Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20217 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 25/07/2019), n.20217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9866-2018 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO FATTORI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3513/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – U. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro l’ordinanza del 23 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Trieste ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento della locale commissione territoriale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Considerato che:

3. – Il primo motivo denuncia: Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di legge, errata applicazione della norma: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e succ. modifiche; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e succ. modifiche – mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Il Tribunale di Trieste è incorso nel presente vizio laddove ha ritenuto, rigettando la proposta impugnazione e, conseguentemente, non riconoscendo la richiesta di protezione sussidiaria, che la vicenda dedotta dal richiedente fosse incoerente e incredibile e che la zona di provenienza del richiedente (Punjab pakistano) non presenterebbe rischi effettivi, attuali e concreti per la sicurezza dello stesso, con ciò commettendo una violazione di legge, nello specifico del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che richiedono una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato.

Il secondo motive denuncia: Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di legge, errata applicazione della norma: D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3 – violazione del principio di non refoulement – mancata concessione della protezione umanitaria. Il Tribunale è incorso nel presente vizio laddove non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di riconoscimento della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in particolare, per non aver messo in correlazione la vicenda narrata dal richiedente e la situazione presente nel suo Paese di origine.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

Sono difatti inammissibili entrambi i motivi, che, considerata la loro formulazione, si prestano ad essere simultaneamente esaminati.

U.A. prospetta le sue censure come violazione di legge: ma, come è noto, il vizio di violazione di legge. (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonchè di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente., nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazione o falsa applicazione di nonne di diritto va viceversa tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Orbene, i due motivi non pongono affatto in discussione il significato e la portata applicativi delle disposizioni richiamate in rubrica, ma mirano a ribaltare l’applicazione concreta che di esse il giudice di merito ha fatto, laddove ha anzitutto ritenuto che il richiedente fosse totalmente incredibile (“011ella descritta è mia situazione in cui risaltano per incoerenza ed incredibilità sia le ragioni della situazione di presunta persecuzione e minaccia (moschea costruita/non costruita, in un villaggio di poche anime in uno sterminato territorio), che la mancanza di rappresaglie verso la famiglia rimasta in Pakistan che con le sue sole forze e senza appoggio di polizia o di fedeli della stessa e molto più diffusa religione resisterebbe stoicamente alla sottrazione della proprietà immobiliare. Non isolatamente, ma piuttosto nel contesto di un quadro così disomogeneo diventano di per sè rilevanti le genericità emerse dal racconto del ricorrente in merito ai tempi ed ai modi in cui sarebbe stato fermato e minacciato, nel mentre generiche e dunque inattendibili rimangono le modalità stesse di uccisione del presunto sciita”), ponendo altresì in evidenza l’insussistenza, nella zona di origine del richiedente, di una situazione idonea a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, come pure di una condizione di vulnerabilità tale da fondare il diritto alla protezione umanitaria, sulla base delle ragioni indicate dal richiedente, giudicate non credibili con valutazione insindacabile in questa sede (cfr. Cass. n. 26641/16).

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro. 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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