Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20223 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20223 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

SENTENZA
sul ricorso 22591/2013 proposto da:
MANNA PIETRO, rappresentato e difeso come da procura speciale
a margine del ricorso dall’Avv. Agatino Cariola, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;
– ricorrente contro

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Commissario
legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

Avverso la sentenza della corte d’appello di Catania depositata il
5 luglio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20
marzo 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;

Gianfranco Servello che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con decreto notificato in data 7 aprile 2004, il Tribunale
di Catania ingiungeva all’Ufficio del Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti della Regione Sicilia il pagamento della
somma di C 58.531,71, oltre interessi legali, quale compenso per
l’opera prestata nella qualità di sub commissario per l’attuazione
degli interventi previsti dal piano di bonifica e di risanamento del
Comune di Biancavilla, di cui Pietro Manna era stato Sindaco fino
alla data del 10 giugno 2013.
L’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti
della Regione Sicilia proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale
di Catania, evidenziando l’inammissibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo e l’infondatezza nel merito della domanda avversaria e
chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del Manna alla
restituzione della somma di C 39.143,52, percepita sine titulo per
lo svolgimento dell’attività di sub commissario fino al mese di
giugno 2002.
Il Manna si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
dell’opposizione e, in via subordinata, la condanna dell’opposta al
pagamento delle medesime somme liquidate con il decreto
ingiuntivo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2005, il Manna
ricusava il giudice incaricato della trattazione del giudizio e il
-2-

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Tribunale di Catania, in composizione collegiale, con ordinanza
del 15 febbraio 2005 dichiarava inammissibile per tardività il
ricorso proposto. Con ricorso del 9 aprile 2005, veniva reiterata
la domanda di ricusazione, dichiarata inammissibile, per
insussistenza di fatti nuovi e diversi da quelli dedotti con la

Con sentenza del 31 marzo 2008, il Tribunale di Catania, in
accoglimento dell’opposizione, previa revoca del decreto
ingiuntivo, rigettava le domande jproposte e, in accoglimento
della domanda riconvenzionale, condannava lo stesso alla
restituzione della somma di C 39.143,52, nonché al pagamento
delle spese di giudizio.
2. – Avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Pietro
Manna proponeva appello, deducendo l’illegittimità del rigetto
delle due istanze di ricusazione e la conseguente nullità della
sentenza per violazione del principio di imparzialità e terzietà del
giudice, la fondatezza della propria pretesa e l’erroneo
accoglimento della domanda riconvenzionale.
L’amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il
rigetto dell’impugnazione, formulando appello incidentale
avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto
nel merito la domanda di arricchimento senza causa formulata in
via subordinata dal Manna, anziché dichiararla inammissibile.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 5
luglio 2012, respingeva l’appello principale e, in accoglimento
dell’impugnazione incidentale, dichiarava inammissibile la
domanda di ingiustificato arricchimento.
3. – Avverso la pronuncia della Corte d’appello, Pietro Manna
ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi.
L’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti
della Regione Sicilia ha resistito in giudizio.

precedente istanza.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha presentato una
memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la erroneità
e/o nullità delle ordinanze Tribunale di Catania, 15 febbraio 2005

del Tribunale di Catania e della Corte di appello nella parte
relativa al procedimento di ricusazione del magistrato incaricato
di trattare la causa in primo grado, ‘per violazione e falsa
applicazione artt. 51 e 52 c.p.c. e art. 111 Cost., nonché per la
violazione dei principi di indipendenza, imparzialità, terzietà del
giudice, rispetto del contraddittorio processuale e del diritto di
difesa ex art. 24 Cost. (art. 360, n. 3, 4 e 5, c.p.c.). Secondo
quanto dedotto, il principio del giusto processo impone di
assicurare il rispetto del contradditorio anche nella fase decisoria
dell’istanza di ricusazione, assicurando l’audizione della parti
dinnanzi al giudice competente a decidere dell’istanza, per cui
sarebbe stato necessario ascoltare la parte o il suo difensore
prima di assumere qualunque decisione, mentre nella specie sia
il Tribunale sia la Corte d’appello hanno escluso la possibilità di
effettuare tale audizione. Si sottolinea, inoltre, che l’istanza di
ricusazione doveva considerarsi tempestiva e, dunque,
ammissibile, dal momento che la stessa avrebbe potuto essere
presentata fino all’udienza di precisazione delle conclusioni
ovvero fino a quando il giudice, trattenuta la causa in decisione,
assegna alle parti i termini per il deposito delle comparse
conclusionali e delle repliche.
1.1. – Il motivo è infondato.
La ricusazione è un potere-dovere che la parte è tenuta a
esercitare nelle forme e termini fissati dall’art. 52, non

e 6 maggio 2005, e conseguente erroneità/nullità delle sentenze

prevedendo l’ordinamento altri mezzi processuali per far valere il
difetto di capacità del giudice (Cass. 5 luglio 2013, n. 16861).
Conseguentemente, in mancanza di ricusazione, la
violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può
essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di

