Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20215 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. III, 03/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10734/2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’Avvocato SANTAGATI Antonio con studio in 93012 GELA

(CL), VICO IMPERIA 4 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., C.S.F., MILANO ASSICURAZIONI

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 382/2008 del TRIBUNALE di GELA, emessa il

28/6/2008, depositata il 12/08/2008, R.G.N. 387/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’annullamento della sentenza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 agosto 2008 il Tribunale di Gela, in accoglimento dell’appello di P.G. avverso la sentenza del giudice di Pace di Gela che lo aveva ritenuto corresponsabile nella misura del 20% dei danni riportati come trasportato sull’auto di C. N., condotta da C.S., per non aver indossato la cintura di sicurezza, non essendovi prova di tale violazione del codice della strada, condannava in solido i sudddetti C. e l’assicurazione per la RCA s.p.a. Milano Assicurazioni a risarcire interamente il P. – L. 11.665.000, senza la decurtazione del 20% – e quindi a corrispondergli la differenza di Euro 1204,89 – avendo il giudice di primo grado riconosciuto la somma di L. 9.332.000 – oltre al risarcimento del danno morale che liquidava nella misura di un quarto del danno biologico e cioè Euro 1.500,00, e alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno.

Riconosceva inoltre per il difensore le spese generali di studio a norma dell’art. 14 della T.F., che all’attualità erano nella misura del 12,5%, mentre alla data della decisione di primo grado del 10% e perciò condannava i convenuti a pagare a tale titolo Euro 136,86, oltre interessi dalla decisione.

Esclusa pertanto la soccombenza reciproca per cui il giudice di primo grado aveva compensato parzialmente le spese, tuttavia raffrontate le spese liquidate per l’intero dal primo giudice con la tariffa professionale di cui al D.M. n. 585 del 1994 e applicando lo scaglione relativo alla somma riconosciuta – Euro 7524,46 – riscontrava che le somme liquidate per l’intero – L. 2650.000 – erano superiori a quelle spettanti, pari ad un totale di Euro 1497,17 (di cui Euro 79,17 per spese, Euro 803,11 per diritti di procuratore, Euro 615,00 per onorari) e conseguentemente rigettava sul punto l’appello.

Quindi, in considerazione del parziale accoglimento dell’appello, compensava per un quarto le spese di secondo grado che liquidava in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 470,00 per onorari, Euro 250,00 per diritti, Euro 93,11 per spese vive ed Euro 164,65 per spese generali nella misura del 12,50% al cui pagamento condannava parte appellata.

Ricorre per cassazione P.G..

L’assicurazione non ha svolto attività difensiva. Nei confronti dei responsabili a norma dell’art. 2054 cod. civ., la notifica del ricorso non si è perfezionata, ma essendo residuata controversia soltanto sulle spese del processo con l’assicurazione avendo il giudice di appello condannato “parte appellata” al pagamento di esse, è venuto meno il litisconsorzio necessario con l’assicurato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 91, 92, 112 c.p.c. (giudicato interno) e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Poteva il giudice di merito in presenza di espressa richiesta di concessione della totalità delle spese e compensi che il giudice di pace aveva parzialmente – al 50% ex art. 1298 c.c., comma 2, compensato, omettere di pronunciarsi sulla chiesta liquidazione o doveva invece procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali di primo grado, concedendoli nella totalità, avendo riformato la sentenza impugnata ed avendo accolto interamente le domande dell’appellante? Avendo il giudice di pace compensato in parte le spese legali ed avendo il giudice del Tribunale riformato la sentenza impugnata, poteva quest’ultimo omettere di pronunciarsi anche sulla chiesta liquidazione nella totalità delle spese legali o doveva, invece, procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali concedendole nella totalità, in applicazione del principio secondo cui “quando la sentenza del giudice di appello riforma quella pronunziata in primo grado, l’effetto si estende alla situazione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che detto giudice deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese, considerando l’esito complessivo della lite?” Il motivo è infondato.

Ed infatti, come emerge dalla narrativa, il giudice di appello in considerazione dell’accoglimento della domanda attorea di responsabilità totale dei convenuti, ha riformato la sentenza di primo grado sulla compensazione parziale delle spese, e, dopo aver indicato i criteri in base ai quali ha proceduto ad una nuova liquidazione delle stesse – valore della somma attribuita e non domandata – riscontrato che la somma complessivamente spettante, a titolo di spese per l’intero, per il primo grado, era inferiore a quella liquidata, non potendo tuttavia ridurla in mancanza di doglianza delle controparti sul punto, ha confermato la liquidazione effettuata dal giudice di pace, rigettando l’appello del P. che aveva lamentato la violazione dei minimi di legge ed ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese generali nella misura del 10%.

Perciò, essendo state attribuite al difensore dell’attore, dichiaratosi antistatario, per intero i diritti, gli onorari e le spese liquidate dal giudice di pace, la censura va respinta.

1.1- “Indicazione del fatto controverso che rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione” e conclude “.. la motivazione del giudice del Tribunale si rivela esclusivamente apparente ed inidonea a giustificare la decisione adottata”.

La censura, priva della sintesi dei fatti controversi, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 91 e 92 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, e del D.M. 22 giugno 1982, art. 4 e vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per la errata liquidazione delle spese, competenze ed onorari del giudizio di secondo grado in misure inferiori di quelli dovuti anche con la compensazione parziale nella misura di un quarto” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Poteva il giudice di merito in presenza di nota spese ben dettagliata ove le spese, competenze ed onorari sono specificatamente indicati voce per voce in relazione all’attività svolta, secondo le tariffe vigenti nel relativo periodo, in Euro 1.805,64, limitarsi ad una determinazione di Euro 750,00 – per onorari già – compensati per un quarto, e pertanto per l’intero pari ad Euro 1000,00 o doveva invece indicare specificatamente tutte le voci che riteneva di dover eliminare, in guisa da consentire alla parte interessata di denunziare le specifiche violazioni della legge o della tariffa?” 2.1- “Indicazione del fatto controverso che rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione” e conclude: “poichè però l’appellante aveva prodotto una nota spese di Euro 1.805,64 non avendo il giudice di merito specificato i motivi per cui riteneva di dover liquidare un importo inferiore di quello risultante dalla nota spese, nè indicato specificatamente le voci che riteneva di dover eliminare, in guisa da consentire alla parte interessata di denunciare le specifiche violazioni di legge o della tariffa, è incorso nel vizio di motivazione che si rileva esclusivamente apparente ed inidonea a giustificare la decisione adottata”.

Le censure sono inammissibili dovendosi riaffermare (Cass. 22287 del 21/10/2009) che l’impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata.

Concludendo il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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