Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20217 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. III, 03/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1406/2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 28, presso lo studio dell’avvocato CORACE

A., rappresentato e difeso dall’avvocato SCALZI Francesco giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore e

Responsabile della Funzione Legale della Direzione Distribuzione

della Calabria Avv. L.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato LAGOTETA

Giuseppe Orazio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

REGINALDO LECCE giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO –

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 4/11/2008, depositata l’8/11/2008,

R.G.N. 426/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ORAZIO LAGOTETA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 novembre 2008 la Corte di appello di Catanzaro confermava il rigetto della domanda risarcitoria in forma specifica proposta da P.G. nei confronti dell’Enel per carenza di prova, anche secondo criteri equitativi, su quale parte della strada era stata danneggiata, sul materiale di composizione del manto di essa prima dell’intervento dell’Enel – secondo questo ente ciottolame rullato e non pietra cava – sul tipo di danno cagionato in concreto, non essendo a tal fine ammissibile C.T.U., mezzo di valutazione tecnica e non di acquisizione della prova, ed accoglieva l’ appello incidentale dell’Enel sul rimborso delle spese.

Ricorre per cassazione P.G.. Resiste l’Enel che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 192 c.p.c.; violazione della normativa in materia di prova e di responsabilità extracontrattuale; violazione della normativa in tema di risarcimento del danno (il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)” e conclude: “Pertanto, essendo la consulenza ammissibile, costituisce violazione di legge il rifiuto da parte del giudice di merito che rifiuta la ammissione medesima sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell’istante, dell’onere probatorio sullo stesso gravante”, e pone il seguente quesito: “Agli effetti della prova vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice e ciò anche quanto ai fatti ammessi e non controversi”.

Il motivo è parte inammissibile parte manifestamente infondato.

Ed infatti, quanto alla violazione del principio di acquisizione della prova al processo, in mancanza di richiamo delle prove acquisite e della indicazione del punto decisivo per la decisione su cui incidono, la censura si risolve nella formulazione circolare di un quesito astratto privo di rilevanza per il caso di specie e quindi inidoneo a consentire a questa Corte di controllare la dedotta violazione della regula iuris da parte del giudice di merito.

Quanto alla seconda parte della censura la Corte di merito sì è conformata al fermo principio secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che non è un mezzo di indagine che il giudice può disporre per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e quindi la relativa istanza è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero al compimento di un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze da provare (Cass. 3130 del 08/02/2011).

2.- Con il secondo motivo deduce: “Sussiste l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)” e conclude: “In tali condizioni la omessa ed insufficiente motivazione predetta appare inidonea a giustificare la decisione presa che è quella di rigetto della domanda risarcitoria e di non ammissione della consulenza tecnica che, con riferimento alla detta domanda di risarcimento in forma specifica, era fondata ed ammissibile anche per i motivi di diritto sopradetti”.

La censura, priva della sintesi sul punto decisivo controverso e reiterativi della censura che precede, è inammissibile.

La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1.850,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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