Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20223 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30060-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 323/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.M. impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava l’Iva non corrisposta per l’anno di imposta 2009 disconoscendo l’applicazione della disciplina del reverse charge sulle transazioni intervenute con la Italpreziosi spa.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che i beni ceduti dal ricorrente erano costituiti da materiali d’oro non più utilizzabili e non destinabili al consumo finale come si desumeva dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dalla Italpreziosi spa attestante il mancato svolgimento da parte della società dell’attività di commercio di gioielli in oro.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello rilevando che l’Agenzia non aveva fornito la prova dell’insussistenza dell’applicazione del reverse charge.

4 Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La contribuente non si è costituita.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo denuncia l’Ufficio la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, commi 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia sovvertito l’onere probatorio della sussistenza dei presupposti della disciplina del reverse charge erroneamente affermando che spettasse all’Ufficio dimostrare il presupposto sulla base del quale recuperare l’imposta dovuta e non abbia considerato l’irrilevanza delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Italpreziosi spa.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Il D.P.R. n. 633 del 1972, art 17, comma 5, stabilisce che “in deroga al comma 1, per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss., e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’art. 25”.

2.2 Con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 375/E del 28/11/2002, e n. 92/E del 12/12/2013, si è precisato che con l’espressione “materiale d’oro” e “prodotti semilavorati”, il legislatore ha inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione e distinta da quella di oro da investimento e che l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile è applicabile sia alle ipotesi di vendita di “rottami” d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale che a quelle di qualsiasi bene di oro usato, a prescindere dalle condizioni in cui si trova ceduti a un soggetto che non li destini né possa destinarli al consumo finale, ma che li impieghi in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione.

2.3 Il reinserimento di tali beni nel processo di lavorazione industriale deve risultare in modo univoco e non dipendere dalla scelta dell’industria di affinazione. E’, quindi, necessario che il cessionario svolga effettivamente sul bene d’oro usato (che gli è stato ceduto) attività di fusione e trasformazione industriale del metallo, dovendo ritenersi che tale circostanza sia l’unica che consente di assimilare, sotto il profilo del trattamento IVA, l’acquisto dei suddetti beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale (semilavorato), soggetto al meccanismo dell’inversione contabile.

2.4 Ciò premesso e passando al piano degli oneri di contestazione, allegazione e prova a carico delle parti riguardo ai requisiti sostanziali del reverse charge va rilevato che, a fronte della contestazione da parte dell’Agenzia del regime dell’inversione contabile motivato dalla circostanza che la ditta acquirente, come risultava anche dalla visura camerale, si occupava anche di commercializzazione al minuto dei prodotti incombeva alla parte contribuente l’onere di provare che gli oggetti ceduti all’acquirente siano stati da quest’ultimo destinati alla lavorazione.

2.5 Si e’, infatti, ritenuto, sia pur in altre analoghe ipotesi di benefici fiscali, che “… In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118, in favore dell’acquirente di immobile destinato ad abitazione non di lusso, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi (entro il termine triennale di decadenza stabilito – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ex art. 74, poi D.P.R. 22 aprile 1986, n. 131, art. 76 – per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio) l’intento, dichiarato nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione; i benefici fiscali, infatti, sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi. Ne discende che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è onere del contribuente dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo, ovverosia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato nell’atto, perché tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto di trasferimento” (Cass. n. 20376 del 2006, Cass. n. 14381 del 2007, Cass. n. 13954 del 2011; Cass. n. 25161 del 2013 e Cass. n. 21543 del 2012). Proprio con riferimento all’ipotesi di IVA agevolata per beni non di lusso Cass. n. 1303 del 2007 ha ribadito che “…generalmente, l’onere della prova in materia tributaria grava sulla parte che fa valere la pretesa fiscale e, dunque, sull’Ufficio impositore, salvo che la legge non preveda espressamente o implicitamente che debba essere il contribuente a fornire la prova di determinate situazioni a lui favorevoli. E quest’ultimo e’, in particolare, il caso in cui il contribuente, pur non escludendo il diritto impositivo, faccia valere circostanze che riducono la pretesa sul piano quantitativo. In questa ipotesi, l’onere della prova sorge a carico del contribuente, ab initio e non per effetto di inversione ”

2.6 Poiché l’inversione contabile rappresenta una eccezione alle normali disposizioni, che prevedono il regime ordinario dell’Iva (come si evince chiaramente dalle espressioni letterali in apertura all’art. 17, comma 5, “in deroga al comma 1″) è certamente il contribuente che deve provare l’esistenza dei presupposti per la sua applicazione”

2.7 La CTR nell’affermare che “l’onere probatorio ricade su chi contesta il diritto all’applicazione del reverse charge ed agisce con avviso di accertamento, quindi l’Ente impositore che avrebbe dovuto dimostrare il presupposto sulla base del quale recuperare l’imposta dovuta, dimostrazione che non appare fornita sufficientemente in giudizio” non si è adeguata ai principi sopra indicati.

2.8 Va, inoltre, precisato che l’impugnata sentenza ha anche dato conto della dichiarazione del legale rappresentante della Italpreziosi secondo cui la predetta società non svolgeva attività di rivendita al minuto qualificandola come un indizio in conformità con l’indirizzo di questa Corte, “nel pieno rispetto della “parità di armi” tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l’introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale (Corte Cost. 18 del 2000; Cass. n. 20028 del 30/9/2011).

2.9 Tale elemento indiziario tuttavia non appare da sé solo sufficiente a provare l’attività finalizzata al processo di fusione e di affinazione chimica degli oggetti venduti a Italpreziosi spa avuto anche riguardo all’elemento documentale di segno contrario costituito dalle risultanze della visura della Camera di Commercio.

2.9 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Regione Marche in diversa composizione affinché accerti se il contribuente abbia fornito la prova della sussistenza dei presupposti dell’applicazione della disciplina del reverse charge e provveda in ordina alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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