Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20222 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20222 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29356/2015 R.G. proposto da
FUIANI Carlo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’avv. Alessandro Bellorni, con domicilio eletto
in Roma, via Vincenzo Ambrosio 4;
-ricorrente contro
PREFETTURA DI ROMA;
COMUNE DI ROMA;
-intimatiavverso la sentenza Tribunale di Roma n. 44519 depositata il 25
maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 marzo 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

***
Ritenuto in fatto:
Carlo Fuiani proponeva opposizione contro ordinanza ingiunzione
emessa per violazione del codice della strada: circolazione della propria

Data pubblicazione: 31/07/2018

vettura nella corsia riservata ai mezzi pubblici accertata mediante
dispositivo Sirio Ves 1.0 (c.d. “porta telematica”).
L’opposizione era rigettata dal giudice di pace con sentenza
confermata in grado d’appello dal Tribunale di Roma, secondo cui
l’ipotesi ricorrente nella fattispecie, del transito su corsia riservata ai

permettono la rilevazione dell’infrazione mediante l’uso di
apparecchiature automatizzate.
Per la cassazione della sentenza Fuiani Carlo ha proposto ricorso
per cassazione affidato a tre motivi.
La Prefettura di Roma e il Comune di Roma sono rimasti intimati.
Considerato in diritto:
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.2697 c.c.
Le controparti, contumaci nei due gradi di giudizio, non avevano
prodotto la documentazione fotografica della violazione contestata da
cui si evincesse la presenza di una corsia preferenziale e la circolazione
dell’autovettura dell’istante sulla medesima.
Il secondo motivo denuncia violazione del d.m. n. 4040 del 26
giugno 2000, del d.m. n. 2968 del 7 maggio 2001, e dell’art. 201,
comma 1-bis, lett. g.), del d. Igs. n. 285 del 1992, dell’art. 17, comma
133-bis I. n. 127 del 1997.
L’apparecchiatura a mezzo della quale è stata rilevata la violazione
è omologata solo per le zone a traffico limitato, potendo essere
utilizzata per il controllo delle corsie preferenziali soltanto nel caso in
cui queste siano poste in essere in corrispondenza dei varchi di acceso
alle zone a traffico limitato o all’interno dei centri storici.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art.
421 e 437 c.p.c.
I giudici di merito avevano ritenuto, per scienza privata, che
l’omologazione del sistema Sirio Ves 1.0. consentisse di rilevare la
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mezzi pubblici ubicata fuori dal contro storico, rientrava fra quelle che

violazione in qualsiasi corsia riservata ai mezzi pubblici, anche se
situate fuori dai centri storici e zone e traffico limitato.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente non censura la violazione del criterio di riparto
dell’onere della prova, ma si duole del fatto che i giudici hanno ritenuto

raggiunta la prova della violazione sulla base del verbale di
accertamento.
La censura andava semmai proposta ai sensi dell’art.360, comma
primo n. 5, c.p.c.
«Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui
all’art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne
risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra
motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c., la censura che investe la valutazione (attività regolata,
invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del
numero 5 del medesimo art. 360» (Cass. n. 15107/2013).
Il motivo incorre poi in un difetto di autosufficienza, perché
denuncia carenze del verbale di accertamento, che però non trascrive.
Si ricorda infine, per completezza di esame, che il verbale di
accertamento è assistito da fede privilegiata su tutte le circostanze
inerenti alla violazione (Cass. n. 339/2012).
Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in
quanto connessi, sono infondati.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte
secondo cui «In tema di accertamento delle infrazioni al codice della
strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis,
codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 d.l. 27 giugno 2003
n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad
identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione
immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione
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sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in
cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti
dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette “porte
telematiche”). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di
specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della

rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste
in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico
limitato» (Cass. n. 25180/2008; conf. n. 4725/2011; n. 5252/2011).
Deve però rilevarsi che tale orientamento, che sembra limitare
l’impiego degli strumenti di video ripresa solo alle corsie preferenziali
riservate corrispondenti materialmente ai varchi di accesso alle ZTL o
poste all’interno o in corrispondenza di tali varchi, è stato poi precisato
dalla successiva giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha
chiarito che: In tema di accertamento delle infrazioni al codice della
strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201 C.d.S., comma 1
bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv.
in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina,
ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia
l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie
riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale
norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n.
127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette “porte
telematiche”). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di
specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore
dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la
rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate.
Pertanto, posto che la L. n. 214 del 2003, art. 4, ha esteso, alle
corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con
apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico
e al centro storico e avendo consentito anche per le zone riservate,
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lett. g) del comma 1 bis dell’art. 201 cod. str., consentono anche la

l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma
133 bis (cosiddette “porte telematiche”),
consente di ritenere che a presiedere le zone riservate possono essere
gli stessi apparecchi autorizzate a presiedere le zone a traffico limitato
e il centro storico senza altra autorizzazione. Ha errato, dunque, il

autorizzazione gli impianti che sovraintendevano a corse preferenziali,
non essendo sufficiente che gli impianti posti a presidio delle corsie
preferenziali fossero stati autorizzati per la sorveglianza di una zona a
traffico limitato» (Cass. n. 23899/2014).
La

Corte

intende

dare

continuità

a

tale

indirizzo

e

conseguentemente riconoscere il principio, fatto proprio dalla sentenza
impugnata, che la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi
pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di video ripresa
già autorizzati per il controllo dell’accesso alle zone ZTL e ai centri
storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Nulla sulle spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stat o – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la

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Tribunale, laddove ha ritenuto che necessitavano di apposita specifica

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 15 marzo 2018.

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DEPOSITATO IN CANCEUERIA

Roma,

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31 11)6.20 18

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Il Presidente

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