Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20222 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 03/10/2011), n.20222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30031/2006 proposto da:
PREFETTURA DI TRIESTE in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.C., B.G.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 939/2005 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE del
20.7.05, depositata il 28/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Trieste con sentenza 28 luglio 2005 respingeva opposizione proposta da B.G., proprietaria del veicolo e C.C., conducente, avverso il verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Trieste emesso in relazione all’infrazione all’art. 41 C.d.S., comma 11, e art. 146 C.d.S., comma 3, accertata il (OMISSIS).
Il giudicante tuttavia riduceva la sanzione amministrativa applicata:
trattandosi del superamento, nonostante il divieto con segnale rosso, di due postazioni semaforiche poste lungo la medesima via, in due diverse intersezioni, il giudice di pace riteneva operante la continuazione, ex art. 81 c.p.; applicava pertanto la sanzione pecuniaria minima edittale, aumentata di 20 Euro per la continuazione.
Avverso questa sentenza il Prefetto di Trieste, nei confronti del quale si era svolto il giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, notificato alle due opponenti, che sono rimaste intimate. La causa è stata trattata con rito camerale.
Il procuratore generale ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Questa Corte, all’udienza camerale del 15 ottobre 2009, ha disposto rinnovo della notificazione, che è stata eseguita il 3 febbraio 2010 e si è perfezionata per compiuta giacenza dell’atto notificato.
L’amministrazione ricorrente era legittimata a proporre l’impugnazione (ratione temporis costituita dal ricorso immediato per cassazione), in quanto parte del giudizio di primo grado. Il ricorso lamenta fondatamente violazione dell’art. 81 c.p. e della L. n. 689 del 1981, art. 8.
Più volte la Corte di Cassazione ha affermato – e qui intende ribadire – che in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.
Non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perchè la citata L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perchè la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano “tout court” estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. 12974/08;
12844/08). Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, poichè il giudice di pace, che ha inteso determinare la sanzione esercitando i propri poteri (S.U 25304/10), dovrà provvedere a nuova determinazione e liquidare anche le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Trieste.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 febbraio 2011 e riconvocata il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011