Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20224 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 5233/2013 proposto da:

D.G. Gioiellieri di D.G.P. & C. sas in

liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

D.G.P. in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Tullio

Elefante, con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via

Cardinal de Luca n. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 233/3/12 del 23 maggio 2012, depositata il 3 luglio

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 233/3/12 del 23 maggio 2012, depositata il 3 luglio 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dalla D.G. Gioiellieri di D.G.P. & C. sas in liquidazione ed in proprio dal socio accomandatario D.G.P. avverso la sentenza n. 150/17/11 della Commissione provinciale tributaria di Napoli che ne aveva parzialmente accolto i ricorsi contro i rispettivi avvisi di accertamento Imposte dirette ed IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata era ben motivata e che quindi meritava senz’altro conferma, non avendo comunque i contribuenti dato prove contrarie adeguate ad inficiare la base logico-inferenziale dell’avviso di accertamento impugnato, peraltro anch’esso ben motivato.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo quattro motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare e d’ufficio si deve rilevare la nullità della sentenza impugnata nonchè dell’intero procedimento nei gradi di merito a causa della non integrità del litisconsorzio sin dal giudizio avanti alla CTP.

La lite infatti è stata radicata in prime cure e poi proseguita in appello soltanto dalla D.G. Gioiellieri sas e dal suo socio accomandatario D.G.P. in proprio, mentre non risultano mai evocati nel processo il socio/i soci accomandanti della, essendone addirittura sconosciuti i nominativi.

Va allora ribadito che “Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata)” (Cass., n. 27337 del 23/12/2014, Rv. 634221 – 01).

In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione provinciale tributaria di Napoli per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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