Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2022 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2022 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5668-2013 proposto da:
PERAZZETTI

SANDRA

C.

F.

PRZSDR49E59G482K,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GIUSEPPE
DI CENSO, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
4141

REAL

AROMI

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO DE BERARDINIS,

Data pubblicazione: 26/01/2018

giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1335/2012 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 06/12/2012 R.G.N. 93/12;

R.G. n. 5668/13

RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 6.12.12 la Corte d’appello di
L’Aquila rigettava il gravame di Sandra Perazzetti contro la
sentenza del 1°.12.11 con cui il Tribunale di Pescara ne aveva

Aromi S.p.A. a risarcirle i danni derivatigli da una malattia
professionale (dermatite allergica) e da un infortunio sul
lavoro occorsole nell’aprile 2004;
che per la cassazione della sentenza ricorre Sandra Perazzetti
affidandosi ad un solo motivo;
che Real Aromi S.p.A. resiste con controricorso;
che la società intimata ha altresì depositato memoria ex art.
380-bis 1 cod. proc. civ. cui ha allegato verbale di
conciliazione intervenuto tra le parti il 30.7.13;
CONSIDERATO
che in data 30.7.13 le parti hanno conciliato in sede sindacale
qualsivoglia pretesa comunque derivante dall’intercorso
rapporto di lavoro, comprese quelle risarcitorie per danni da
responsabilità contrattuale od extracontrattuale arrecati dalla
società alla lavoratrice;
che,

pertanto, la conciliazione di cui sopra comporta la

cessazione della materia del contendere;
che si compensano interamente tra le parti le spese del
giudizio di legittimità, considerato il tenore della suddetta
conciliazione;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa per
intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25.10.2017.

respinto la domanda volta ad ottenere la condanna di Real

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