Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20213 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20213 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 24098-2013 proposto da:
QUINTOZZI FERDINANDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G CHIABRERA 115, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE MANCHISI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

ISMEA ISTITUTO STUDI RICERCHE INFORMAZIONI MERCATO
AGRICOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0
BERNARDINO DA FELTRE l, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MALPICA, che lo rappresenta e difende;
– resistente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 4410/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 17/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHE IS;

Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per la
rinnovazione della notifica all’Istituto ISMEA, in
subordine per il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RG 24098-2013

FATTI DI CAUSA
1.

L’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare) proponeva davanti al Tribunale di Roma domanda di
risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare concluso

eccepiva l’incompetenza per materia del giudice adito, trattandosi
di lite spettante alla sezione specializzata agraria. Il Tribunale di
Roma accoglieva la domanda dell’attore.
2. La sentenza era impugnata da Quintozzi davanti alla Corte
d’appello di Roma che ha rigettato l’impugnazione.
3. Quintozzi propone ricorso per cassazione, articolato in due
motivi
L’Ismea non si è costituito.
4. Il ricorrente, 1’11 novembre 2013, ha depositato una “istanza
per verifica della regolarità della notificazione dell’impugnazione”:
premesso di aver notificato il ricorso in data 22 ottobre 2013, ha
chiesto al Presidente di dichiarare la validità ed efficacia della
notificazione e, subordinatamente, di disporre la rinnovazione della
stessa concedendo congruo termine per provvedervi. Il Presidente
ha provveduto sull’istanza dichiarando il “non luogo a procedere,
trattandosi di questione devoluta alla cognizione del collegio
dinanzi al quale la causa sarà chiamata”.
Parte intimata, a sua volta, ha depositato il 19 giugno 2014
istanza volta ad ottenere copia del ricorso e degli atti ad esso
relativi.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è necessario esaminare la validità ed efficacia
della notificazione del ricorso all’intimato Istituto.

3

con il ricorrente, Ferdinando Quintozzi, che, costituendosi, anzitutto

Copia del ricorso è stata consegnata all’ufficiale giudiziario
affinché provvedesse a notificarla all’ISMEA presso lo studio del suo
difensore, ma la notificazione – come riconosce lo stesso ricorrente,
p. 2 dell’istanza – non è avvenuta perché, secondo quanto risulta
dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, questi non ha potuto
notificare l’atto in quanto non ha rinvenuto persone idonee alla
ricezione o ad indicare come reperire il destinatario.

non imputabili al ricorrente. In tale situazione il notificante,
appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla
richiesta originaria, deve riattivare il procedimento notificatorio con
immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo
completamento, ossia senza superare il limite temporale pari alla
metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (trenta giorni), salvo
circostanze eccezionali di cui sia stata data prova rigorosa (così
Cass., sez. un., 14594/2016).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha riattivato il
procedimento notificatorio con immediatezza. È vero che nel
termine indicato dalle sezioni unite ha proposto istanza di
verificazione della validità della notificazione, in subordine
chiedendo termine per la rinnovazione dell’atto, ma tale richiesta
non costituisce circostanza idonea a consentire il superamento del
termine: il deposito di una istanza per ottenere la riapertura dei
termini è scelta di parte che non esclude la necessità di riprendere
tempestivamente il procedimento notificatorio (cfr. Cass.
19059/2017).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone in punto spese, essendosi l’intimato limitato a
depositare una “istanza per ottenimento copia atti e documenti del
ricorso”.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a
4

La notificazione, pertanto, non è andata a buon fine per ragioni

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso

art. 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione Civile, il 9 novembre 2017.

dovuto per il ricorso.

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