Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20217 del 25/09/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 20217 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 15930-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;
Data pubblicazione: 25/09/2014
- ricorrenti contro
MARTONE ANNA;
– intimata –
3/06/2011, depositata il 22/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
Ric. 2012 n. 15930 sez. M3 – ud. 03-07-2014
-2-
avverso la sentenza n. 7015/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del
15930/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/6/2011 il Tribunale di Napoli
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.
Martone di condanna al risarcimento del lamentato danno
consistente negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento
dell’energia elettrica erogatagli tramite bollettini postali,
in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art.
6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
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