Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20221 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20221 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4502/2015 R.G. proposto da
SIMBULA Vanessa, rappresentata e difesa, in forza di procura in
calce al ricorso, dall’avv. Raffaele Cocco, con domicilio eletto in Roma,
via Crescenzio 25, presso lo studio dell’avv. Antonio Ieradi;
-ricorrente contro
PREFETTO DI ORISTANO, in persona del Prefetto pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
-controricorrenteavverso la sentenza Tribunale di Oristano n. 372 depositata il 23
giugno 2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 marzo 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

***
Ritenuto in fatto:
Il giudice di pace di Ghilarza (OR) accoglieva il ricorso proposto da
Simbula Vanessa contro ordinanza ingiunzione che irrogava la sanzione

D 71

4/1(67(g

Data pubblicazione: 31/07/2018

pecuniaria di C 779,00 per violazione del codice della strada, con
decurtazione di dieci punti della patente e sospensione della medesima.
Il Tribunale di Oristano riformava la sentenza e condannava
l’opponente al pagamento delle spese di lite, che liquidava in «C
3.473,00, di cui C 705,74 per spese e C 2.768,00 per compensi di

Per la cassazione della sentenza Simbula Vanessa ha proposto
ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato con
memoria.
Il Prefetto di Oristano ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto:
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 10 e 14 c.p.c., nonché dell’art. 5, d.m. 20 luglio 2012, n.
140 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.).
Il tribunale ha liquidato le spese di lite sulla base dello scaglione
corrispondente al valore indeterminato, mentre avrebbe dovuto
applicare lo scaglione in base all’importo della sanzione pecuniaria,
corrispondente allo scaglione inferiore a C 1.100,00.
Nella stessa misura doveva essere determinato il contributo
unificato, non essendo naturalmente vincolante l’indicazione contenuta
nel foglio notizie predisposto ex art. 280 T.U. dalla cancelleria sulla
scorta della nota di iscrizione a ruolo, che applicava, appunto, il
contributo di C 675,00, previsto per le controversie di valore
indeterminabile in grado d’appello.
In relazione al valore della causa il contributo era invece pari a C
37,00.
Il motivo è fondato.
«Il valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato, pur
se riportato in calce ad un ricorso cautelare in corso di causa, ha
rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto

-2

avvocato, otre spese generali 15%, IVA e CPA».

r

vincolante in ordine alla determinazione del thema decidendum» (Cass.
n. 9195/2017).
E’ stato poi chiarito che «in materia di infrazioni al codice della
strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo
della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione
accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non

rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell’individuazione del
giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese
processuali, che restano parametrate sull’importo della sola sanzione
pecuniaria» (Cass. n. 13598/2014).
La controricorrente dubita della validità di tale principio in termini
generali e, in ogni caso, con riferimento al caso in esame, sottolineando
che, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti, era
stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Ma deve replicarsi che il principio di Cass. n. 13598/2014 cit.
esprime una regola generale, che non risente del numero e della natura
delle sanzioni accessorie: pur in presenza di più sanzioni accessorie, ai
fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa resta
pur sempre commisurato sull’importo della sola sanzione pecuniaria.
La corte non si è attenuta a tali principiO.
Il valore della causa imponeva l’applicazione dello scaglione
previsto per le cause di valore inferiore a C 1.100,00, secondo le tariffe
vigenti al momento della decisione della causa in appello (Cass. n.
11482/2010; n 5246/2005).
L’importo liquidato dal tribunale è ampiamente superiore al
massimo previsto per i giudizio di valore inferiore a C 1.100,00 ex d.m.
n. 55 del 2 aprile 2014, applicabile ratione temporis: la sentenza è
stata pubblicata il 23 giugno 2014.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza, con rinvio al
Tribunale di Oristano in persona di diverso magistrato, che liquiderà le

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I

spese e gli onorari di causa, attenendosi ai principi di cui sopra e
regolerà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia al Tribunale di Oristano
in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Sezione civile, il 15 marzo 2018.
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

3 1 LUG. 2018

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

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