secondo cui la controversia andrebbe
qualificata come opposizione all’esecuzione, tuttavia pur
ricondotta nell’alveo di un giudizio ordinario di accertamento
negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare
applicazione il termine decadenziale posto dall’art. 617 c.p.c.,
palesandosi in tal modo l’infondatezza del motivo in esame.

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -5-

già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa

3. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 442 co. 1,
444 co. 1 e 3, 618 bis c.p.c., degli art. 24 co. 5 e 6 del D.
Lg.vo n. 46/1999 e dell’art. 6 co. 3 del D. Lg.vo n. 150/2011,
in relazione al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 2 c.p.c.
Rileva la ricorrente che già in primo grado aveva eccepito in

iscritta ipoteca derivavano, oltre che da ragioni tributarie
(crediti per i quali il giudice di appello ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del G.0.), anche da cartelle esattoriali afferenti al
mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori,
nonché a sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada.
In relazione alle prime, evidenziava quindi la competenza del
giudice del lavoro, ed alle seconde, la competenza del giudice
di pace.
Tale eccezione è stata disattesa dal Tribunale e reiterata in
appello con la denuncia dell’erronea statuizione da parte del
Tribunale ordinario per crediti per i quali sussiste la
competenza di giudici diversi.
Tuttavia anche la sentenza gravata ha erroneamente
disatteso la
la deduzione della ricorrente facendo leva sulla
qualificazione della domanda attorea come opposizione
all’esecuzione, ma la stessa deve essere cassata con
l’individuazione ad opera di questa Corte del giudice
effettivamente competente in base alle norme vigenti.
Il motivo è solo in parte fondato.
Giova a tal fine rilevare che una volta qualificata la domanda
proposta dal Di Cristo, alla luce dell’orientamento sposato dalle
Sezioni Unite, come illustrato nel punto che precede, come
giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria, la
competenza sulle contestazioni mosse dall’opponente deve

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comparsa di risposta che i crediti a garanzia dei quali era stata

radicarsi in base alle ordinarie regole di competenza previste
per l’accertamento dei crediti dedotti in giudizio.
A tal fine va in primo luogo evidenziato che, secondo quanto
precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 22782/2015), qualora
siano proposte più domande nei confronti della medesima

quella del giudice di pace, non opera la “vis attractiva” della
competenza del tribunale, anche ai sensi dell’art. 104 c.p.c,
quando le cause di competenza del giudice di pace
appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con
limite di valore (nella specie, a seguito di lettera di preavviso di
fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale
emessa per verbali di contestazione al codice della strada,
erano state proposte domande di opposizione agli atti
esecutivi, nella competenza del tribunale, e domande di
opposizione all’esecuzione, nella competenza per materia del
giudice di pace, sebbene con limite di valore, nella specie non
superato; conf. Cass. 1722/2017).
Inoltre è stato ribadito che (Cass. n. 23564/2016) il giudizio di
opposizione a fermo amministrativo (al quale corrisponde in
punto di disciplina applicabile in parte qua, l’opposizione
avverso iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602/1973)
conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella
competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 205, del d.lgs. n. 285 del 1992,
e 22-bis, della I. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso della
cognizione, senza limiti di valore (cui corrisponde, con
sostanziale identità di disciplina la previsione di cui all’art. 7 co.
2 del D. Lgs. n. 150/2011 applicabile ratione temporis alla
fattispecie), sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o
di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -7-

parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in

fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta
ad indurre il debitore all’adempimento, ha natura alternativa
all’esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in
un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in

(conf. Cass. n. 15143/2016).
Una volta quindi esclusa la vis actractiva del Tribunale, e
dovendosi valutare separatamente la competenza in relazione
alla natura dei crediti posti a fondamento dell’iscrizione
ipotecaria ed investiti dalla domanda di accertamento negativo,
si rivela infondata l’eccezione di incompetenza sollevata quanto
alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti scaturenti dal
mancato versamento di contributi obbligatori, sul presupposto
che sarebbe competente lo stesso Tribunale adito in prime
cura, ma come giudice del lavoro.
E’ opinione assolutamente consolidata quella secondo cui (cfr.
da ultimo Cass. n. 8905/2015) a seguito dell’istituzione del
giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra le
sezioni ordinarie e la sezione lavoro non implica l’insorgenza di
una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito,
riguardando la distribuzione degli affari all’interno dello stesso
ufficio (conf. Cass. n. 20494/2009).
Ne consegue che correttamente la controversia è stata decisa
dal Tribunale adito, non potendo avere accoglimento il motivo
formulato, in assenza di una specifica doglianza che denunci
eventuali errori commessi dal giudice di merito in conseguenza
dell’applicazione di un rito diverso da quello prescritto in
ragione della natura della controversia.
Va invece accolta la censura relativamente al mancato rilievo
dell’incompetenza del Tribunale in ordine ai crediti scaturenti

