Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20224 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29291-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2194/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI

CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro S.N. – esercente attività di commercio al dettaglio di “confezioni per adulti”-, avverso la sentenza della CTR Puglia che, rigettando l’appello dell’Ufficio, aveva confermato la sentenza della CTP di Bari con la quale era sto accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione di costi, per l’anno di imposta 2008, concernenti spese di sponsorizzazioni – erogate dal contribuente ad un’associazione sportiva dilettantistica in cambio dell’attività promozionale da questa svolta – ritenute non deducibili dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, la CTR riteneva che: a) la prestazione di sponsorizzazione era stata effettivamente svolta dall’associazione dilettantistica – pannelli pubblicitari, ecc.-; b) i pagamenti del S. nei confronti della società sportiva erano stati effettuati nel rispetto della tracciabilità, con assegni non trasferibili; c) quanto all’inerenza, era applicabile nel caso di specie la L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, che ha sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di Euro 200.000,00, qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche; in ogni caso il requisito si poteva evincere anche dai contratti stipulati dal S. con l’associazione sportiva nel 2007 e nel 2008 che disciplinavano lo svolgimento dell’attività di promozione, essendo poi le concrete modalità riservate all’autonomia negoziale delle parti; d) quanto all’antieconomicità dell’operazione pubblicitaria, il ritorno economico dell’investimento soggiaceva all’alea del mercato e non era sindacabile dall’Ufficio.

La parte intimata non si è costituita.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La CTR non avrebbe fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte in ordine al tenore dell’onere della prova gravante in capo al contribuente in caso di contestazione dell’effettività e dell’inerenza delle spese dedotte dal reddito di impresa.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Ed invero, così come correttamente rilevato dai giudici di appello ed ammesso dalla stessa ricorrente, la fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione di cui alla L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, che prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, art. 74, comma 2, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.

La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie la società contribuente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018). Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, che nel caso di specie neppure sono oggetto di contestazione e che, comunque, la CTR aveva accertato -rilevando che il soggetto sponsorizzato era associazione sportiva dilettantistica sportiva, la somma rientrava nei limiti di legge e risultava l’affissione dello striscione pubblicitario-, le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90, non consente di ipotizzare un’interpretazione diversa da quella fattane da questa Corte (Cass. n. 7117 del 2021).

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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