Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20216 del 31/07/2018


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 20216 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
PATRIZIA S.S., in persona del legale rappresentante sig.ra
Patrizia Zapparoli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ufente
12, presso lo studio dell’avvocato Francesco Bresmes,
rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Maria Commodo;
-ricorrente —
contro
,
preventivo
concordato
liquidazione
in
S.r.l.
IMATO
elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268-A, presso
lo studio dell’avvocato Alessio Petretti, rappresentato e difeso
dall’avvocato Alberto Rubatto;
-controricorrente —
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, n.
2280 del 2014, pubblicata in data 22 dicembre 2014.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Patrizia S.S., accettata da
Imato S.r.l.;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli
390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs
n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.;

Data pubblicazione: 31/07/2018

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia, fissata
l’udienza.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2018

Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

3 1 LuG, 2018

Il Presidente titolare

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