Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2022 del 29/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 29/01/2020), n.2022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29858-2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARMELA GRILLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze sezione di
Perugia
– intimato –
avverso la sentenza n. 347/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da C.M., cittadino della Guinea, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato tanto la richiesta di protezione internazionale (con riconoscimento dello status di rifugiato o in alternativa della protezione sussidiaria) quanto la domanda subordinata di protezione umanitaria;
2. avverso detta sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, rispetto al quale l’intimato Ministero dell’intero non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. con il primo motivo di ricorso si denunzia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 o in subordine del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, per avere la Corte d’appello descritto come vicenda meramente privata una fattispecie in cui, al contrario, il ricorrente aveva subito violenza e minacce in quanto figlio di un militare accusato di aver partecipato al tentativo di colpo di stato contro il presidente Dadis (e perciò aggredito da alcuni militari lealisti, portato via da casa e poi deceduto in circostanze ignote), peraltro facendo riferimento alla “situazione politica della Nigeria”, che nulla aveva a che fare con il ricorrente;
5. con il secondo mezzo si deduce analogamente la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, per avere il giudice d’appello disatteso il potere-dovere officioso di acquisire le informazioni necessarie sulle condizioni del paese d’origine del richiedente la protezione internazionale, peraltro fondando “il proprio convincimento su situazioni e Stati estranei alla vicenda”;
6. entrambe le censure sono fondate, in quanto alla vicenda è stata erroneamente attribuita “natura esclusivamente privata”, nonostante il narrato facesse pacifico riferimento all’intervento di militari a seguito di un tentativo di colpo di stato cui aveva partecipato il padre del ricorrente, peraltro senza il doveroso approfondimento istruttorio (cfr. ex multis Cass. n. 13449/2019 e n. 13897/2019), che il giudice a quo avrebbe dovuto compiere anche in ordine alla eventuale protezione fornita dallo Stato della Guinea in simili circostanze, tanto più che la sentenza impugnata, oltre a recare l’erronea indicazione di altro soggetto appellante (pag. 1), risulta erroneamente fondata sul riferimento alle condizioni di uno Stato (la Nigeria) che nulla ha a che fare con la vicenda in esame;
7. resta assorbito il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento alla domanda subordinata di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020