2016, n. 13935; Cass. 16 aprile 2004, n. 7252). La sola
eccezione è costituita dall’ipotesi ex art. 51, comma 1, n. 1,
c:p.c. del giudice che ha un interesse propirio e diretto nella
causa che lo pone nella veste di parte processuale (Cass. 12
novembre 2009, n. 23930).
Nel caso di specie, va rilevato il difetto di interesse in
relazione al presente motivo, non essendo stato dedotto un vizio
di parzialità della decisione.
L’istanza di ricusazione è stata inoltre formulata in primo
grado tardivamente rispetto al termine indicato all’art. 52 c.p.c.,
come evidenziato nella pronuncia impugnata e ammesso dalla
stessa parte ricorrente che ha dedotto sul punto delle
inammissibili giustificazioni alla tardività del ricorso, depositato
in data 22 gennaio 2005 solo dopo il deposito dell’ordinanza di
rigetto dell’istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo del 3 dicembre 2004, a distanza di più di
due mesi dalla conoscenza del nome del giudice da ricusare,
avvenuta all’udienza del 10 novembre 2004.
2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’erroneità
e/o nullità della sentenza Corte di appello nella parte relativa alia
costituzione del collegio giudicante, in violazione dell’art. 25
Cost. e della precostituzione del giudice, nonché per la violazione
del contraddittorio processuale sancito dall’alt. 111 Cost. e dei
principi di indipendenza, imparzialità, terzietà del giudice (art.
360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.). Parte ricorrente, in particolare,

nullità della sentenza ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (Cass. 7 luglio

si duole del fatto che, successivamente all’assegnazione dei
termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa, a seguito
dell’astensione di tutti i componenti del collegio originario, era
stata rimessa sul ruolo per l’udienza del 7 maggio 2012 e
trattenuta in decisione da un altro collegio. Secondo quanto

necessario garantire l’osservanza del principio del
contraddittorio.
2.1. – Il motivo è infondato.
L’art. 51 c.p.c. non si occupa della regolamentazione del
procedimento di astensione che avviene perciò ai sensi dell’art.
78 disp. att. c.p.c. In particolare, il giudice istruttore che
riconosce l’esistenza di un motivo di astensione, deve farne
espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del
Tribunale appena ricevuto il decreto di nomina. Se il motivo
d’astensione sorge dopo che l’istruzione è iniziata, il giudice
istruttore ne dà invece subito notizia al capo dell’ufficio
giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.
Il relativo procedimento si esaurisce fra il giudice che si
astiene e il Presidente del collegio, senza che la sostituzione del
giudice astenutosi con altro magistrato incida sul principio
costituzionale del giudice naturale (Cass. 22 maggio 1997, n.
4577).
Non sussiste pertanto una lesione del diritto al
contraddittorio, né del giusto procedimento.
Il principio dell’immutabilità del collegio, anche nel caso in
cui la trattazione della causa si svolga in più udienze, trova
applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di
discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la
deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto
diversamente da quello che ha assistito alla discussione (Cass.

dedotto, anche in caso di astensione del giudice, sarebbe

29 luglio 2011, n. 16738), per cui nel caso di specie non vi è
stata nessuna lesione della precostituzione del giudice.
3. – Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce
l’illegittimità ed erroneità della sentenza Corte d’appello, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto

