Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20217 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. III, 15/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37265-2019 proposto da:

C.E., rappresentato e difeso dall’avv.to MARCO LANZILAO,

(marcolanzilao.ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato

in Roma, viale Angelico 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5944/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.E. proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento alla condizione di pericolosità ed alla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS).

1.1. Lamenta, altresì, l’omessa consultazione di fonti informative aggiornate ed attendibili e la contraddittorietà fra le fonti citate e le conclusioni prospettate nella decisione assunta.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui aveva diritto, ex lege, in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine.

2.1. Si duole, altresì, dell’omesso esame delle fonti informative attendibili ed aggiornate, dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, nonché della contraddittorietà fra le fonti citate ed il loro contenuto.

3. Con il terzo motivo lamenta, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti.

4. Con il quarto motivo lamenta, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario.

4.1. Deduce, altresì, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine e che possa correre gravi rischi; nonché l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., l’omessa valutazione delle fonti informative aggiornate relativamente alla situazione socio economica del paese; l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e la necessaria comparazione fra la condizione raggiunta in Italia e quella esistente nel paese di provenienza.

5. Preliminarmente deve essere rilevata la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 in quanto il ricorso è del tutto privo della sommaria esposizione del fatto, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

5.1. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione della vicenda storica da cui ha preso le mosse il presente giudizio.

5.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

5.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, in gran parte sovrapponibili fra loro, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che, in relazione al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017), rimane del tutto oscura, sia in ordine al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questo Collegio di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. La mancata difesa della parte intimata esime il Collegio dalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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