Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20221 del 25/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24267-2018 proposto da:
I.P., elettivamente domiciliato presso l’avvocato VITTORIO
MANFIO dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
di VERONA;
– intimati –
avverso il decreto N. R.G. 2685/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositato il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO
CAL/ZZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
I.P., cittadino nigeriano, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale, con ricorso che fu dichiarato inammissibile con decreto del 29.6.18, perchè ritenuto tardivamente notificato, oltre il termine di trenta giorni.
L’Iguma ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Non si è costituito i Ministero dell’Interno.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 2, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto tardiva la notificazione del ricorso che, invece, fu eseguita il 2.3.2018, mediante spedizione postale, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 7, poichè il Tribunale Ai-erroneamente affermato che il difensore del ricorrente non aveva fornito chiarimenti riguardo la tempestività della notificazione del ricorso, avendo quest’ultimo invece depositato una nota difensiva il 22.6.18.
Il primo motivo è manifestamente fondato, poichè il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo proposto oltre il termine di 30 gg., con deposito in data 14.3.2018, mentre il ricorso risulta depositato con spedizione postale del 2.3.2018, nel rispetto del suddetto termine decorrente dalla notificazione del provvedimento della Commissione territoriale, avvenuta il 31.1.2018.
Invero, essendo previsto espressamente dal D.L. n. 25 del 2008, art. 35, comma 2, che il ricorso possa essere depositato anche a mezzo del servizio postale, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, la data di spedizione postale del ricorso, non già quella successiva in cui il plico è pervenuto nella cancelleria del giudice adito, tanto meno quella in cui la causa è stata iscritta materialmente a ruolo.
Il secondo motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento del primo.
Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019