Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20216 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10145-2020 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Valle Miano

n. 53/A, presso lo studio dell’Avvocato Marco Giorgetti, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 1660/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato in data 11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.S., nativo del Bangladesh, ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, contro il “decreto” del Tribunale di Ancona dell’11 febbraio 2020, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Quel tribunale ha ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni (così condividendo l’analogo giudizio della commissione territoriale di Ancona), peraltro confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, e, comunque, i motivi addotti a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5: Violazione e falsa applicazione della legge e motivazione apparente: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”. Si assume la nullità del decreto impugnato per apparenza della sua motivazione quanto alla ivi ritenuta inattendibilità del dichiarante;

II) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5: Violazione e falsa applicazione della legge: del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Si contesta nuovamente la ritenuta inattendibilità del dichiarante sotto il diverso profilo della mancata attivazione, ad opera del tribunale, dei propri poteri istruttori di ufficio al fine di verificarne il racconto dell’odierno ricorrente;

III) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: Violazione e falsa applicazione della legge: in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 22. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si ascrive al tribunale di non essersi curato di approfondire gli aspetti del dialetto utilizzato dagli appartenenti all’etnia del ricorrente (bedey) e su cui quest’ultimo non era stato in grado di riferire;

IV) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: Violazione e falsa applicazione della legge: in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2”. Si censura il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

V) “Violazione e falsa applicazione di legge: in riferimento all’art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 4 e 5, – D.lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6 e 7, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed art. 19, comma 1; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, c-ter, Regolamento di attuazione – Vizio di motivazione”. Si contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.

2.1. Giova, invero, sottolineare che il tribunale dorico ha ampiamente e puntualmente esposto le ragioni che l’hanno indotto a considerare affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente (che aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese – Bangladesh, (OMISSIS) temendo di subire discriminazioni in ragione della sua appartenenza all’etnia bedey), confermando e facendo proprie le medesime considerazioni sul punto già espresse dalla Commissione Territoriale di Ancona (cfr. amplius, pag. 1-2 del decreto impugnato). Questa Corte ha già ritenuto che qualsivoglia provvedimento avente carattere decisorio, la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nullo qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (cfr. Cass., SU. n. 642 del 2015).

2.2. Va altresì rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 7112 del 2021; Cass. n. 1503 del 2021; Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui assolutamente insussistenti se rapportate a quanto concretamente esposto nel decreto impugnato), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Le censure in tal senso formulate da H.S., – il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014 – si rivelano prive di fondamento. Deve, peraltro, evidenziarsi che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito dall’appena citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte. La ritenuta inattendibilità dell’odierno ricorrente gli preclude, dunque, la possibilità di ottenere lo status di rifugiato; iz) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi del predetto decreto, art. 14, lett. a) e b), (cfr. Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta il medesimo decreto, lett. c), il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, il Bangladesh non sia caratterizzato dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante (né, specificamente, sono segnalate discriminazioni nei confronti degli appartenenti all’etnia bedey. Cfr. pag. 3 del decreto impugnato). Va solo ricordato che, come chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poiché, in tal caso, l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando (ma tale ipotesi non è stata minimamente dedotta nell’odierna fattispecie) costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. In altri te mini, e come ancora più specificamente precisato dalla recente Cass. 9 ottobre 2020, n. 21932, colui che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (cfr., in senso sostanzialmente analogo, Cass. n. 14059 del 2021; Cass. n. 13108 del 2021; Cass. n. 10534 del 2021; Cass. n. 8499 del 2021; Cass. n. 2720 del 2021; Cass. n. 22769 del 2020).

2.2.1. A tanto deve solo aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 9842 del 2019; Cass. n. 30105 del 2018).

2.3. Conclusioni pressoché analoghe si impongono, da ultimo, con riferimento al quinto motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento della cd. protezione umanitaria (da scrutinarsi sulla base della relativa disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018 (cfr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; Cass. n. 4890 del 2019), atteso che il tribunale ha specificamente escluso l’esistenza di situazione di effettiva vulnerabilità del richiedente senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata replica nell’illustrazione del motivo suddetto.

2.3.1. Nessun decisivo rilievo assume, infine, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, l’eventuale integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente (peraltro presa in considerazione dal tribunale. Cfr pag. 4 del decreto impugnato), posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 23983 del 2020).

2.3.2. Approdi interpretativi, quelli riportati, che, di recente, hanno ricevuto l’autorevole avallo della Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno sancito che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

2.4. A fronte di tali approfonditi rilievi, che danno conto della correttezza dell’operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate in ricorso investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019). In altri termini, non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13954 del 2007; Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 7972 del 2007; Cass. n. 5274 del 2007; Cass. n. 2577 del 2007; Cass. n. 27197 del 2006; e così via, sino a risalire a Cass. n. 1674 del 1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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