Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20222 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 7642/2012 proposto da:

M.R., rappresentata e difesa dagli avv. Edoardo Belli

Contarini, Francesco Giuliani e Andrea Aliberti, Ernesto (Ndr: Testo

originale non comprensibile) con domicilio eletto presso il loro

studio in Roma, via Sicilia n. 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– intimata/costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 88/29/11 del 25 gennaio 2011, depositata il 16 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 88/29/11 del 25 gennaio 2011, depositata il 16 febbraio 2011, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza n. 78/33/10 della Commissione provinciale tributaria di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per Imposte dirette ed IVA 2001.

La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato trovava fondamento nella corretta applicazione dello studio di settore relativo all’attività della contribuente verificata, la quale non aveva fornito giustificazioni ovvero prove rispettivamente nella fase del contraddittorio endoprocedimentale e del processo; affermava inoltre che non sussisteva la violazione dell’art. 50, TUIR eccepita con il ricorso introduttivo della lite e devoluta con il gravame, trattandosi di costi indeducibili perchè eccedentari il limite di valore previsto da tale disposizione legislativa ovvero non inerenti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo sei motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Nelle more della trattazione della causa la difesa della Mondello ha depositato atto di rinuncia al ricorso motivato dall’intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 ed ha pertanto chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto con compensazione delle spese processuali.

L’istanza va accolta, tenuto conto della documentazione allegata dalla ricorrente, la quale comprova l’adempimento delle condizioni previste dalla legge per la definizione agevolata della controversia e, quanto specificamente alla compensazione delle spese processuali, dell’adesione espressa dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, in calce all’istanza medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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