Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20223 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30232-2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. ENNIO CERIO,

dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto 311/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.B., cittadino del Bangladesh, impugnò innanzi al Tribunale di Campobasso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, con ricorso che fu rigettato, con decreto emesso il 7.9.18, osservando che: il ricorrente non aveva riferito motivazioni attendibili in ordine al suo espatrio di natura politica data la scarsità di dettagli sulla sua asserita militanza nel partito d’opposizione; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria poichè la zona di provenienza del ricorrente non rientrava in quelle in ui era emerso un conflitto al livello di guerra civile, come peraltro desumibile dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017.2018; parimenti insussistenti erano i presupposti della protezione umanitaria in quanto i timori di persecuzione politica personale, in caso di rientro in patria, erano del tutto astratti e congetturali, dovendosi anche evidenziare che il ricorrente non aveva legami familiari particolari con l’Italia, nè era affetto da manifeste patologie da curare necessariamente in Italia

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo dedotto è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il Tribunale esercitato i poteri istruttori ufficiosi circa la situazione interna del Bangladesh, ed avendo altresì omesso di valutare, ai fini del permesso umanitario, l’ipotesi dell’impossibilità temporanea di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese d’origine, ipotesi non riconducibile alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il motivo del ricorso è diretto al riesame dei fatti e non allega specifici fatti costitutivi del diritto alle forme di protezione internazionale invocate.

In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e a in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass., n. 11312/19; n. 3016/19).

Nel caso concreto, il Tribunale ha valutato la situazione sociopolitica del Bangladesh sulla base dell’ultimo rapporto di Amnesty International- 2017-2018- escludendo violenza generalizzata nel Paese e la situazione di vulnerabilità del ricorrente per l’insussistenza del pericolo della compromissione del nucleo minimo dei diritti fondamentali, in caso di rientro in Bangladesh.

Quanto poi alla doglianza concernente la omessa valutazione, ai fini della richiesta di protezione umanitaria, di una impossibilità temporanea di rimpatrio del ricorrente a causa della insicurezza del Paese di origine non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 250 del 2007, art. 14, lett. c), deve rilevarsi come una siffatta situazione di insicurezza (peraltro non risultante allegata nel giudizio di merito), ove non raggiunga il livello contemplato dall’art. 14, lett. c), richiamato, non possa costituire motivo di concessione della protezione umanitaria, che presuppone l’accertamento di personali ragioni di vulnerabilità del richiedente la protezione (cfr. Cass. n. 4455/18).

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA