Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20223 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 12119/2012 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentato e difeso dagli avv. Amedeo Panetta e

Alessandro Di Maio, con domicilio eletto presso il secondo in Roma,

via Piansaccoccia n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 14/12/11 del 23 aprile 2020, depositata il 21 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 14/12/11 del 23 aprile 2020, depositata il 21 marzo 2011 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da C.M. e respingeva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 93/07/07 della Commissione provinciale tributaria di La Spezia che aveva parzialmente accolto il ricorso del C. contro l’avviso di accertamento Imposte dirette ed IVA 2003.

La CTR, per quanto in questo giudizio ancora rileva, osservava in particolare che:

– non erano soggette ad IVA le prestazioni effettuate dal C. quale amministratore/procuratore della Alibrandi Impianti srl, trattandosi di attività “occasionali” e dunque escluse dal campo di applicazione di tale imposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 5, commi 1 e 2;

– ugualmente doveva escludersi l’applicabilità della medesima imposta alle prestazioni di servizi di intermediazione eseguite in Libia, per difetto del presupposto della “territorialità”;

– che per dette prestazioni di amministrazione e consulenza occasionale doveva altresì escludersi l’applicabilità dell’IRAP, in difetto della qualifica imprenditoriale del C. e comunque del supporto di una pur minima organizzazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo sei motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo ed il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata poichè la CTR -annullando le riprese afferenti l’IVA non corrisposta in relazione alle fatture attive nn. (OMISSIS) ed all’IRAP, così accogliendo i relativi motivi di appello principale del contribuente, rispettivamente basati, per l’IVA, sulla non abitualità dell’attività fatturata, quindi sulla conseguente non imponibillità delle operazioni; per l’IRAP, sul difetto del presupposto correlativo – ha pronunciato su eccezioni che non avevano formato oggetto di specifici motivi del ricorso introduttivo della lite, ma erano state dedotte in primo grado soltanto con la memoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2 e che perciò dovevano considerarsi “nuove”, quindi inammissibili ai sensi dello stesso decreto, art. 57, comma 1.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.

Risulta invero pacifico che, come denunciato dall’agenzia fiscale, le eccezioni de quibus non sono state – espressamente – proposte con il ricorso introduttivo della lite, come imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e), ma lo sono state soltanto con la memoria ai sensi dello stesso decreto, ex art. 32.

Non risulta peraltro in alcun modo che ricorressero nel primo grado del processo le condizioni – uniche – legittimanti la proposizione di “motivi aggiunti” ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2, sicchè dette eccezioni, già inammissibili per tardività in tale grado, lo erano comunque per “novità” nel secondo grado ai sensi dello stesso decreto, ex art. 57, comma 2.

Pronunciandosi sulle stesse, il giudice tributario di appello ha sicuramente consumato il vizio di attività oggetto delle censure in esame.

L’accoglimento del quarto motivo importa l’assorbimento del quinto e del sesto motivo (erroneamente indicati come sesto e settimo), sempre riguardanti la ripresa IRAP.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – analogamente la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata perchè, pronunciando sul merito della ripresa IVA relativa alla fattura n. 13, escludendo l’imponibilità dell’operazione fatturata per difetto di “territorialità”, ha accolto un’eccezione da considerarsi appunto inammissibile in quanto “tardiva” in prime cure e “nuova” in appello.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Con essa infatti l’agenzia fiscale ricorrente ha riprodotto la lagnanza formulata con il primo motivo, senza alcuna specificazione concretizzatrice in relazione al diverso capo della sentenza impugnata oggetto del mezzo de quo.

Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto) – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, poichè la CTR ha altresì affermato la detraibilità dell’IVA per le fatture nn. (OMISSIS) posto che le medesime non sono state pagate.

La censura è inammissibile.

Sia dal testo della sentenza impugnata sia dagli atti difensivi non risulta che la detraibilità dell’IVA per dette fatture sia mai stato oggetto del processo – essendosi piuttosto posta la questione della imponibilità stessa delle operazioni fatturate – sicchè la correlativa, extravagante, statuizione della CTR ligure non può che essere considerata che un mero obiter dictum.

In conclusione, accolti il primo ed il quarto motivo del ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto motivo, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e vanno dichiarati inammissibili i motivi dell’appello proposto da C.M. con riguardo alle riprese fiscali per VIVA non versata delle fatture nn. (OMISSIS) ed all’IRAP.

Stante la soccombenza reciproca le spese del giudizio di merito e del presente giudizio possono essere compensate.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto motivo, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibili i motivi dell’appello proposto da C.M. con riguardo alle riprese fiscali per VIVA non versata delle fatture nn. (OMISSIS) ed all’IRAP; compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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