Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20217 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20217 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 27111-2014 proposto da:
FARAON ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIRGINIO ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato
EMILIO PERSICHETTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA FARAON;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1782/2014 del TRIBUNALE di
VENEZIA, depositata il 24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/07/2018

– consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatti di causa
L’avv. Andrea Faraon ebbe a proporre istanza di liquidazione del compenso
spettantegli per aver difeso imputato in procedimento penale avanti il Tribunale
di Venezia-Mestre in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Avverso il provvedimento di liquidazione adottato dal primo Giudice l’avv. Faraon

minimi tariffari all’epoca – 2009 – inderogabili ed il mancato riconoscimento delle
spese sopportate per l’esecuzione forzata al fine di ottenere il pagamento delle
prestazioni professionali avanti il Giudice di Pace di Mestre-Venezia.
Il Giudice lagunare ebbe a rigettare l’opposizione osservando come l’avv. Faraon
non avesse altrimenti documentato l’attività professionale espletata in relazione
ad ambedue le poste rivendicate.
L’avv. Faraon ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Il Ministero della Giustizia s’è costituito ritualmente a resistere con contro
ricorso.

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dall’avv. Andrea Faraon s’appalesa privo di fondamento e va
rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione della norma
in art 112 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale veneziano ebbe a fondare la sua
statuizione su questione diversa da quella sottopostagli con l’opposizione,ossia la
violazione dei minimi tariffari,all’epoca esistenti, sicché del tutto irrilevante
s’appalesava la valutazione dell’attività professionale prestata.
Inoltre la richiesta afferente il giudizio civile per il recupero credito era già stata
formulata nel rispetto dei valori medi di tariffa dimidiati,sicché anche nella specie
irrilevante risultava la valutazione dell’opera professionale profusa.
La censura appare fondarsi sull’opinione giuridica che a seguito dell’opposizione
in ragione dei motivi addotti si venga a formare una giudicato interno in

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propose opposizione avanti il Tribunale lagunare, deducendo inosservanza dei

relazione al decreto di liquidazione per quanto non contestato,mentre in effettp.
l’opposizione devolve l’intera questione della liquidazione al Giudice adito.
Quindi era compito del Tribunale di Venezia procedere all’olistica valutazione ai
fini del decidere poiché, se anche contestata solamente la tassazione – perché
inferiore ai minimi tariffari – era pur sempre compito del Giudice valutare se

ed in che modo.
Difatti è lo stesso impugnante a sottolineare come la prima liquidazione fosse
assolutamente carente circa le ragioni della tassazione, poiché non indicate nel
provvedimento originario eventuali poste ritenute non dovute ovvero quantificate
in misura diversa dal chiesto,sicché era affermazione del ricorrente e,non già,
fatto certo, risultante dal provvedimento impugnato, che il Giudice della prima
liquidazione ebbe a tassare il compenso sotto i minimi tariffari.
Dunque correttamente il Giudice dell’opposizione sottolinea l’assenza di elementi
utili a supportare la pretesa riliquidazione,poiché allo stesso indispensabili allo
scopo.
Difatti l’iniziale liquidazione del dovuto,non già,necessariamente seguiva
all’inosservanza dei minimi tariffari all’epoca inderogabili,ma, in carenza di
ragioni espresse – come sottolineato dal ricorrente – ben poteva conseguire ad
altra ragione.
Con la seconda doglianza l’avv. Faraon deduce violazione della norma in art 19
d.lgs. 150/2011 poiché il Giudice dell’opposizione, avendo ritenuto insufficiente
alla decisione la documentazione in atti, ben poteva avvalersi della facoltà di
acquisire informazioni ex art 19 comma 5 cit. d.lgs.
L’argomento critico è infondato poiché la citata norma assegna al Giudice
dell’opposizione una facoltà che di certo non deve esercitare per supplire alle
carenze della parte ricorrente per la stessa individuazione degli elementi fondanti
la sua pretesa.

l’attività,in relazione alla quale era chiesta la rimunerazione, era stata espletata

Dunque il mancato esercizio della facoltà riconosciuta al Giudice dalla legge non
per ciò comporta,in effettiva situazione di carenza della domanda proposta
dall’istante, la concorrenza del vizio denunziato.
Quanto poi alla prospettata – dall’impugnante – necessità di mutazione del rito in
quello ordinario, ex art 702 ter comma 2 cod. proc. civ., un tanto risulta

Atteso il rigetto del ricorso, ex art 385 cod. proc. civ.,l’avv. Faraon va
condannato a rifondere al Ministero della Giustizia le spese di questo giudizio di
legittimità,liquidate in complessivi C 510,00 oltre spese prenotate a debito.
Concorrono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a carico del
ricorrente.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione
resistente le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in C 510,00 oltre
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art 13
comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 8 febbraio 2018.
Il Presidente
Lina Matera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

3 1 LuG, 2018

espressamente non consentito dalla norma in art 3 d.lgs. 150/2011.

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