Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20217 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28765/2013 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia,

in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.B., rappresentata e difesa dall’avv. Di Carlo

Fabrizio, elettivamente domiciliata in Roma alla via Tacito n. 64,

presso l’avv. Di Giovanni Nicoletta;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 404/10/13 della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, pronunciata il

13 maggio 2013, depositata il 5 luglio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso D.B. per la cassazione della sentenza n. 404/10/13 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (di seguito C.t.r.), pronunciata il 13 maggio 2013, depositata il 5 luglio 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento sintetico del reddito con conseguente maggiore Irpef per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, ha accolto in parte l’appello principale della contribuente e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Pescara;

secondo la C.t.r., era infondato il primo motivo dell’appello principale, con cui la contribuente aveva lamentato l’omessa valutazione delle prove prodotte in ordine alle somme utilizzate per i riscontrati incrementi patrimoniali, in quanto dette prove non erano sufficienti e risolutive;

sul secondo motivo di appello principale, relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, la C.t.r. ne rilevava l’inammissibilità, perchè la doglianza non era stata avanzata in primo grado nell’impugnazione dell’atto;

il giudice di appello riteneva, invece, fondato il terzo motivo dell’appello principale, rilevando che la L. n. 102 del 2009 non poneva un termine entro il quale produrre la dichiarazione di emersione ai fini del cd. “scudo fiscale” e che, nel caso specifico, gli stessi verificatori della G.d.F., nel verbale del 16 maggio 2011, di riapertura del precedente verbale del 13 gennaio 2011, avevano dato atto che l’importo dell’operazione di esportazione di capitale oggetto del controllo era stato sanato con la dichiarazione riservata presentata dalla contribuente ai sensi della L. n. 102 del 2009, art. 13-bis, comma 3;

la C.t.r., infine, riteneva fondato l’appello incidentale dell’Ufficio, relativamente all’acquisto di un’autovettura da parte della contribuente per Euro 13.500,00, in quanto non poteva ritersi dimostrato che la somma era stata pagata dal padre, che per l’anno in considerazione non aveva dichiarato alcun reddito;

a seguito del ricorso, la contribuente resiste con controricorso ed avanza ricorso incidentale affidato a quattro motivi;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 26 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di una questione prospettata in giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

secondo l’Agenzia delle entrate, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla tardiva presentazione della dichiarazione riservata D.L. n. 78 del 2009, ex art. 13-bis, in quanto effettuata in data 2/1/2010 allorchè l’Ufficio aveva già notificato alla contribuente l’invito a comparire il 6/6/2009;

con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. 1 luglio 1978, art. 13-bis, conv. dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, l’art. 13-bis citato, attraverso il richiamo del D.L. n. 350 del 2001, art. 14, prevede quale causa ostativa degli effetti dello scudo fiscale l’intervenuto inizio di accessi, ispezioni, verifiche e “altre attività di accertamento tributario e contributivo”, tra le quali sicuramente rientrano l’invio di questionari e gli inviti a comparire;

il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo;

il D.L. n. 350 del 2001, art. 14, comma 7, richiamato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis, così dispone: “7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lett. c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza”;

in altre parole, l’effetto preclusivo dell’accertamento (amministrativo) fiscale conseguente al rimpatrio delle attività finanziarie è soggetto alla condizione che quando l’interessato aderisce al c.d. “scudo fiscale” non sia già in corso una verifica tributaria;

nel caso di specie, l’Ufficio, con invito notificato alla parte in data 3/6/2009, ha richiesto alla contribuente di presentarsi in data 24/6/2009, compilando la dichiarazione sugli elementi indicativi di capacità contributiva relativi alle annualità 2003 e 2004 ed il prospetto degli incrementi patrimoniali dal 2004 al 2008;

solo in data 20/10/2009 la contribuente ha presentato all’intermediario la dichiarazione riservata di emersione, che ha poi esibito all’Ufficio in data 2/1/2010;

la sentenza impugnata, nel considerare che non vi fosse un termine per produrre la dichiarazione, nè “un obbligo di preventiva esibizione nel caso di indagini fiscali avviate nelle forme di legge”, non ha tenuto conto del fatto che l’invito a comparire costituiva una causa ostativa degli effetti della dichiarazione riservata;

deve, quindi, accogliersi il secondo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del primo;

con il primo motivo di ricorso incidentale, la contribuente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di questioni prospettate in giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

in particolare, la ricorrente contesta l’omesso esame sulla dedotta mancanza di un accertamento per l’anno 2007 e di un diniego espresso sulla validità dello scudo fiscale, nonchè sull’erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973l’art. 38, comma 5, alle movimentazioni di capitali, che non sarebbero equiparabili agli incrementi patrimoniali;

con il terzo motivo di ricorso incidentale, connesso al primo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600l’art. 38, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

i motivi sono inammissibile, perchè, trattandosi di questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato e che risultano assorbite dall’accoglimento in parte qua dell’appello del contribuente, le stesse possono essere riproposte al giudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso principale, fermo restando il principio di diritto precedentemente affermato;

con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ‘art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

in realtà, nell’illustrazione del motivo, la ricorrente contesta la valutazione delle prove da parte del giudice di appello, con riferimento alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni di terzi (in particolare del padre della ricorrente) e dei bonifici effettuati dalla società Valferro s.r.l., azienda di famiglia, partecipata dalle cognate della ricorrente; anche tale motivo è inammissibile, in quanto la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti;

con il quarto motivo di ricorso incidentale, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe ritenuto erroneamente l’inammissibilità del secondo motivo di appello, relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, in quanto la doglianza era stata avanzata anche in primo grado;

a parte ogni considerazione sull’inammissibilità, il motivo è infondato in quanto l’obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente è stato previsto solo a decorrere dall’anno di imposta 2009;

come è stato detto, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, Rv. 639865 – 01);

in conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, mentre il ricorso incidentale va complessivamente rigettato;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.t.r. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo;

rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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