Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20215 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28693/2013 proposto da:

L Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata

e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia,

in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Tecno Arredi s.r.l., già Ethos Progetti s.r.l., in persona del

l.r.p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 237/01/13 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, pronunciata il 26 febbraio 2013, depositata il

22 aprile 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso la Tecno Arredi s.r.l., già Ethos Progetti s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 237/01/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 26 febbraio 2013, depositata il 22 aprile 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad Ires, Irap ed Iva per l’anno 2006, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Viterbo;

secondo la C.t.r., la sentenza del giudice di primo grado era sorretta da una duplice ratio, l’una riguardante la mancanza dei requisiti per l’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, e l’altra relativa alla mancanza di riscontri agli accertamenti bancari D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32;

il giudice di appello, ritenendo che l’Agenzia appellante non avesse impugnato entrambe le rationes decidendi, ma solo quella relativa alla sussistenza dei requisiti per procedere all’accertamento induttivo, rigettava l’appello, senza passare all’esame del merito, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sorretta dalla ratio non impugnata;

a seguito del ricorso, la società contribuente è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 26 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 2909 e 2729 c.c., artt. 324 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

rileva la ricorrente che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere che la sentenza di primo grado era basata su due autonome rationes decidendi e non sull’unica considerazione dell’inidoneità delle presunzioni a fondare l’accertamento, correttamente impugnata dall’Ufficio;

il motivo è fondato e va accolto;

in particolare, dalla lettura della sentenza di primo grado, riportata in ricorso, si evince che la C.t.p. di Viterbo ha ritenuto che l’accertamento fosse fondato su irregolarità, che non costituivano elementi presuntivi, dotati delle caratteristiche di

gravità, precisione e concordanza; che non fossero stati distinti gli importi riconducibili ai soci e quelli, invece, riconducibili alla società; infine, che la presunzione che i prelevamenti costituissero acquisti in nero, quindi operazioni imponibili, non fosse supportata da sufficienti elementi istruttori;

tale decisione, all’evidenza fondata su di un iter logico- motivazionale unitario, veniva impugnata dall’Ufficio, che invocava la presunzione legale iuris tantum, secondo cui le movimentazioni bancarie dell’imprenditore si considerano operazioni imponibili, salva la possibilità del contribuente di dimostrare il contrario;

appare, quindi, erronea la conclusione cui è pervenuta la C.t.r., ritenendo che l’appellante non avesse impugnato tutte le rationes decidendi sottese alla pronuncia di primo grado, poichè l’Agenzia, con l’appello riportato testualmente in ricorso, aveva contestato la correttezza della decisione di primo grado, che aveva negato l’operatività della presunzione legale e della relativa inversione dell’onere probatorio prevista in materia di indagini bancarie in relazione alla società ed anche a soggetti terzi che con essa avessero un chiaro collegamento (nel caso di specie, i due soci, parenti tra loro, e le rispettive mogli, trattandosi di società di capitali a ristretta base familiare);

questa Corte, infatti ha chiarito che “sono consentite, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie da parte degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai fini dell’accertamento dei redditi di una società a responsabilità limitata sui conti correnti dei soci, incombendo sulla prima l’onere di dimostrare che non sono a sè riconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7758 del 20/03/2019);

in tema di accertamenti sui redditi di società a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 l, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perchè la relazione di parentela tra i soci e la ristrettezza della base societaria sono idonee a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari;

inoltre, “le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 549 del 15/01/2020);

il giudice di appello, dunque, avrebbe dovuto esaminare il merito delle doglianze contenute nell’atto di appello, con il quale l’Agenzia aveva impugnato la decisione di primo grado per aver negato l’applicabilità al caso in esame della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con ciò contestando l’unica ratio fondante della decisione;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, punto 2, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo la ricorrente, l’Ufficio, con l’appello, aveva chiarito che le movimentazioni bancarie costituivano valida e sufficiente prova presuntiva degli imponibili accertati, non necessitando di ulteriori elementi di riscontro, nè di specifici presupposti d’accertamento, quali l’assenza di una contabilità attendibile;

il motivo è fondato e va accolto;

in particolare, la C.t.r. aveva ritenuto che l’esame della legittimità dell’utilizzo del metodo induttivo avesse priorità logica rispetto alla valenza probatoria delle movimentazioni bancarie, utilizzabili ai soli fini della determinazione del quantum dovuto;

tale affermazione non è corretta, in quanto l’accertamento fondato sulle indagini bancarie prescinde dalla regolarità della contabilità e dalla sussistenza dei requisiti per la rettifica induttiva, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (e, per l’IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, del), opera a favore dell’Amministrazione finanziaria una presunzione legale rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l’onere di superare;

questa corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017; ex multi, Cass. Sez. 5, ord. n. 10480/2018, Cass. Sez. 5 ord. n. 10249/2017);

il ricorso, quindi, è complessivamente fondato e va accolto;

la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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