Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2022 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2022 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 19995-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;

– ricorrente contro
MINO’ ANTONIO, MINO’ FRANCESCO quali eredi di Serio Vita;

– intimati avverso la sentenza n. 153/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE Sezione
Distaccata di TARANTO del 9.3.2011, depositata il 07/09/2011;

.921g

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che si

riporta alla relazione scritta.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 153 del 2011 rigettava
l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di Serio Vita avverso la sentenza
del Tribunale di Taranto che aveva accolto la domanda proposta dalla parte
privata dichiarandone il diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di perfezionamento dei relativi requisiti.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando due
motivi di ricorso.
L’intimato non ha svolto difese.
Il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 1, comma 10,
della legge n. 222 del 1984, dell’art. 8 del dl n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638
del 1983, nonché dell’art. 60 del rdl n. 1827 del 1935, dell’art. 9 del rdl n. 639 del 1939,
dell’art. 2 della legge n. 218 del 1952, degli ara. 1, 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 503 del 1992,
nonché vizio di motivazione, censura la parte della motivazione in cui si è osservato
che, in sede di trasformazione del titolo della pensione, rimane salvo il trattamento
previdenziale più favorevole in godimento.
Il secondo motivo di ricorso, nel dedurre la violazione delle medesime
disposizioni, nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto il
diritto alla trasformazione non si realizza automaticamente al perfezionarsi dei requisif
per la pensione di vecchiaia, ma solo a seguito di specifica domanda presentat
dall’ interessato.
È opportuno, in via preliminare, richiamare i principi enunciati da questa Corte
in materia.
La trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al
compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i
requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di
incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione
d’invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione d’invalidità
la diversa regola prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in
riferimento all’assegno d’invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto
assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del
diritto alla pensione di vecchiaia – giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la
mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione d’invalidità, della
utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità
contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale
attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e
di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione
d’invalidità e quella sull’assegno d’invalidità, laddove quest’ultimo, segnatamente, è
sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei
superstiti (ord., n. 29015 del 2011).
La conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera
automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per
quest’ultima prestazione, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di
trasformazione. Ne consegue che, ove l’interessato abbia presentato istanza per la
conversione del trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima (Cass., n.
24772 del 2009)
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La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime
di cui all’art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia è consentita
solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione
– non essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione
di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa – ed opera come effetto di una
specifica opzione dell’assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda
amministrativa e non dà titolo alla conservazione del più favorevole trattamento
economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo
alla libera scelta dell’assicurato e non ad automatismi che possano giustificare
l’irriducibilità del trattamento (Cass., n. 3855 del 2011).
Tanto premesso, osserva il relatore che il primo motivo di ricorso è
manifestamente infondato e deve essere rigettato.
Ed infatti, la sussistenza dell’interesse ad agire dell’assicurato non è riferita dalla
Corte d’Appello al rimanere salvo il trattamento previdenziale più favorevole in
godimento, affermazione che contrasterebbe con la giurisprudenza sopra richiamat
(cfr., altresì Cass., n.17492 del 2010), ma al diverso profilo della irreversibilità della
pensione di vecchiaia e alla variabilità o revocabilità di quella di invalidità.
Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente fondato e deve essere
accolto.
Ed infatti, la necessità della domanda amministrativa si riverbera sulla
decorrenza. Come già sopra si è posto in evidenza, la conversione della pensione di
invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei
requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest’ultima prestazione, essendo
necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che, ove
l’interessato abbia presentato istanza per la conversione del trattamento previdenziale, la
pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della istanza medesima (citata Cass., n. 24772 del 2009).
Il ricorso deve essere accolto con riguardo al secondo motivo di ricorso, rigettato
il primo».
Il Collegio osserva il Collegio che è preliminare l’esame del secondo motivo di
ricorso e che lo stesso come affermato nella relazione è fondato.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del primo
motivo, con il quale denunciando violazione delle stesse norme, si deduce che in sede di
trasformazione del titolo della pensione, rimane salvo il trattamento previdenziale più
favorevole in godimento.
Il ricorso deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda introduttiva. L’esito complessivo della lite consigliano l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda introduttiva. Spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013
Il Presidente
a)

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