Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20216 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28716/2013 proposto da

Equitalia Sud S.p.A., subentrata ad Equitalia Polis S.p.A., in

persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Polisi

Vincenzo, con cui elettivamente domicilia in Roma alla via Premuda

n. 1/a presso l’avv. Diddoro Roberto;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 327/03/12 della Commissione tributaria

regionale della Campania, pronunciata il 30 maggio 2012, depositata

il 5 novembre 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Equitalia Sud S.p.A ricorre con un unico motivo avverso C.E. per la cassazione della sentenza n. 327/03/12 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito C.t.r.), pronunciata il 30 maggio 2012, depositata il 5 novembre 2012 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di intimazione relativo ad una cartella di pagamento per contributi previdenziali INPS degli anni 2002, 2003 e 2004, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Napoli;

secondo la C.t.r., l’appellante (odierna ricorrente) non aveva fornito la prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione oggetto di impugnazione;

a seguito del ricorso, C.E. è rimasto intimato;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 26 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

la ricorrente deduce che già in primo grado, come risulta dalla sentenza di secondo grado, e poi con l’atto di appello, aveva eccepito il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie, poichè la cartella di pagamento, che si assume non notificata, aveva ad oggetto contributi previdenziali;

la C.t.r., quindi, avrebbe errato nel non rilevare il dedotto difetto di giurisdizione;

preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso, per difetto della notifica;

secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018; conf. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008);

nel caso di specie il ricorso risulta inoltrato per la notifica a mezzo posta in data 28/12/2013, ma non vi è prova dell’avvenuta ricezione, in quanto non è stato depositato l’avviso di ricevimento;

pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè non vi è prova della rituale notifica;

nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto il contribuente è rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Rom,a nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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