Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20215 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27873-2011 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

CANNAS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato UGO OJETTI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8288/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2010 R.G.N. 10597/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato CANNAS LUCIANA;

udito l’Avvocato ACCARDO PAOLO per delega Avvocato OJETTI UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11 novembre 2010, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, nel resto confermata, a fronte della domanda proposta da S.M. nei confronti di M.F., quale titolare della ditta MTech, avente ad oggetto l’accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal (OMISSIS) ed il pagamento delle relative differenze retributive, dichiarava essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro di tale natura a far data dall'(OMISSIS) e condannava il M. al pagamento delle maturate differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata con certezza, sulla base delle riesaminate risultanze istruttorie, da ritenersi tutte attendibili, la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze esclusive di M.F. a far data dall'(OMISSIS) con mansioni di muratore, e non di manovale, inquadrabili nel rivendicato livello 2^ del CCNL edili pacificamente applicabile, con orario pieno e non part-time, come formalmente dichiarato e retribuzione pari al nuovo conteggio prodotto da cui andavano espunti in quanto non incluse nel conteggio originario, le voci relative a permessi, festività coincidenti con la domenica, una tantum ed ex festività 4 novembre.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. nonchè, in combinato disposto, dell’art. 415 c.p.c., comma 4 e art. 307 c.p.c., comma 3, e dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte l’omessa pronunzia in ordine alla nullità della notifica, effettuata nei confronti, non di M.F., poi indicato come soggetto passivo della pretesa quale titolare esclusivo della ditta MTech, ma di M.M., dapprima indicato anch’egli, ma erroneamente, come titolare della MTech ma poi destinatario della rinuncia ad ogni pretesa da parte del ricorrente, nullità qualificata insanabile e tale da determinare di diritto l’estinzione del giudizio con efficacia ex tunc, in quanto lesiva del fondamentale diritto al contraddittorio.

Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di motivazione, è inteso ad evidenziare l’incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale, in relazione alla contraddittorietà dei passaggi argomentativi su cui si articola rispetto al comportamento processuale dell’odierno ricorrente ed alle dichiarazioni rese dai testi dal medesimo indotti, tale da indurre incertezza sullo stesso decisivo aspetto della titolarità del rapporto.

Il primo motivo non merita accoglimento.

In effetti, va escluso che la Corte territoriale sia incorsa nella denunciata omessa pronunzia in ordine all’eccezione di nullità dell’intero processo che l’odierno ricorrente vorrebbe far discendere, per effetto della previsione di cui al combinato disposto dell’art. 415 c.p.c., comma 4 e art. 307 c.p.c., comma 3, per cui in caso di omessa notifica del ricorso introduttivo il giudizio si estingue ipso iure, dalla circostanza della mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio al soggetto che insieme al Sig. M.F., il Sig. M.M. padre del primo, era stato originariamente indicato quale contitolare della ditta individuale MTech, presso la quale il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa, emergendo, al contrario, dalla motivazione dell’impugnata sentenza una precisa presa di posizione della Corte territoriale sul punto, correttamente intesa a sancire la piena regolarità dell’andamento processuale, per essersi il contraddittorio regolarmente instaurato, a seguito della sua costituzione in giudizio, con M.F., poi risultato unico titolare della predetta ditta individuale ed essersi nel contempo definita la posizione processuale di M.M. quale parte del giudizio (alla fine di fatto coinvolta per essersi questo spontaneamente costituito a seguito della chiamata in causa autorizzata dal giudice ma non notificata dall’allora ricorrente S.M.) poi estromessa sulla base della pronunzia in tal senso resa dal giudice di prime cure e divenuta definitiva perchè non impugnata dal S., con conseguente prosecuzione del giudizio stesso in sede di gravame tra le effettive parti del rapporto controverso.

Parimenti infondato si rivela il secondo motivo atteso che, a ben vedere, l’illustrazione dello stesso non presenta alcuna censura che sia idonea ad inficiare l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per addivenire alla pronunzia di parziale accoglimento della domanda, limitando, in punto durata del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dalla Corte stessa fissata all'(OMISSIS) (in coincidenza con l’avvio dell’attività della ditta MTech facente capo a M.F., quale risultante dalla certificazione della Camera di Commercio), la richiesta del S. intesa a far risalire l’inizio del rapporto medesimo al (OMISSIS).

A ciò non possono valere nè le apodittiche e generiche affermazioni del ricorrente in ordine ad un travisamento delle deposizioni dei testi indotti dal S., asseritamente funzionale alla fissazione “convenzionale” dell’inizio del rapporto alla data di avvio dell’attività della ditta, quando, viceversa, tale dato trova pieno riscontro nella dichiarazione del teste V., pure testualmente riportata nel ricorso (senza contare la circostanza documentalmente attestata e significativamente sottaciuta dall’odierno ricorrente circa una richiesta inoltrata in data 26.7.2000 di concessione in favore del lavoratore del permesso di soggiorno in vista della regolarizzazione della sua assunzione), nè il riferimento alla mancata contestazione da parte del S. sia delle buste paga sia della pretesa lettera di dimissioni, non potendo ciò fare aggio rispetto all’allegazione ed alla prova di una situazione lavorativa in fatto diversa, che costituisce il parametro di riferimento per l’accertamento del diritto azionato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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