Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20220 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29336-2011 proposto da:

ATAC S.P.A., quale incorporante di TRAMBUS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli

avvocati GIAMPIERO PROIA e MAURO PETRASSI, che la rappresentano e

difendono unitamente all’avvocato GIAN FRANCESCO REGARD, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 116, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA

FABBRIZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO SERRAO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9031/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2010, R.G. N. 6137/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega GIAMPIERO PROIA;

udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI per delega orale DOMENICO SERRAO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9031/2010, depositata il 29 novembre 2010, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento del ricorso di P.R., aveva dichiarato che le mansioni dal medesimo svolte, alle dipendenze di Trambus S.p.A., dall'(OMISSIS) erano riconducibili alla declaratoria di cui al superiore 4 livello CCNL di settore, anzichè al 5 liv. in cui era stato inquadrato. La Corte rilevava che, pur contemplandola entrambi i livelli, l’attività di coordinamento e di controllo degli altri lavoratori prevista dal 5^ era di carattere puramente operativo all’interno del gruppo e funzionale al mero risultato concreto del lavoro da svolgere, mentre quella prevista dal 4 livello era contraddistinta anche dal controllo dell’attività, con autonomia necessaria per risolvere problemi variabili e complessi, al fine di garantire la regolare operatività dell’unità o del gruppo di lavoro.

Su tali premesse la Corte rilevava come gli elementi probatori acquisiti al giudizio fossero gravi, precisi e concordanti, così da dimostrare l’effettivo svolgimento, da parte del P., di mansioni superiori al 5 livello di appartenenza: conclusione che la Corte territoriale traeva dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta, fra cui la lettera in data 9/1/2001, con la quale il responsabile del deposito, cui era addetto il P., aveva chiesto espressamente alla direzione dell’azienda di regolarizzare la posizione del dipendente con l’assegnazione delle mansioni superiori.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ATAC S.p.A. quale incorporante di Trambus S.p.A., affidandosi ad unico motivo, assistito da memoria; il P. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ATAC S.p.A. censura la sentenza impugnata sul rilievo che i giudici di secondo grado avrebbero dato delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, sia testimoniali che documentali, una lettura fuorviante e connotata da molteplici errori ed omissioni, così erroneamente pervenendo a ritenere dimostrato lo svolgimento, da parte del lavoratore, delle superiori mansioni rivendicate.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Con esso, infatti, la società ricorrente tende, nella sostanza delle censure formulate, a sollecitare a questa Corte di legittimità, in contrasto con il percorso valutativo e con le conclusioni della sentenza impugnata, una nuova e diversa lettura del materiale probatorio, di competenza esclusiva del giudice del merito.

Come più volte ribadito da questa Corte, vigente l’art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione anteriore alla novella del 2012, “il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova” (Cass. n 17076/2007; conformi ex aliis: Cass. n. 18709/2007; Cass. n. 6064/2008; Cass. n. 7394/2010).

Ciò posto, non pare dubbio che la sentenza impugnata si sottragga a censura.

La Corte di appello, infatti, ha preliminarmente posto in evidenza gli elementi distintivi del livello di appartenenza (5^) e di quello rivendicato (4^), osservando, in via di sintesi conclusiva, come il tratto comune costituito dall’attività di coordinamento e controllo degli altri lavoratori, presente nelle declaratorie di entrambi i livelli, si configuri peraltro diversamente nell’uno e nell’altro, posto che nel primo di essi è di carattere puramente operativo all’interno del gruppo e funzionale al mero risultato concreto del lavoro da svolgere, mentre nel secondo è funzionale alla regolare operatività del gruppo stesso: premesse sulle quali ha poi coerentemente esaminato l’insieme del materiale di prova acquisito al giudizio, sia nella sua componente testimoniale che in quella documentale, pervenendo all’esito decisorio di ritenere concretamente integrati nella fattispecie i tratti caratterizzanti il livello superiore.

Nè può dirsi che la Corte territoriale, abdicando al dovere giuridico di accertamento che le competeva, abbia recepito e acriticamente posto a base della propria decisione le risultanze di alcune prove testimoniali (testi M. e C.), che indicavano le mansioni svolte dal P. come appartenenti al 4^ livello (avendo egli lavorato come “capo operaio” e “capo operatore”, secondo la dizione degli accordi collettivi succedutisi nel tempo), trascurando la società ricorrente, nel muovere lo specifico profilo di censura in esame, come entrambi i testi siano stati inquadrati formalmente in tale livello, così da non compiere, con le dichiarazioni rese, un’operazione valutativa ma di confronto, pur sempre ancorato al piano della percezione, tra la propria attività e quella del collega. Allo stesso modo non rappresenta una carenza logica dell’iter motivazionale il richiamo, fra le altre testimonianze, della deposizione F., il quale ha lavorato nel medesimo deposito (di (OMISSIS)), cui era addetto il P., dal (OMISSIS) e, quindi, per una parte soltanto del rapporto dedotto in giudizio, posto che – come già accennato la Corte territoriale ha svolto una ricognizione complessiva e non “atomistica” delle varie risultanze probatorie, giungendo alla conclusione di confermare il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore rivendicato mediante un’operazione ricostruttiva basata sull’integrazione reciproca degli elementi di prova dalle stesse desumibili, operazione che è da ritenersi esente da vizi logici e giuridici.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali ai 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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