Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20221 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. III, 03/10/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 03/10/2011), n.20221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19500/2009 proposto da:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (OMISSIS) in persona del

rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato DRAGONE VINCENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TUCCI Francescantonio giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLANETA (OMISSIS) in persona del Sindaco Avv.

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61/D, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PANCALLO Antonio giusto mandato

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 21/10/2008, R.G.N.

36/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 ottobre 2008 la Corte di appello di Lecce, riformando la decisione del Tribunale di Taranto, ha rigettato integralmente le domande proposte da Acquedotto Pugliese (che erano state parzialmente accolte dal primo giudice) intese ad ottenere il pagamento di alcuni lavori di costruzione di tronchi idrici e fognari e di interventi di ristrutturazione e manutenzione su opera di proprietà del Comune di Castellaneta.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza 15 novembre 2001, rigettava la domanda principale non essendo stata dimostrata la valida stipulazione in forma scritta dei relativi contratti di affidamento dei lavori ed accoglieva le residue domande ex art. 2041 c.c., condannando il Comune al pagamento della somma complessiva di L. 179.888.439 oltre accessori.

Avverso tale pronuncia proponeva appello principale il Comune di Castellaneta ed appello incidentale l’Acquedotto Pugliese. La Corte di appello di Lecce rigettava l’appello incidentale ed, in accoglimento dell’appello principale del Comune, rigettava tutte le domande proposte nei suoi confronti dall’Acquedotto Pugliese.

La Corte territoriale prendeva le mosse dal quadro normativo, ricordando che il R.D.L. n. 1464 del 1938, all’art. 8, stabilisce appunto che l’Ente Acquedotto A.P. (ora Acquedotto Pugliese s.p.a.) è obbligato a provvedere a proprie spese alla manutenzione straordinaria della rete fognante comunale ad essa affidata in gestione, attingendo – per la copertura della relativa spesa – ad un fondo di riserva alimentato con gli avanzi di gestione che esso è tenuto a istituire.

Il decreto in questione era stato abrogato con D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, che aveva trasformato l’E.A.A.P. in s.p.a..

Poichè tutti i lavori indicati erano stati eseguiti tra il 1986 ed il 1999, i compensi degli stessi avrebbero dovuto essere prelevati dal previsto fondo di riserva.

In ogni caso, precisava la Corte di appello, nel caso in cui l’azione di indebito arricchimento sia esercitata nei confronti della P.A. non è sufficiente il fatto materiale della esecuzione dell’opera ma è necessario che l’ente abbia riconosciuto con un atto formale, ovvero anche in modo implicito, la utilità della prestazione.

Nessuno di tali presupposti era riscontrabile nel caso in esame.

Tra l’altro, doveva escludersi che dalla esecuzione di tali opere fosse derivato un impoverimento per la società Acquedotto Pugliese:

poichè questa aveva continuato a percepire un utile dalla gestione dei nuovi tratti.

Osservavano, infine, i giudici di appello che i lavori indicati nell’elenco in calce all’atto di citazione erano stati effettuati tutti dopo la entrata in vigore della L. n. 144 del 1989, art. 23.

Con la conseguenza che delle prestazioni eventualmente effettuate in favore del Comune senza la osservanza delle prescrizioni in materia di specie dovrebbe rispondere, semmai, l’amministratore o il funzionario responsabile dell’acquisizione del bene o del servizio, nel caso di difetto di deliberazione e contabilizzazione dell’impegno di spesa da parte dell’ente.

Avverso tale decisione l’Acquedotto Pugliese ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione abbreviata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la s.p.a. Acquedotto Pugliese ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si lamenta, in particolare, l’omesso o insufficiente esame della documentazione versata in atti. Alcuni dei lavori indicati nell’atto di citazione erano stati effettuati prima della entrata in vigore della Legge del 1989.

Tale documentazione, tuttavia, non è specificamente indicata in ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nè è riportato il contenuto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, con la conseguenza che il motivo deve ritenersi inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di numerose norme di legge.

Il quesito posto è il seguente: “dica la S.C., se, in presenza di una normativa specifica, la quale prevede che gli oneri economici, relativi alla realizzazione delle opere di competenza dell’Acquedotto Pugliese, ricadano sugli enti territoriali, che siano beneficiari degli interventi in questione, si possa ritenere che i fondi di riserva, di cui al R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, artt. 8 e 6, non costituiscano l’esclusiva fonte di finanziamento delle opere in questione”.

“Dica la S.C. se, in presenza di opere di competenza dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., realizzate prima dell’entrata in vigore della L. n. 144 del 1989, i cui oneri economici avrebbero dovuto ricadere esclusivamente sul Comune di Castellaneta, che, quale beneficiario delle stesse, ne ha riconosciuto l'”utilitas” mediante la sottoscrizione dei modelli 65, i quali riportano la analitica indicazione dei lavori effettuati e dei materiali utilizzati, sia esperibile, in difetto del mancato versamento delle somme dovute dal civico ente, l’azione di cui all’art. 2041 c.c.”.

La società ricorrente afferma che alcuni lavori sarebbero stati effettuati prima della entrata in vigore della Legge del 1989.

Ma non propone specifiche censure avverso la affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, di una peculiare posizione del concessionario ex lege, incaricato della gestione degli interventi riguardanti opere di adduzione, distribuzione e depurazione e fognature (D.M. n. 319 del 1988). Posizione che escluderebbe alla radice il requisito dell’impoverimento.

In effetti, l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, come nel caso di specie, non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa (Cass. 31 gennaio 2008 n. 2312).

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno escluso un impoverimento della società ricorrente in conseguenza dei lavori di costruzione ed ampliamento delle reti e degli impianti, per effetto dei prelevamenti dei fondi di riserva previsti dal R.D.L. n. 1464 del 1938, art. 8, ed hanno richiamato i principi generali in materia di concessione e gestione per quanto riguarda i restanti oneri derivanti dalla attività commessa al concessionario.

Per quanto riguarda la costruzione di nuove opere, ricordano i giudici di appello, le opere in questione continuano ad essere possedute dall’EEAP (ora società Acquedotto Pugliese) che incamera il relativo canone.

Nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che: “ordinariamente, il concessionario trae un utile e recupera i costi della costruzione attraverso la gestione del servizio, affidatagli per un determinato periodo di tempo” (Cass. 4 novembre 2004 n. 21108).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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