Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20222 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29514-2018 proposto da:

S.M.A.M., elettivamente domiciliato presso

l’avvocato ENNIO CERTO che lo rappres. e difende, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2200/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 31/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.M.A.M., cittadino del Bangladesh, impugnò, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione sussidiaria, con ricorso che fu rigettato con decreto emesso il

31.8.18, osservando che: dalle dichiarazioni rese dal ricorrente si desumeva che i motivi di allontanamento erano di carattere puramente economico e non riflettevano alcuna situazione di vulnerabilità collegata alle forme di protezione internazionale contemplate dalla legge; lo stesso ricorrente aveva chiarito, in modo in equivoco, di non avere difficoltà a rientrare in Bangladesh, ma soltanto nel villaggio ove vivevano i fratelli, sicchè non sussisteva l’attualità del pericolo prospettato, anche considerando la situazione socio-politica del Bangladesh sulla scorta del rapporto del Ministero degli Esteri e dell’ultimo report di Amnesty International dai quali era dato desumere l’insussistenza, nel suddetto Paese, di una situazione di violenza generalizzata tale da esporre il ricorrente al pericolo di un rischio grave ed effettivo in caso di rientro in patria.

Lo Shamsul ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il Tribunale non avrebbe pronunciato sulla base di informazioni autorevoli ed aggiornate sulla situazione socio-politica del Bangladesh.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, anche in relazione alla circolare del 30.7.15 della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo, per aver il Tribunale negato il riconoscimento della protezione umanitaria pur sulla base di una motivazione che ha tenuto conto della difficile situazione interna del Bangladesh, attraversato da forti tensioni politiche e religiose. In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia valutato l’ipotesi dell’impossibilità temporanea di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile, essendo diretto al riesame dei fatti inerenti all’esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria. Al riguardo, va osservato, anzitutto, che il Tribunale ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale, poichè riferite esclusivamente ad una motivazione economica dell’allontanamento dal Bangladesh, non avendo il ricorrente allegato fatti astrattamente configurabili fattispecie di protezione sussidiaria.

Ne consegue l’inammissibilità della doglianza afferente all’omessa attivazione dei poteri istruttori per l’accertamento della situazione socio-politica del Bangladesh.

In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass., n. 11312/19; n. 3016/19).

Nel caso concreto, il ricorrente ha addotto una generica impossibilità temporanea di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese di provenienza, senza allegare specifici fatti costitutivi del diritto fatto valere, avendo invece reso dichiarazioni alla Commissione territoriale dalle quali non si evince, come detto, alcun riferimento alle fattispecie di protezione sussidiaria disciplinate dalla legge.

Peraltro, giova rilevare che il Tribunale, utilizzando le informazioni desumibili dal sito del Ministero degli Esteri e dall’ultimo rapporto di Amnesty International, ha escluso situazioni di violenza generalizzata nel Bangladesh, e di vulnerabilità del ricorrente per l’insussistenza del pericolo della compromissione del nucleo minimo dei diritti fondamentali, in caso di rientro in patria.

Quanto poi alla doglianza concernente la omessa valutazione, ai fini della richiesta di protezione umanitaria, di una impossibilità temporanea di rimpatrio del ricorrente a causa della insicurezza del Paese di origine non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 250 del 2007, art. 14, lett. c), deve rilevarsi come una siffatta situazione di insicurezza (peraltro non risultante allegata nel giudizio di merito), ove non raggiunga il livello contemplato dall’art. 14, lett. c), richiamato, non possa costituire motivo di concessione della protezione umanitaria, che presuppone l’accertamento di personali ragioni di vulnerabilità del richiedente la protezione (cfr. Cass. n. 4455/18).

Nulla per le spese data la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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