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -8-

tema di riparto della competenza per materia e per valore

da violazioni al codice della strada, per i quali (cfr. Cass. n.
2531/2012) è territorialmente competente a decidere il giudice
del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi degli
artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod.
strada (nella rispettiva formulazione anteriore alla novella

estesa anche laddove sia proposta un’opposizione ex art. 615
c.p.c., in funzione recuperatoria dell’opposizione al verbale di
accertamento della violazione al codice della strada (conf.
Cass. n. 5803/2015, per l’ipotesi in cui l’opposizione a cartella
esattoriale sia stata esperita in funzione recuperatoria del
mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della
mancata notificazione del precedente verbale di contestazione;
più in generale sulla ammissibilità di un’opposizione in chiave
recuperatoria si veda Cass. S.U. n. 22080/2017 che ritiene che
si tratti in realtà di una vera e propria opposizione ex art. 7 del
D. Lg.vo n. 150/2011).
In relazione quindi ai crediti derivanti da violazioni al codice
della strada, in accoglimento del motivo proposto la sentenza
impugnata deve essere cassata, dichiarando la competenza del
giudice di pace come specificato in dispositivo.
4. Evidenti ragioni di ordine logico impongono poi la previa
disamina del quarto motivo di ricorso, atteso che il terzo
motivo investe le conseguenze derivanti dall’avvenuta notifica
delle cartelle esattoriali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24
co. 5 del D. Lg.vo n. 46/1999, la cui disamina tuttavia la
sentenza gravata ha reputato essere assorbita da quanto
ritenuto in punto di idoneità probatoria dell’estratto di ruolo,
affermazione questa che deve reputarsi estesa anche alla
questione interessata dal terzo motivo di ricorso.

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -9-

recata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), soluzione che va

Passando quindi alla disamina del quarto motivo, con lo stesso
si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 c.c.,
degli artt. 24, 25 e 49 del DPR n. 602/1973, dell’art. 5 co. 5
del D.L. n. 669/1996 degli artt. 1 e 6 del D.M. n. 321/1999.
La censura investe l’affermazione del giudice di appello

a provare in giudizio il credito della concessionaria, in quanto
anche voler soprassedere alla esistenza di poteri asseverativi
del concessionario, è la stessa configurazione dell’estratto di
ruolo, riproduttiva solo di una o più parti della cartella, secondo
la stessa discrezionalità dell’ente che fornisce l’attestazione, a
precluderne la forza probatoria in punto di notifica della cartella
(trattasi di affermazione che negando che lo stesso estratto di
ruolo possa attestare anche l’avvenuta notifica della cartella,
conferma la valutazione in termini di assorbimento della
diversa questione interessata dal terzo motivo di ricorso).
Deduce la ricorrente che l’agente della riscossione ha pieni
poteri certificativi dell’esistenza del credito, e che il contenuto
dell’estratto consente di poter individuare in maniera del tutto
esaustiva la natura e l’entità del credito oggetto della pretesa
della concessionaria, palesandosi in tal modo l’erroneità delle
conclusioni di cui alla decisione gravata.
Il motivo è fondato.
La soluzione della sentenza d’appello risulta in evidente
contrasto- con la giurisprudenza di questa Corte che anche di
recente, e facendo seguito alla più remota giurisprudenza
maturata in ambito fallimentare (cfr. Cass. n. 25962/2011), ha
affermato che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della
parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate
verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere
tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -10-

secondo cui l’estratto della cartella di pagamento è insufficiente

debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria,
sicché esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura
del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della
verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e,
quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito (Cass.

Cass, n. 11142/2015).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in
relazione al motivo in esame, con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Lecce.
5.

L’accoglimento del quarto motivo, per quanto esposto,

implica poi l’assorbimento del terzo motivo.
6. Il giudice del rinvio ed i giudici di pace dei quali è stata
affermata la competenza in ordine ai crediti scaturenti da
violazioni al codice della strada, provvederanno anche sulle
spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il secondo motivo, accoglie nei limiti di cui in
motivazione il s-e motivo e per l’effetto dichiara la
competenza del Giudice di Pace di Taranto per i crediti
derivanti dalle cartelle esattoriali n. 078860199409024142379,
n. 078860199409024142380, n. 078860199702027022207, n.
078860199709027616385, n. 078860199909029612190, n.
078860199911029802600, del Giudice di Pace di Matera per i
crediti derivanti dalle cartelle esattoriali n.
10620030034583103000, n. 10620030039527564000, e del
Giudice di Pace di Salerno per il credito derivante dalla cartella
esattoriale n. 10620040021001947000; accoglie il quarto
motivo di ricorso, ed assorbito il terzo, cassa la sentenza
impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di
Lecce; rimette ai Giudici di Pace individuati come competenti

Ric. 2014 n. 19896 sez. 52 – ud. 21-03-2018 -11-

n. 11794/2016; Cass. n. 15315/2017; Cass. n. 11141/2015;

ed al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 21

Il Presidente

onario Giudizitaio
“e NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

31 LUG, 2018

marzo 2018.

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