Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20214 del 31/07/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20214 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
ORDINANZA
sul ricorso 24097-2014 proposto da:
CELIA BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA DEI PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MOLFESE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DIEGO ANTONIO MOLFESE;
– ricorrente nonchè contro
SENIGALLIESI ALESSANDRO, SALINA LAURA, BACARI SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3791/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Data pubblicazione: 31/07/2018
R.G. 24097/2014
PREMESSO CHE
Corte d’appello di Milano, depositata il 17 ottobre 2013, che ha
rigettato l’appello da ella fatto valere, confermando la pronuncia di
primo grado del Tribunale di Milano. La ricorrente era stata chiamata
in causa da Laura Salina, convenuta in giudizio da Alessandro
Senigalliesi, che aveva chiesto l’accertamento dello status quo ante
del confine tra i loro due appartamenti e la condanna a risarcire i
danni; Celia a sua volta aveva chiamato in causa la società Bacari; il
Tribunale di Milano aveva condannato Salina a ristabilire lo status quo
ante del confine e poi condannato Celia a manlevare Salina di ogni
danno e dichiarato risolto il contratto di compravendita tra Salina e
Celia con condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.
Gli intimati Alessandro Senigalliesi, Laura Salina, Bacari s.r.l. non
hanno svolto difese.
2. Circa la notificazione del ricorso, copia del medesimo risulta
essere stata spedita per mezzo del servizio postale ai tre intimati, ma
non risulta depositato, per tutti e tre, l’avviso di ricevimento,
prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della I. n. 890 del
1982, n. 890.
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Dato che la notificazione a
mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto,
ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e
l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare sia
l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e idoneità della
persona a mani della quale è stata eseguita, secondo l’orientamento
1. Barbara Celia ricorre in cassazione contro la sentenza della
di
questa
Corte
la
mancata
produzione
degli
avvisi di ricevimento comporta l’ “insussistenza della conoscibilità
legale
dell’atto
cui
tende
la notificazione,
nonché
l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare
l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata
25912/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 10 novembre 2017.
Il Presidente
(Bruno Bianchini)
NERI
DEPOSITATO IN
Roma,
ANCELLERIA
31 LUG, 2018
costituzione in giudizio della controparte” (così, da ultimo, Cass.