Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20224 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25932-2014 proposto da:

FIAMMA 2000 S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

CICERCHIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LAURA

SOLINAS, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 18/07/2014 R.G.N. 101/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato CICERCHIA PIETRO;

udito l’Avvocato TERENZIO ENRICO MARIA per delega avvocato AIELLO

FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 18 luglio 2014 la Corte d’appello di Cagliari rigettò il reclamo avverso la decisione del giudice di primo grado che, decidendo in sede di opposizione avverso l’ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48 resa all’esito della fase sommaria, aveva accolto il ricorso con il quale V.S. aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del licenziamento disciplinare Intimatole da Fiamma 2000 S.p.A. Era accaduto che il (OMISSIS) era stata consegnata alla lavoratrice una nota scritta nella quale le si chiedeva, in ragione di un rilevante aumento dello scaduto non pagato dai clienti e dell’insostenibilità per l’azienda di una diffusa morosità, di svolgere attività di recupero crediti attraverso contatti telefonici dei clienti morosi riportati in apposita lista. Alla predetta era contestato che nell’occasione, all’atto della consegna da parte del responsabile commerciale del Centro operativo di (OMISSIS) dei tabulati con le direttive scritte, in base alle quali le si chiedeva di svolgere le indicate prestazioni lavorative, ella aveva opposto un rifiuto, affermando di “non avere il livello” nè il tempo per fare quel lavoro. Il suddetto rifiuto, poi, era stato consacrato in calce alla comunicazione scritta consegnata alla lavoratrice nell’occasione, ed era stato sostanzialmente riconosciuto nella lettera di giustificazione datata (OMISSIS). Nella contestazione disciplinare attinente al licenziamento era scritto che il rifiuto opposto al superiore gerarchico costituiva grave insubordinazione che, espressa in occasione in cui anche altri colleghi manifestarono identico rifiuto, aveva “assunto i connotati di manifesta contestazione dei poteri direttivi del datore di lavoro espressi attraverso i funzionari delegati”. Nella stessa lettera di licenziamento l’azienda aveva anche contestato la recidiva, per essersi la lavoratrice resa responsabile nel (OMISSIS) di altro episodio avente rilevanza disciplinare.

2. La Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza di un’ipotesi di insubordinazione sul rilievo che il materiale probatorio in atti consentiva di ritenere che nel corso del colloquio intervenuto il (OMISSIS) la V. avesse espresso una critica motivata alla decisione aziendale di fare eseguire agli impiegati della sede di (OMISSIS) un’attività quotidiana di recupero crediti, da svolgersi a fine giornata lavorativa e che tale critica era stata condivisa e manifestata dagli altri due impiegati, in ragione della ritenuta incompatibilità dello svolgimento di tale attività con l’espletamento dell’ordinaria attività aziendale. Aveva osservato la Corte che la circostanza che la V. il (OMISSIS) avesse o meno ritirato il tabulato dei clienti inadempienti era del tutto irrilevante, poichè era previsto che la consegna del tabulato avvenisse ogni Inizio mese e conseguentemente, l’attività di recupero secondo nuove modalità dovesse essere intrapresa nei primi giorni di (OMISSIS), il che escludeva che l’acquisizione del tabulato fosse connotata da urgenza. Rilevava, inoltre, che l’assenza dell’insubordinazione rendeva irrilevante la sussistenza del precedente disciplinare sulla base del quale era stata contestata la recidiva.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Fiamma 2000 S.p.A. sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Resiste la V. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 della prova del rifiuto espresso dalla lavoratrice ai fini della valutazione disciplinare del comportamento. Osserva che la Corte territoriale ha escluso che la lavoratrice si fosse resa responsabile dell’atto di insubordinazione esposto nella contestazione disciplinare, fondando la propria decisione su pretese risultanze probatorie relative a fatti e circostanze estranee all’episodio esposto nella contestazione, consistente nel rifiuto frapposto dalla lavoratrice al proprio responsabile al momento della consegna di una direttiva scritta il (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in merito al rifiuto di acquisire il tabulato dei clienti morosi da contattare. Osserva che la Corte d’Appello esclude ogni rilevanza del fatto che la V. lasciò abbandonato sulla scrivania del proprio superiore il tabulato dei clienti morosi da contattare telefonicamente, asserendo che si trattasse di un’attività che avrebbe dovuto svolgersi solo in tempi successivi. Rileva che la motivazione omette di considerare la circostanza che l’attività di recupero crediti costituiva una delle ordinarie mansioni della V. ed avrebbe dovuto essere adempiuta senza dilazioni.

3. Con l’ultimo motivo la ricorrente espone violazione dell’art. 2104 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Richiama la disposizione contenuta nel comma 2 norma citata, nella quale si prescrive che il prestatore di lavoro debba osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Rileva che la Corte d’appello ha offerto una lettura errata dei doveri del lavoratore dipendente, nel senso di ritenere ammissibile che il lavoratore possa opporre l’assenza di tempo al proprio superiore gerarchico che abbia chiesto di svolgere una determinata attività con carattere quotidiano ma senza prevedere un minimum da rispettare, ponendo in atto una protesta collettiva e lasciando abbandonato sul tavolo lo strumento di lavoro necessario.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, poichè riguardano tutti vizi motivazionali. Anche l’ultima censura, formalmente strutturata in termini di violazione di legge, presuppone in realtà una interpretazione dei fatti diversa da quella offerta dai giudici di merito.

5. I predetti motivi vanno rigettati. Va premesso che si tratta di censure regolate dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato ex L. n. 134 del 2012 vigente ratione temporis. La stessa consente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In proposito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

3. Gli indicati parametri non risultano rispettati nella specie, posto che il “fatto” storico consistente nel comportamento tenuto dalla lavoratrice il (OMISSIS), indicato in contestazione, è stato preso in considerazione dalla Corte d’appello, la quale ha fondato la decisione sulla valutazione in ordine a tale fatto, talchè le censure si risolvono sostanzialmente nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Specificamente, quanto al rilievi svolti sub 3), nessuna importanza gli stessi possono assumere una volta ricondotto l’episodio contestato, nei termini indicati in sentenza, a una critica motivata della decisione aziendale, inidonea a essere qualificata rifiuto della prestazione e a integrare una forma di insubordinazione. La censura del ricorrente, infatti, investe l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi di fatto ritenuti idonei a integrare i parametri della giusta causa di licenziamento, piuttosto che valutazioni integranti la specificazione del nucleo normativo dell’art. 2119, talchè la medesima sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25144 del 13/12/2010, Rv. 615742: “Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra Infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 o all’art. 2106 c.c., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca”).

4. In base alle esposte ragioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori si legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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