Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20220 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24158-2018 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ENNIO

CERIO dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.C., cittadino nigeriano, impugnò, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale; il Tribunale, con decreto emesso il 26.6.18, rigettò il ricorso, osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria in quanto dall’ultimo rapporto di Amnesty International (2017-2018) si desumeva che la zona di provenienza del ricorrente non rientrava tra quelle in cui era diffusa la guerra civile in Nigeria, essendo stata, al massimo, teatro di episodi di violenze non interreligiose ma tra mandriani e agricoltori; era da escludere anche la protezione umanitaria, considerato che il ricorrente non aveva particolari legami con il territorio italiano, nè manifeste patologie da curare necessariamente in Italia.

L’ O. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non sì è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il Tribunale, ai fini della protezione sussidiaria ed umanitaria, non avrebbe valutato la situazione di violenza generalizzata diffusa su tutto il territorio nigeriano mediante il ricorso a fonti autorevoli informative, omettendo dunque di attivare i poteri istruttori ufficiosi.

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha escluso la protezione sussidiaria sulla base dell’esame del recente rapporto di Amnesty International 2017.2018 dal quale si evince che nella regione di provenienza del ricorrente non si erano verificati specifici recenti episodi di conflitto armato, il cui contenuto non è stato specificamente contestato dal ricorrente il quale lamenta genericamente la mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, senza specifiche censure degli accertamenti utilizzati dal Tribunale.

Il motivo è inammissibile anche nella parte relativa al riconoscimento della protezione umanitaria.

Al riguardo, va osservato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., n. 27336/18).

Nel caso concreto, la domanda è diretta al riesame dei fatti inerenti all’esclusione della protezione umanitaria, senza prospettare specifiche doglianze; il Tribunale ha escluso la situazione di vulnerabilità del ricorrente per l’insussistenza di specifici legami familiari con il territorio italiano o di patologie che richiedano necessariamente di essere curate in Italia.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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