Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20215 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20215 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 22067-2014 proposto da:
VISANI CARLO,

elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato
ITALO FIORILLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CASADEI GOFFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NEMORENSE 18, presso lo studio dell’avvocato MARIO
2017
2926

MURANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
MONDAZZI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1781/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/07/2018

consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

R.G. 22067/2014

PREMESSO CHE
Carlo Visani ricorre in cassazione contro la sentenza della Corte

fatto valere e confermato la pronuncia di primo grado. Il Tribunale di
Velletri, adito da Goffredo Casadei, che aveva proposto domanda
volta a ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto preliminare
avente ad oggetto la permuta di un terreno per mancato
avveramento della condizione sospensiva della modificazione della
destinazione d’uso da verde pubblico a area edificabile, aveva accolto
la domanda dell’attore e dichiarato l’inefficacia del contratto,
osservando che si era verificato un sostanziale disinteresse delle parti
rispetto alle sorti del medesimo, dato che per un periodo di circa nove
anni nessuna delle due aveva assunto iniziative dirette al
perfezionamento del contratto.
Goffredo Casadei resiste con controricorso con cui anzitutto
eccepisce l’inammissibilità del ricorso per “erronea e omessa
formulazione dei motivi di gravame”.
Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria

ex

art. 380-bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Alla rubrica “per
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3
c.p.c.); per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex
art. 360 n. 5 c.p.c.)” segue una lunga esposizione in cui si
ripercorrono i due gradi di giudizio con particolare attenzione alla
ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Velletri, ma manca
l’individuazione delle norme di diritto di cui si denuncia la violazione ai
3

d’appello di Roma n. 1781/2014 che ha rigettato l’appello da egli

sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (l’unica
disposizione menzionata è l’art. 112 c.p.c., genericamente richiamata
più volte, che rileva però in relazione al n. 4 e non al numero 3) e
l’indicazione del fatto il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice
d’appello. Circa l’inammissibilità dei motivi che non precisano in

avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata o che
si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna
dimostrazione, cfr., ex multis, Cass. 15263/2007.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del
controricorrente che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per
esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 bis del d.p.r. n. 115/2002, i

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente / dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 10 novembre 2017.

Il Presidente
(Bruno Bianchini)

F

DEPOSITATO

Roma,

Giudiziario
NBItI

CANCELLERIA

alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che

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