Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20224 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.21/08/2017),  n. 20224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24635-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO

SPEDALIERE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5888/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/10/2010 R.G.N. 9699/07.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza depositata il 14/10/2010 la Corte d’appello di Napoli in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra S.M. e Poste Italiane s.p.a., dichiarava la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 4/6/2003 e condannava la società al pagamento delle retribuzioni spettanti dalla messa in mora sino alla data della sentenza;

per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane affidandosi a tre motivi;

S.M. resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 2/3/2017 e sottoscritto anche dalla controparte oltre che dai rispettivi procuratori;

la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; n.11211/2004, n.1913/2008 di sezioni semplici);

l’adesione della lavoratrice alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 cit.).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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