in funzione di sub-commissario, per violazione e falsa
applicazione dell’art. 13, 0.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 3072;
dell’O.P.C.M. n. 3136/2001; del Decreto Ministro Ambiente prot.
n. 0334/TAI/M/DI/UDE dell’8 marzo/8 maggio 2001; per
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 23, 36, 97, 114
e 128 (vecchio testo) Cost. Secondo quanto dedotto, l’attività
svolta dal sub-commissario nominato con 0.P.C.M. n. 3136/2001
va ricompensata alla pari di quella svolta dagli altri subcommissari, in virtù del fondamentale principio di eguaglianza e
in quanto la stessa si aggiunge ai compiti istituzionali già svolti
dal Sindaco del Comune di Biancavilla, dal momento che essa
non è riconducibile alle funzioni di rappresentanza e governo
dell’ente locale. Infatti, l’attività demandata al ricorrente
atteneva a compiti esercitati quale organo dell’amministrazione
statale di protezione civile per l’attuazione delle ordinanze
previste dall’art. 5 legge n. 225 del 1992. Altrimenti, se tali
compiti fossero già da intendere inclusi nel ruolo del Sindaco
quale ufficiale di governo, non si comprenderebbe perché
l’O.P.C.M. n. 3136/2001 abbia avvertito l’esigenza di includere il
Sindaco tra i sub-commissari per la realizzazione degli interventi
di risanamento e lo abbia definito espressamente subcommissario.
3.1. – Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha puntualmente ricostruito la disciplina di
riferimento che è stata dettata per far fronte alla situazione di

che non sia previsto alcun compenso per il Sindaco di Biancavilla,

emergenza venutasi a verificare nell’ambito dello smaltimento
dei rifiuti urbani in Sicilia.
3.2. – L’ordinanza 31 maggio 1999, n. 2983 del Ministro
dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile
nominava il Presidente della Regione siciliana commissario

emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la
realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla
situàzione di emergenza (articolo 1, comma 1), àutorizzandolo a
predisporre, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e sentite le
province regionali, il piano degli interventi di emergenza
(comma 2). L’articolo 1, comma 3, attribuiva al commissario
delegato – Presidente della Regione siciliana, la facoltà di
avvalersi di vice commissari, con la possibilità di avvalersi di un
sub-commissario nominato d’intesa con il Ministro dell’ambiente
per l’attuazione degli interventi previsti nel successivo comma 1,
art. 3 (avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e
aziende).
L’articolo 4 della successiva ordinanza 25 maggio 2001, n.
3136,

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel

settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di
tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nella Regione Siciliana, ha aggiunto, alla fine del
comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza n.2983 del 31 maggio
1999, dopo le parole

“Ministro dell’ambiente.”,

il seguente

periodo: “Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di
bonifica e risanamento del comune di Bianca villa si avvale,
altresì, del Sindaco quale sub commissario.”

delegato per la predisposizione di un piano di interventi di

L’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza 31 maggio 1999, n.
2983 è stato ulteriormente riformulato con l’ordinanza 22 marzo
2002, n. 3190 (art. 2): “3. Il commissario delegato – presidente
della Regione siciliana può avvalersi di un vice commissario per

gestione delle risorse finanziarie. Può avvalersi, inoltre, di
sub commissari nominati di intesa con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorìo. Per l’attuazione degli interventi
previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di
Bianca villa si avvale, altresì, del sindaco quale sub-commissario”.
Il Presidente della Regione siciliana, commissario delegato
per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel
settore della gestione dei rifiuti, pertanto, poteva, da un lato,
avvalersi di un vice commissario e di sub commissari nominati di
intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per
le attività di cui all’ordinanza e per la gestione delle risorse
finanziarie, mentre, per la sola attuazione degli interventi previsti
dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla,
poteva altresì avvalersi del sindaco quale sub-commissario. Si
tratta, pertanto, di figure e di compiti diversi.
I compensi erano stati originariamente previsti dall’articolo
13 dell’ordinanza 31 luglio 2000, n. 3072, lì dove si stabiliva che
“i compensi per il vice commissario, i sub commissari e i prefetti
di cui all’art. 12 della presente ordinanza, sono stabiliti con
successivo decreto del Ministro dell’ambiente”. Il loro ammontare
era stato poi determinato con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DMPJDE dell’8 marzo
2001, senza alcun riferimento al sindaco del comune di
Biancavilla nella sua veste di subcommissario per gli interventi

le attività di cui alla presente ordinanza e successive e per la

limitati alla circoscrizione comunale, anche perché questi non era
stato ancora investito delle relative funzioni.
Con riferimento ai compensi, l’art. 13, comma 2,
dell’ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è sostituito dalla
successiva ordinanza 22 marzo 2002, n. 3190 (art. 14, comma

