Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20217 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.21/08/2017),  n. 20217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 23595 del 2013 proposto da:

Avvocato R.I., rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova in data 3 luglio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO

che in data 22 gennaio 2013 il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di liquidazione degli onorari D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 82,112 e 114 formulata dall’avv. R.I. per il periodo dal 12 maggio 2010 all’agosto 2012, sul presupposto dell’avvenuta successiva revoca del provvedimento di ammissione dell’imputato N.P.F.X. al patrocinio a spese dello Stato;

che il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 22 gennaio 2013, ha rigettato l’opposizione presentata dall’avv. R., facendo applicazione del principio secondo cui il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 86 nel prevedere che lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore; pertanto, la revoca produce l’effetto di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Genova l’avv. R. ha proposto ricorso, con atto notificato al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato il 14 ottobre 2013, sulla base di due motivi.

che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè all’Avvocatura generale dello Stato;

che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero, è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima (Cass., Sez. U., 15 gennaio 2015, n. 608);

che pertanto, deve essere ordinata alla ricorrente la rinnovazione della notifica, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

che la causa deve essere nel frattempo rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte ordina alla ricorrente il rinnovo della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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