Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20214 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25894-2017 proposto da:

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MOLINARI

TOSATTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNAMARIA BOTTICINI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 18022/2015 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Banco di Desio e della Brianza s.p.a chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per l’importo di f, 86.552,19 quale saldo di un conto corrente assistito da ipoteca volontaria, che era stata concessa con atto del 20 settembre 2013.

Il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo.

2. – Nel proporre opposizione, la banca assumeva che la garanzia ipotecaria riguardava un debito preesistente già scaduto al momento della costituzione dell’ipoteca, sicchè doveva trovare applicazione la L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, e andava quindi esclusa, a suo avviso, la revocatoria dell’ipoteca concessa.

Il Tribunale di Brescia rilevava che da una lettera raccomandata del 14 novembre 2013 emergeva che fino al 14 novembre 2013 il conto corrente era affidato e che al momento della costituzione della garanzia esso risultava essere passivo, ma non scoperto: per il che andava negato, a suo avviso, che il debito di cui trattasi fosse esigibile. Aggiungeva che il riconoscimento, operato dal fallito nell’atto di concessione di ipoteca del 14 novembre 2013, relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del debito, era inopponibile alla curatela e che, in mancanza di prova quanto al fatto che all’epoca della prestazione della garanzia il saldo negativo del conto eccedesse l’affidamento concesso, doveva ritenersi che la curatela avesse assolto all’onere di provare i presupposti oggettivi di applicabilità della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3.

3. – Contro tale pronuncia il Banco Desio ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi e illustrato da memoria. Resiste con controricorso la curatela fallimentare.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2704,2699 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c.. Rileva la ricorrente che quanto dichiarato nell’atto pubblico denominato “finanziamento ipotecario” del 20 settembre 2013 in merito all’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile di (OMISSIS) nei confronti di Banco Desio per Euro 81.900,00 doveva ritenersi opponibile alla curatela fallimentare, venendo in questione il contenuto di un atto pubblico, per ciò solo munito di data certa.

Il motivo è privo di fondamento.

Non mette conto, qui, di soffermarsi sugli effetti della ricognizione di debito del fallito, avendo riguardo alla presunzione del rapporto fondamentale: presunzione che nella specie sarebbe inoperante secondo la recentissima Cass. 11 aprile 2019, n. 10215.

Tenendo conto della censura svolta, è sufficiente invece osservare che l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime; ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (in termini così generali il principio è espresso, in massima, da Cass. 12 giugno 1976, n. 2179): in altre parole, l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che può non essere veritiero ed è, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l’esattezza delle dichiarazione delle parti.

Il Tribunale era quindi libero di apprezzare la veridicità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine all’esigibilità del credito che veniva munito della garanzia ipotecaria. E, in proposito, il giudice dell’opposizione ha conferito rilievo alla comunicazione epistolare del 14 novembre 2013, con cui la banca aveva reso noto alla debitrice che tutti gli affidamenti concessi ad essa dovevano “intendersi revocati con effetto immediato”: da tale evenienza il Tribunale poi ha desunto – con apprezzamento insindacabile in questa sede – che alla data della costituzione dell’ipoteca non sussisteva alcuno scoperto.

2. – Col secondo mezzo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deduce l’istante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, spettava al fallimento provare non solo l’esistenza, la natura e il limite dell’affidamento esistente al momento della concessione dell’ipoteca, ma, altresì, che l’esposizione di conto garantita era contenuta nei limiti del fido: tanto più alla luce dell’atto pubblico del 20 settembre 2013, il quale conteneva il riconoscimento, da parte dei contraenti, che alla data di costituzione dell’ipoteca il debito garantito era “certo, liquido ed esigibile per averne – il Banco – richiesto il regolamento sin dal 30.05.2013”.

Il motivo è palesemente infondato.

Il Tribunale non ha affatto riversato sul creditore l’onere della prova relativo all’elemento oggettivo dell’eccepita revocatoria: al contrario – e lo si desume dallo stesso tenore del decreto impugnato

ha reputato che il fallimento avesse dimostrato, sulla scorta della comunicazione del 14 novembre 2013, l’esistenza di un credito inesigibile alla data del 27 settembre 2013. Lo stesso Tribunale ha bensì affermato che spettava alla banca dimostrare che all’epoca della prestazione della garanzia il saldo passivo eccedeva il fido concesso: ma tale rilievo si spiega avendo riguardo all’evidenza probatoria già acquisita, la quale, ad avviso dello stesso giudice dell’opposizione, avrebbe dovuto essere superata da riscontri di segno opposto, che l’opponente non aveva però fornito; l’affermazione non attiene, quindi, propriamente, al tema della distribuzione dell’onere della prova, quanto, piuttosto, alla portata delle risultanze su cui si fonda la decisione.

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e, 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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