Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20224 del 21/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.21/08/2017), n. 20224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24635-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO
SPEDALIERE, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5888/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 14/10/2010 R.G.N. 9699/07.
Fatto
RILEVATO
CHE:
con sentenza depositata il 14/10/2010 la Corte d’appello di Napoli in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra S.M. e Poste Italiane s.p.a., dichiarava la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 4/6/2003 e condannava la società al pagamento delle retribuzioni spettanti dalla messa in mora sino alla data della sentenza;
per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane affidandosi a tre motivi;
S.M. resiste con controricorso;
la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 2/3/2017 e sottoscritto anche dalla controparte oltre che dai rispettivi procuratori;
la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; n.11211/2004, n.1913/2008 di sezioni semplici);
l’adesione della lavoratrice alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 cit.).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017