Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20219 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4480-2014 proposto da:

A.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILIO QUAGLIATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGGIANA LAMIERE S.R.L., P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

REGGIANA LAMIERE S.R.L. P.I. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO VITALI, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.S. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 589/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/10/2013, R.G. N. 185/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato MARCO VITALI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso principale, assorbimento ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pesaro dichiarava l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il (OMISSIS) dalla s.r.l. Reggiana Lamiere ad A.S. e ordinava alla società di riassumere il lavoratore o, in alternativa, di risarcirgli il danno, determinato in tre mensilità dell’ultima retribuzione.

Proponeva impugnazione la società e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata in data 1 ottobre 2013, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del lavoratore.

Osservava la Corte anzidetta che, in ordine alla domanda relativa alla illegittimità del licenziamento, il lavoratore era privo di interesse ad agire, dal momento che il 10 ottobre 2011, dopo aver depositato il ricorso introduttivo, il medesimo era stato riassunto. Tale situazione sopravvenuta, nella contumacia della società convenuta, non era stata segnalata dallo stesso ricorrente al giudice di primo grado, in violazione del generale comportamento delle parti di comportarsi in giudizio secondo lealtà e probità, sicchè il Tribunale aveva accolto la domanda in ordine al licenziamento, quando invece avrebbe dovuto essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Quanto all’altra domanda del lavoratore, avente ad oggetto la condanna della società al pagamento di una indennità pari a tre mensilità, essa era parimenti infondata, atteso che una volta avvenuta la riassunzione non v’era spazio per il risarcimento del danno, previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 in via alternativa e non cumulativa.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il lavoratore sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la società, proponendo ricorso incidentale condizionato per due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi plurime violazioni di disposizioni di legge nonchè “omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Insufficiente motivazione (art. 360, n. 4)”, si deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente fosse privo di interesse ad agire per essere stata la questione relativa al licenziamento, definita in via stragiudiziale, superata dalla riassunzione del ricorrente e per essere questa avvenuta senza alcun pregiudizio retributivo per il medesimo. Era infatti pacifico che il ricorrente, durante il periodo intercorrente tra il licenziamento ((OMISSIS)) e la nuova assunzione ((OMISSIS)) non percepì alcuna retribuzione; che la nuova assunzione non ebbe effetti retroattivi; che non venne considerata l’anzianità di servizio relativa al periodo anzidetto.

2. Con il secondo motivo, denunciandosi plurime violazioni di disposizioni di legge nonchè “omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Insufficiente motivazione (art. 360, n. 4)”, si rileva che la Corte territoriale ha errato nell’affermare che, una volta avvenuta la riassunzione, il ricorrente non aveva diritto al risarcimento del danno, essendo l’una e l’altro previsti in via alternativa. Il ricorrente aveva infatti chiesto con il ricorso introduttivo solo il risarcimento del danno, al quale non aveva rinunciato nonostante la nuova assunzione.

3. Il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione di norme di diritto nonchè “omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Insufficiente motivazione (art. 360, n. 4)” è così formulato: “In ogni caso il Tribunale doveva prendere posizione sulle spese del primo grado, da addebitarsi totalmente alla Reggiana Lamiere dato che occorreva prendere posizione sulla soccombenza virtuale o potenziale, anche laddove la Corte avesse avuto ragione in ordine alla cessazione del contendere. Su questo si chiede che statuisca la Corte di Cassazione, non essendo necessario alcuna ulteriore indagine”.

4. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 88 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che “pur emergendo un comportamento della parte ricorrente di mala fede nel giudizio di primo grado, non si fa luogo al risarcimento dei danni”.

Tale affermazione, aggiunge, avente “valenza extraprocessuale”, dal momento che la società aveva promosso un distinto giudizio risarcitorio nei suoi confronti, era errata, essendo stato accertato che il licenziamento era illegittimo.

5. I primi due motivi, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili con riguardo al dedotto vizio di motivazione.

A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012), le sentenze pronunciate in grado d’appello non possono essere più impugnate per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ma “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, vizio qui non dedotto.

Essi per il resto, sono infondati.

