Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2022 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13290-2010 proposto da:

O.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato GROLLINO

FIORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione ed inoltre UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA in

persona del dirigente e del quadro direttivo, società entrambe

appartenenti al Gruppo Bancario Unicredit, elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato

CARBONETTI FRANCESCO, che le rappresenta e difende, giuste procure

alle liti a margine della prima e della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento R.G. 411509 del TRIBUNALE di FROSINONE,

depositata il 09/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E ‘ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

O.A., titolare di un conto corrente presso l’Agenzia di Anagni di Unicredit Banca di Roma S.p.A., aveva ripetutamente e inutilmente chiesto la vendita di titoli depositati a proprio nome con accredito su tale conto. Con ordinanza depositata in data 9 marzo 2010 il Tribunale di Frosinone, accogliendo il reclamo degli intimati, ha revocato l’ordinanza del giudice unico della sezione distaccata di Anagni che, pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. dell’ O., aveva ordinato agli istituti di credito di procedere all’immediato trasferimento dei titoli.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se sia ammissibile proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso ordinanza pronunciata in esito a procedimento cautelare.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. Il ricorrente ha dato per scontata l’ammissibilità del ricorso ed ha formulato sei motivi, nessuno dei quali tratta il tema indicato.

Non vi sono, pertanto, ragioni perchè la Corte modifichi l’orientamento, ormai consolidato, secondo cui (Cass. Sez. Un. n. 27187 del 2007) anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatoli degli effetti della sentenza di merito, emessi “ante causano” ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito; tale ricorso non può valutarsi neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., da qualificare anch’essa inammissibile finchè l’istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l’oggetto del procedimento, unitamente all’interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire (nello stesso senso Cass. Sez. Un. n. 27537 del 2008).

Recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 5779 del 2010) che il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale. Nella specie, l’impugnazione con tale mezzo è stata proposta avverso l’ordinanza adottata dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso, cioè, un provvedimento di natura cautelare.

L’impugnazione è inammissibile, poichè si tratta di decisione a carattere strumentale e interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito, e fino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso; come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, sia da quello sostanziale.

Non rileverebbe in contrario neppure la condanna alle spese del giudizio (nella specie il Tribunale le ha compensate), disponendo la parte al riguardo del rimedio di cui all’art. 669 septies c.p.c. (S.U. 23.1.2004 n. 1245; Cass. 7.3.2005 n. 4879; Cass. 24.1.2006 n. 1332; S.U., ord. 8.3.2006 n. 4915). nella seconda fase del procedimento (v. S.U. 8.6.2007 n. 13396; Cass. 31.8.2005 n. 17561; in particolare per il sequestro Cass. 30.3.2004 n. 682).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha formulato istanza di differimento che non può essere accolta non essendo stata indicata la data degli interventi operatori; La resistente ha presentato memoria insistendo par l’inammissibilità del ricorso; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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