Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20221 del 21/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/08/2017), n. 20221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3406-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VICOLO DE’ BURRO’ 165, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
PELAGGI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 25/01/2011, R.G.N. 1886/2009.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE
VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore Dott. Federico De Gregorio;
RILEVATO che con sentenza n. 043 in data 19 ottobre 2010 – 25 gennaio 2011 la Corte di Appello di MILANO, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 4325/09, impugnata da G.G., accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’attore e la resistente – appellata POSTE ITALIANE S.p.a., fin dal 10 luglio 2007, condannando quest’ultima a riammettere l’istante in servizio e a corrispondergli le retribuzioni dalla data della messa in mora, detratto l’aliunde perceptum, come da documentazione in atti, nonchè al rimborso delle spese di lite;
che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Società, come da atto notificato il 25-01-2012, affidato a sette motivi, cui ha resistito, mediante controricorso del 22-23 febbraio 2012, il G.;
che, successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 13 settembre 2012, con il quale le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando espressamente l’impugnata sentenza d’appello n. 43/19-10-2010, e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;
letta la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., con la quale POSTE ITALIANE S.p.a., richiamato il verbale di conciliazione, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.
CONSIDERATO.
pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che aveva dichiarata cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;
che, dunque, anche nella specie va pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con contestuale dichiarazione di compensazione delle spese relative a questo giudizio di legittimità, dovendosi prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto mediante apposita pattuizione sul punto in sede di conciliazione (v. l’art. 92 c.p.c., u.c.: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”);
che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non è applicabile nemmeno ratione temporis la successiva normativa, entrata in vigore dal 30 gennaio 2013, in tema di raddoppio del contributo unificato.
PQM
la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE, nonchè compensate le spese.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017