Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20222 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13467/2020 R.G. proposto da:

P.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Lupinacci,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MASSA CARRARA, e QUESTURA DI MASSA CARRARA;

– intimate –

avverso il decreto del Giudice di pace di Massa depositato il 9 marzo

2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

Rilevato che P.I., cittadino dell’Albania, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 9 marzo 2020, con cui il Giudice di pace di Massa ha convalidato il provvedimento emesso il 13 settembre 2019, con cui il Questore di Massa Carrara aveva dato esecuzione al decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Massa Carrara;

che la Prefettura e la Questura di Massa Carrara non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per errata individuazione del provvedimento impugnato e difetto assoluto di motivazione, rilevando che il Giudice di pace si è limitato a disporre la convalida del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, in ordine alla quale aveva peraltro già provveduto il Giudice di pace di Bari, territorialmente competente, senza pronunciare sull’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione, relativamente alla quale il decreto impugnato si è inoltre limitato a richiamare attività già svolte da altri, senza procedere ad alcun controllo sulle stesse;

che il motivo è fondato;

che la natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti processuali, dai quali si evince che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il giudizio di merito aveva ad oggetto non già la convalida del provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari emesso il 13 settembre 2019 dal Questore di Massa Carrara, ma l’opposizione al decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Massa Carrara, del quale il provvedimento di trattenimento costituiva esecuzione;

che l’errata individuazione dell’oggetto del giudizio si è tradotta in una duplice violazione dell’art. 112 c.p.c., essendo il Giudice di pace incorso da un lato nel vizio di extrapetizione, per avere pronunciato in ordine ad una domanda diversa da quella effettivamente proposta, e dall’altro nel vizio di omessa pronuncia, per non avere proceduto all’accertamento dei presupposti per l’adozione della misura espulsiva, la cui sussistenza era stata contestata dall’opponente;

che il decreto impugnato va pertanto cassato, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), commi 2-bis, 4 e 5, e comma 14, comma 5-ter, rilevando che il decreto impugnato ha omesso di valutare le circostanze da lui dedotte, riguardanti la non attualità della pericolosità sociale, la natura ed effettività dei vincoli familiari da lui instaurati in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’inesistenza di legami con il suo Paese di origine;

che la causa va conseguentemente rinviata al Giudice di pace di Massa, in persona di un diverso magistrato, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Massa, in persona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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