Il ricorrente contesta che egli fosse privo di interesse ad agire, rilevando che durante il periodo intercorrente tra il licenziamento ((OMISSIS)) e la nuova assunzione ((OMISSIS)) non percepì alcuna retribuzione; che la nuova assunzione non ebbe effetti retroattivi e che non gli venne riconosciuta l’anzianità di servizio relativa al periodo anzidetto.

Ma il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non aveva ad oggetto tali domande, ma era volto unicamente, come si afferma nel ricorso qui proposto (pag. 3), ad ottenere il pagamento di una indennità risarcitoria pari a tre mensilità.

Il giudice di primo grado ha condannato la società a riassumere il lavoratore o, in alternativa, a risarcirgli il danno, quantificato in tre mensilità di retribuzione.

Tale sentenza è stata impugnata dalla società, e la Corte d’appello ha ritenuto, con riguardo alla prima censura, relativa alla legittimità del licenziamento, che sul punto era cessata la materia del contendere, avendo la società, dopo il deposito del ricorso introduttivo e prima della sua notifica alla società, riassunto il dipendente.

Quanto all’indennità risarcitoria, il giudice d’appello ha ritenuto che, avendo la società proceduto alla riassunzione, non poteva il lavoratore pretendere anche il pagamento dell’indennità sostitutiva, atteso che, una volta avvenuta la riassunzione, non v’era spazio per tale indennità, prevista in via alternativa dalla L. n. 604 del 1966, art. 8.

Deduce il ricorrente che, in relazione al licenziamento, non venne stipulato tra le parti alcun accordo transattivo e che la società “per propri evidenti bisogni, proponeva al lavoratore (e senza neppure contattare il suo difensore), che accettò, un nuovo rapporto di lavoro”.

Ma, quali che fossero le ragioni che indussero la società a riassumere l’odierno ricorrente, sta di fatto che, avendo il medesimo accettato di essere riammesso in servizio, non aveva più diritto all’indennità risarcitoria.

Se è vero, poi, che la domanda originaria era volta ad ottenere unicamente l’indennità risarcitoria, il lavoratore, per ottenere la stessa, avrebbe dovuto rinunciare alla riassunzione. Egli invece ha coltivato il giudizio pur dopo la sua riassunzione, senza peraltro impugnare la sentenza di primo grado che, in difformità al petitum, aveva ordinato alla società di riassumere il lavoratore o, in alternativa, di corrispondergli l’indennità risarcitoria.

Correttamente dunque la Corte di merito, in accoglimento del gravame della società, ha deciso nei termini di cui sopra.

6. Il terzo motivo è infondato.

Premesso che laddove si afferma che “il Tribunale” avrebbe dovuto “prendere posizione sulle spese del primo grado” il ricorrente intendeva all’evidenza riferirsi alla Corte d’appello, deve rilevarsi che la Corte anzidetta, nell’accogliere il gravame della società e nel rigettare la domanda dello A., correttamente ha dichiarato “non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado”, non avendo la società, risultata vittoriosa, svolto attività difensiva, in quanto contumace.

7. Inammissibile è infine il quarto motivo.

Il giudizio relativo alla violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, e se congruamente motivato non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 13427/03).

Nella specie la Corte di merito, con motivazione logica, coerente ed immune da vizi, ha ritenuto che, avendo il lavoratore accettato la riassunzione disposta dall’azienda sin dal (OMISSIS), dopo cioè il deposito del ricorso introduttivo e prima della sua notifica, la parte ricorrente avrebbe dovuto, nella contumacia della società, segnalare tale circostanza al giudice, incidendo essa sulla domanda relativa alla legittimità del licenziamento, che il Tribunale ha accolto, disponendo la riassunzione del lavoratore o, in alternativa, il pagamento dell’indennità risarcitoria.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

8. Resta assorbito, perchè condizionato, il ricorso incidentale proposto dalla società, con il quale si lamenta che la Corte di merito ha omesso di ordinare la restituzione delle spese legali alle quali era stata condannata la Reggiana Lamiere nel giudizio di primo grado (primo motivo) e si censura altresì la sentenza impugnata perchè “contraddittoriamente ha rilevato, al punto 4, la palese responsabilità (del ricorrente) nella prosecuzione del giudizio ma ha omesso di condannare al risarcimento del danno per mancanza di prova specifica del danno” (secondo motivo).

9. Il ricorrente principale, soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, ed è altresì tenuto al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna A.S. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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