Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20224 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6136/2009 proposto da:
D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE GIUSPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato TERRA
Stefano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M. (OMISSIS), C.R.
(OMISSIS), C.S. (OMISSIS), D.
G. (OMISSIS), C.S. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AURISPA 10, presso lo
studio dell’avvocato CALIGIURI Stefano, che li rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
ATER DI ROMA (già Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
Roma IACP), in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCERI PAULUCCI DE’ CALBOLI
20, presso lo studio dell’avvocato VASSALLO MICHELINA, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.M.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1194/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
22/02/08, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Terra Stefano, difensore del ricorrente che deposita
cartolina A/R per notifica del ricorrente e nel merito si riporta
agli scritti e trattazione in P.U.;
udito l’Avvocato Caligiuri Stefano, difensore del controricorrente
D’Andrea che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Vassallo Michelina, difensore del controricorrente
Ater che si riporta agli scritti e deposita cartolina A/R;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
ha concluso per la trattazione in P.U..
Il Collegio:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la causa era stata chiamata all’odierna adunanza per verificare la regolarità delle notifiche ed eventualmente provvedere all’integrazione del contraddittorio;
rilevato che è stata documentata la rituale notificazione del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso per cassazione debba essere trattato in pubblica udienza, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dispone rinvio a pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011