Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20219 del 08/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20219 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Guerrini Cristina, elett.te dom.ta in Roma, alla via Salaria n. 292, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Baldi, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Giancarlo La Scala, giusta
Ricorrente

procura in atti
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
100/28/13, depositata il 29/7/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/6/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Guerrini Cristina contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. RIM010C00129 per irpef 2005. Con la
decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro
la sentenza della CTP di Milano n. 110/46/12 che ne aveva respinto il ricorso.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6235/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/10/2015

t

La presente impugnativa si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’Agenzia delle Entrate. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del dpr

parti in relazione all’art. 360 , I comma n. 3 e n. 5 c.p.c. , per una erronea lettura degli atti di
causa. La sentenza della CTR compirebbe “un travisamento del documento esaminato.. .che
viene erroneamente letto nel suo contenuto essenziale”.
Inammissibile è la censura relativa alla violazione di legge in quanto priva di specifiche
argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione.

La riformulazione dell’art. 360, n.

5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»,
deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod.
civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di
giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è
solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal
confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del
difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (SS.UU. n.
8053/2014).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6235/14

Ordinanza pag. 2

600/73, nonché l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma I quater decreto del Presidente

to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 24/6/2015

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della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore impor-

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