presidente della Regione siciliana compete il compenso
forfettario lordo e il trattamento di missione stabilito dal
decreto ‘del Ministro dell’ambiente e della tutela del ‘territorio n.
0334/TAI/IM/DM/UDE dell’8 marzo 2001. Per il vice commissario
di cui alla presente ordinanza, già nominato con ordinanza
commissariale n. 641 del 23 luglio 2001, detto compenso è pari
al doppio della misura stabilita dal predetto decreto
ministeriale n. 334/2001, fermo restando l’identico trattamento
di missione”.
Nessun compenso, pertanto, è stato previsto per il sindaco
del comune di Biancavilla nella sua veste di subcommissario, al
contrario di quanto stabilito per i sub commissari nominati dal
Presidente della Regione siciliana.
Analogamente è a dirsi per le modifiche introdotte
successivamente con ordinanza 23 gennaio 2004, n. 3334, che ha
sostituito al comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 3198/2002 le
parole «può avvalersi, inoltre di sub-commissari»,

con «può

avvalersi, inoltre, di soggetti attuatori ai quali affidare specifici
settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta
impartite dal commissario delegato» (articolo 7, comma 1),
incidendo anche sulla disposizione relativa ai compensi (articolo
14, ordinanza 22 marzo 2002, n. 3190) senza alcun riferimento
alla posizione dell’attuale ricorrente.

4): “Ai sub commissari nominati dal commissario delegato –

3.3. – Come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello,
dunque, nessun compenso è stato previsto per il Sindaco protempore

del Comune di Biancavilla nell’ordinanza di

designazione, né nel decreto ministeriale, né nelle ordinanze
specificamente dedicate al tema della gestione dell’emergenza

In mancanza di una norma specifica che lo consenta, non è
possibile attribuire un compenso altrimenti non previsto per
l’attività istituzionale cui il sindàco è stato chiamato ad
adempiere, quale organo dell’ente territoriale con funzioni di
governo, percependo egli già un’indennità avente natura
retributiva; né può estendersi in via interpretativa un
trattamento economico previsto per incarichi diversi, quale )nella
specie quello dei sub-commissari.
Del tutto generica, nonché inammissibile sotto il profilo del
sindacato di legittimità costituzionale, in quanto riguardante
disposizioni di natura amministrativa, appare la questione della
legittimità delle ordinanze contestate – in relazione ai profili di
uguaglianza, buon andamento e autonomia dell’ente locale che non avrebbero previsto specificatamente la retribuzione dei
compiti attribuiti al sindaco.
4. – Con il quarto motivo di ricorso si prospetta l’illegittimità
ed erroneità della sentenza Corte d’appello di Catania, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui, dichiarando
inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, ha
accolto l’appello incidentale dell’Ufficio del Commissario delegato
per l’emergenza rifiuti della Regione Siciliana, per violazione e
falsa applicazione dell’art. 167 e dell’art. 186, comma 6, n. 1,
c.p.c.
4.1. – Il motivo è fondato.

rifiuti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le domande di
adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali
azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si
differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla
causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti

dell’altrui locupletazione, nonché, ove l’arricchito sia una P.A., il
riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al
petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo).
Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito
ordinario, ai sensi dell’art. 645, comma 2, e, dunque, anche l’art.
183, comma 5, c.p.c. – è ammissibile la domanda di
arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di
costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione
sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia
introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema
di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione
di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all’opposto non
è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella
comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda
di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile
d’ufficio dal giudice (Cass. S.U., 27 dicembre 2010, n. 26128. Si
veda anche Cass. 9 aprile 2013, n. 8582 e Cass. 19 ottobre
2016, n. 21190).
Nel caso di specie, la giurisprudenza citata dalla Corte
d’appello è corretta ma errate sono le conclusioni che ne
vengono tratte, poiché la domanda di arricchimento senza causa
era stata introdotta proprio come reconventio reconventionis, a
fronte della richiesta riguardante la restituzione delle somme
percepite dal Manna fino al 30 giugno 2002, formulata in via

costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e

riconvenzionale dall’opponente in esito a tale richiesta; la
domanda era dunque ammissibile.
5. – Resta assorbito il quinto motivo di ricorso con cui si
denuncia l’illegittimità ed erroneità della sentenza Corte d’appello
di Catania nella parte in cui non ha impedito la ripetizione delle

e 2033 c.c., che esclude l’automatica ripetizione dell’indebito a
carico dei lavoratori, e dell’art. 1175 c.c. in tema di correttezza.
6. – La sentenza va pertanto cassata in – relazione al motivo
accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Catania che provvederà anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il
quinto, rigetta i primi tre, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte
d’appello di Catania anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 20 marzo 2018.
Il ConsiglieFR estensore

Il Presidente
D-1;k3 •

11V

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

31 LUG, 2018

somme percepite in buona fede, per violazione degli artt. 3 Cost.

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