Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20221 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3655-2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

B.G. E S.G., rappresentato e difeso dall’avvocato

AMBROGIO MORICONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAPISARDA INDUSTRIES S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BARBARA MIGLIORINI e BRUNO GUIDA,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Nonchè da:

ricorso successivo senza n. R.G.

M.A. C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio degli avvocati GARGANI

BENEDETTO e GARGANI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MORICONI AMBROGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo-

contro

RAPISARDA INDUSTRIES S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BARBARA MIGLIORINI e BRUNO GUIDA,

giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale al ricorso successivo –

nonchè da:

ricorso successivo senza n. R.G.

MA.EM. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio degli avvocati GARGANI

BENEDETTO e GARGANI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MORICONI AMBROGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

RAPISARDA INDUSTRIES S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA

MIGLIORINI e BRUNO GUIDA, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 1193/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2010, R.G. N. 10703/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega AMBROGIO MORICONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per i

ricorsi S. e M.; inammissibilità, in subordine rigetto del

ricorso MA. e accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte, con sentenza 9 marzo 2010, rigettava le domande proposte da M.A., M.E. e S.A., dipendenti di Rapisarda Industries s.r.l. con mansioni di manutentori meccanici inquadrati al livello F3 del CCNL di categoria, di accertamento del loro diritto dal (OMISSIS) al livello E3 con le relative differenze retributive, in ragione delle mansioni svolte nella stessa squadra in autonomia esecutiva. In esito a critica disamina comparativa delle declaratorie dei due livelli F3 ed E3, la Corte territoriale negava ai lavoratori il superiore inquadramento richiesto, in difetto di prova, a loro carico, della manutenzione (quale particolare profilo professionale del livello E3) di impianti tecnologicamente complessi: nella non ravvisata sufficienza, al contrario del Tribunale, della mera presenza in azienda di una ventina di diverse tipologie di macchinari, alcune di recente concezione, avendo per giunta i testi assunti genericamente riferito della loro “manutenzione di macchine”.

Con distinti atti, a ministero del medesimo difensore, tutti notificati il 27 gennaio 2011, S.A., Ma.Em. e M.A. ricorrono per cassazione con due motivi ciascuno, ai quali resiste Rapisarda Industries s.r.l. con parimenti distinti controricorsi, contenenti ognuno ricorso incidentale con unico motivo, di identico tenore. Nelle more dell’udienza di discussione, sono stati depositati gli atti di rinuncia di S.A. e M.A. e di Rapisarda Industries s.r.l. alle rispettive domande reciprocamente proposte, con la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3 e omessa motivazione su fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la non rilevata mancata contestazione dalla società datrice in comparsa di costituzione in primo grado della circostanza esplicitamente dedotta nel ricorso introduttivo dello svolgimento di interventi su “impianti tecnologicamente complessi”: soltanto in appello, per la prima volta, essa avendo contestato il difetto di prova, come eccepito dai lavoratori con argomentazione difensiva rimasta priva di alcun riscontro motivo.

Con il secondo, i ricorrenti deducono vizio di errata e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sui fatti decisivi di ammissione della stessa controparte dell’esecuzione degli interventi manutentivi in questione su “impianti” e della circostanza non contestata relativa alla sofisticata utilizzazione, nell’esecuzione delle riparazioni, di tecniche interpretative e di strumenti di analisi (pure confermata da prova testimoniale).

Con unico motivo, Rapisarda Industries s.r.l. a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla propria domanda di condanna dei lavoratori soccombenti alla restituzione delle somme loro corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale.

Previa la riunione dei ricorsi dei tre lavoratori, in quanto di impugnazione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., occorre in via preliminare dichiarare l’estinzione del giudizio tra S.A. e M.A. e Rapisarda Industries (ora Caterpillar Fluid System) s.r.L., in relazione alle domande dai predetti reciprocamente proposte per rinuncia, sussistendone i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c.: senza provvedimenti sulle spese, avendo le parti dichiarato la volontà di compensarle tra loro.

Devono invece essere esaminati nel merito i ricorsi tra Ma.Em. e la società.

I due motivi di ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati, per evidenti ragioni di stretta connessione.

Essi sono infondati.

In via di premessa, è noto che la contestazione debba riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, nè tanto meno espressioni che siano di giudizio o comunque valutative (Cass. 2 maggio 2006, n. 10111; Cass. 15 maggio 2007, n. 11108) e che la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne renda superflua la prova, conferendo ad esso un carattere non controverso (Cass. 4 aprile 2014, n. 8213).

Ebbene, nella memoria di costituzione in primo grado, a norma dell’art. 416 c.p.c., nel rito del lavoro (e non diversamente, a norma dell’art. 167 nella nuova formulazione, nel rito ordinario, per cui è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi in caso di non adeguata contestazione: Cass. 6 ottobre 2015, n. 19896), il convenuto “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto; sicchè, nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici con il conseguente esonero dell’attore da qualsiasi prova al riguardo (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

In applicazione del principio di “non contestazione”, al lavoratore non incombe allora l’onere di provare il fatto costitutivo, che non sia stato ritualmente contestato ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3 (Cass. 28 maggio 2007, n. 12363; Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854).

Nel caso di specie, la società datrice ha però assunto una posizione precisa, non limitata ad una generica contestazione: cosi assolvendo al proprio onere di idonea contestazione, a norma dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 115 c.p.c., della circostanza, esplicitamente dedotta nel ricorso introduttivo dei lavoratori, di svolgimento di interventi su “impianti tecnologicamente complessi”. E ciò si evince in particolare dalle deduzioni ai punti b.3), da b.12) a b.23) della comparsa di risposta in primo grado (integralmente trascritta da pg. 3 a pg. 17 del controricorso), in merito puntuale ai compiti di manutenzione delle macchine e degli impianti.

I due mezzi di gravame consistono pertanto in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale: così risolvendosi in una richiesta sostanziale di riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti della facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Nel caso di specie, tali limiti sono stati rispettati per effetto di un percorso argomentativo, sia pure succinto ma critico ed esauriente, in corretta applicazione, nell’esame comparativo dei diversi livelli F3 ed E3, del procedimento logico-giuridico trifasico (scandito dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine con i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda) da osservare nella qualificazione delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una specifica posizione funzionale (Cass. 25 settembre 2015, n. 19030; Cass 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).

L’unico motivo di ricorso incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda della società datrice di condanna dei lavoratori soccombenti alla restituzione delle somme loro corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale, è invece fondato.

Ed infatti, incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso una sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria (Cass. 3 maggio 2016, n. 8639; Cass. 31 marzo 2015, n. 6457; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2662; Cass. 11 giugno 2008, n. 15461).

Una tale violazione si verifica appunto nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale non ha pronunciato sulla domanda restitutoria formulata, a sollecitazione dell’effetto espansivo interno della riforma della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, dalla società datrice nel suo atto di appello (integralmente trascritto a pgg. da 38 a 56 del controricorso).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

dichiara estinto il giudizio tra S.A. e M.A. nei confronti di Rapisarda Industries s.r.l.; nulla sulle spese.

Rigetta il ricorso proposto da Ma.Em.; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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